CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33394/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 1339/2019depositata il 29/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l. , facenti parti del Consorzio p arco scientifico e tecnologico dell’Abruzzo hanno proposto azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Si è costituito in giudizio il C onsorzio facendo proprie le domande . Il T ribunale dell'Aquila ha accolto la domanda per taluni degli addebiti e condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orazio e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento del danno . Tenaglia e D’Orazio hanno proposto separati appell i alla sentenza , poi riuniti ; si sono costituite la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Consorzio parco scientifico e tecnologico dell’Abruzzo , mentre la società [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l. è stata dichiarata contumace. La Corte d'appello ha acco l to il gravame degli amministratori, osservando che, trattand osi d i un consorzio, non si applica l'art. 2393 bis c . c . , bensì l'art . 2608 c . c . in quanto la responsabilità degli amministratori del consorzio nei confronti dei consorziati segue le regole del mandato e, quindi, non può il consorzio agire per la responsabilità degli amministratori che rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati. Nel caso di specie i singoli consorziati, agendo in giudizio, hanno dedotto non già danni propri, ma danni subiti dall'ente per imprudente o negligente amministrazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo irrilevante la circostanza che il Consorzio sia intervenuto in giudizio facendo proprie le domande proposte dai soci. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società, affidandosi ad un motivo. Si sono costituiti con controricorso Tenaglia e D’Orazio. Le parti costituite hanno depositato memorie. Ciò premesso, il Collegio rileva che il ricorso per cassazione non risulta notificato al [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l. , appellato contumace, e che pertanto deve disporsi la integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società, rinviando il processo a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l. entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza