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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2201/2023

ECLI:EU:C:2023:248
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0087

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑87/22 TT con l’intervento di AK [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 15 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Richiesta di assumere la competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Condizioni – Autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore è stato illecitamente trasferito – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980»

I. Introduzione

1. La relazione [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) afferma che «[n]elle crisi matrimoniali uno dei rischi – forse il maggiore – riguardo alla protezione dei figli avuti in comune è costituito dal trasferimento all’estero del figlio da parte di uno dei genitori con tutti i problemi che ne derivano per il suo equilibrio e la sua protezione» ( 3 ).

Si tratta esattamente della situazione con cui dobbiamo confrontarci nel caso di specie.

2. Con le sue due questioni pregiudiziali, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria) interroga la Corte sull’interpretazione, segnatamente, dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 4 ) nel contesto di una controversia tra due cittadini slovacchi, TT, ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: il «padre»), residente in Austria, e AK, convenuta nel procedimento principale (in prosieguo: la «madre»), in merito all’affidamento dei loro figli, che si trovano attualmente in Slovacchia con quest’ultima.

3. La presente causa offre quindi alla Corte l’opportunità, da un lato, di precisare la portata dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, relativo al trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, e, dall’altro, di affrontare la questione inedita del rapporto tra tale disposizione e l’articolo 10 del regolamento medesimo, relativo alla competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione di minori.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

4. Ai sensi del suo articolo 1, lettera a), la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), ha, in particolare, come fine «di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente».

B. Diritto dell’Unione

5. Oltre all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nell’ambito della presente causa assumono rilievo gli articoli 8, 10, 11, 15 e 20 del regolamento n. 2201/2003.

III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

6. All’epoca della nascita dei loro figli, V e M, avvenuta in Slovacchia nel 2012, il padre e la madre formavano una coppia non sposata.

In forza della legge slovacca, l’affidamento dei figli è congiunto.

7. Entrambi i genitori lavoravano in Slovacchia ( 5 ).

Nel 2014 la famiglia si trasferiva in Austria, dove i minori frequentavano un asilo nido e successivamente una scuola fino al 2017.

In seguito, nello stesso anno, i minori frequentavano la scuola in Slovacchia, percorrendo quotidianamente il tragitto tra il loro domicilio in Austria e la scuola in Slovacchia.

I minori comunicano con i loro genitori e i loro nonni in slovacco e conoscono solo qualche parola in tedesco. 8.

I genitori si separavano all’inizio del 2020.

Dal luglio 2020 i minori vivono con la madre in Slovacchia, senza il consenso del padre.

9. In forza della convenzione dell’Aia del 1980, il padre presentava una domanda di ritorno dei figli che, ai sensi dell’articolo 8, primo comma e terzo comma, lettera f), di tale convenzione, veniva proposta dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I, Slovacchia).

10. Allo stesso tempo, il padre investiva il [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha, Austria) di una domanda diretta, segnatamente, a ottenere l’affidamento esclusivo dei due figli, adducendo che la madre, trasferendoli illecitamente dall’Austria alla Slovacchia, avrebbe compromesso il loro benessere e impedito loro di intrattenere relazioni con lui.

11. La madre si opponeva a tale domanda, contestando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha) sulla base della motivazione che la residenza abituale dei minori sarebbe sempre stata in Slovacchia e che essi non erano socialmente integrati nel luogo dell’abitazione familiare in Austria.

Con decisione del 4 gennaio 2021, l’argomento della madre vertente sull’incompetenza di detto tribunale austriaco veniva accolto in primo grado.

12. Il padre interponeva appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, con decisione del 23 febbraio 2021, riformava la decisione di primo grado e respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla madre.

13. Con ordinanza del 23 giugno 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) confermava la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

14. Il 23 settembre 2021 la madre presentava domanda al [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha), a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, affinché detto tribunale chiedesse a un’autorità giurisdizionale slovacca di assumere la competenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento medesimo.

A tal fine, la madre faceva valere, da un lato, che, oltre al procedimento di ritorno avviato ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I), erano pendenti diversi procedimenti, promossi sia dal padre sia da lei stessa, dinanzi all’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V, Slovacchia) e, dall’altro, che dette autorità giurisdizionali, considerate le numerose prove che avrebbero assunto, erano più adatte a decidere sulla responsabilità genitoriale in relazione ai due minori.

15. Il padre si opponeva a tale domanda facendo valere l’impossibilità di trasferire la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, quando i giudici dell’altro Stato membro, chiamati ad assumere la competenza, sono investiti di una domanda di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

16. [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha) accoglieva la domanda della madre.

Tale giudice riteneva che l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), che aveva già emanato diversi provvedimenti sul diritto di visita del padre ai figli, fosse il più adatto a decidere in merito alla responsabilità genitoriale e al diritto di visita in relazione ai due minori, residenti con la madre in Slovacchia dal luglio 2020 e non socialmente integrati in Austria.

Inoltre, instaurare un procedimento dinanzi a un giudice austriaco sarebbe reso più complicato dal fatto che tutti i colloqui e gli accertamenti da parte dei servizi sociali per bambini e giovani e dagli esperti di psicologia infantile designati dovrebbero svolgersi con l’intervento di un interprete giurato.

17. Il padre interponeva appello avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

18. Il giudice del rinvio rileva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione relativa al rapporto tra le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e le disposizioni dell’articolo 10 del citato regolamento.

A tale riguardo, esso si chiede se, nei casi in cui uno Stato membro al quale si chieda di assumere la competenza, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, sia lo stesso nel quale il minore abbia nel frattempo stabilito la propria residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito, la competenza per decidere sull’affidamento di tale minore possa essere trasferita a un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro.

Inoltre, detto giudice si chiede, qualora la Corte rispondesse affermativamente a tale questione, se i criteri enunciati all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo, i quali, se soddisfatti, consentono di trasferire la competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, abbiano carattere esaustivo o se, considerata la natura specifica del trasferimento illecito, si possa tenere conto di altre circostanze.

19. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 gennaio 2022, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 febbraio 2022, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che è competente a conoscere del merito, possa anche chiedere all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, che ritiene più adatta a trattare il caso, o una sua parte specifica, di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche se l’altro Stato membro è divenuto la residenza abituale del minore dopo un trasferimento illecito. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso enunciati per il trasferimento delle competenze giurisdizionali siano disciplinati in via esaustiva, senza necessità di applicare altri criteri che tengano conto di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 8[, primo comma e terzo comma, lettera f)], della [convenzione dell’Aia del 1980]».

20. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo slovacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Queste stesse parti, ad eccezione del governo slovacco, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 12 gennaio 2023.

IV. Analisi

21. Nella situazione oggetto del procedimento principale, due minori nati in Slovacchia nel 2012 da genitori slovacchi non coniugati si trovano attualmente in tale Stato membro con la madre, senza il consenso del padre, che lavora in Austria, lo Stato membro in cui la famiglia ha vissuto nel periodo compreso tra il 2014 e il trasferimento dei figli da parte della madre.

A. Sulle specificità del caso di specie

22. Le circostanze della presente causa richiedono, a mio avviso, qualche chiarimento al fine di comprendere meglio lo specifico contesto in cui essa si inserisce.

Ricordo tuttavia che, secondo costante giurisprudenza, il giudice del rinvio è l’unico competente ad accertare e a valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta ( 6 ).

23. In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che sia il padre sia la madre hanno avviato dinanzi alle autorità giurisdizionali slovacche diversi procedimenti, vertenti, in particolare, sul diritto di visita e sugli alimenti.

A tale riguardo, in risposta a un quesito posto dalla Corte relativo allo stato attuale di tali procedimenti, al loro fondamento giuridico ed, eventualmente, alla natura delle decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali, le parti nel procedimento principale hanno confermato che dinanzi a dette autorità sono attualmente pendenti diversi procedimenti.

Nei limiti in cui questi ultimi possono avere ripercussioni sulla valutazione giuridica della situazione di cui trattasi nel procedimento principale, li illustrerò nel prosieguo, fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio.

24. Per quanto riguarda il diritto di affidamento dei figli , il padre afferma che il 17 luglio 2020 la madre ha presentato due domande dinanzi all’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), mentre il procedimento relativo al diritto di affidamento che egli aveva promosso il 15 luglio 2020 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha) era già pendente in Austria.

Tale procedimento riguardava una domanda di provvedimenti provvisori d’urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 e una domanda nel merito.

Il primo procedimento è stato rigettato in sede di tutela d’urgenza con decisione del 14 agosto 2020, mentre il secondo procedimento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980, fino alla pronuncia di una decisione nel procedimento relativo al ritorno dei figli avviato dal padre dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I) ( 7 ).

25. Per quanto riguarda il diritto di visita , il padre ha precisato che, con decisione del 10 febbraio 2021, l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) ha adottato provvedimenti provvisori d’urgenza, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, per fissare le sue visite ai minori fino alla chiusura del procedimento relativo del diritto di affidamento ( 8 ) sospeso dinanzi a tale tribunale ( 9 ).

Egli ha dichiarato in udienza che, nonostante l’emissione di un’ingiunzione di esecuzione di tale decisione, i suoi diritti di visita non erano stati rispettati dalla madre, alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria nel gennaio 2023.

26. Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari , l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) ha adottato, con decisione del 12 febbraio 2021, un provvedimento provvisorio d’urgenza ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 10 ) relativo all’obbligo del padre di versare gli alimenti a favore dei figli, da applicarsi fino alla chiusura del procedimento sul diritto di affidamento sospeso dinanzi a detto tribunale.

27. In secondo luogo, il padre rileva che nessuna autorità giurisdizionale slovacca si è riconosciuta competente a statuire sul diritto di visita in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 ( 11 ).

Esso fa valere che tutte le decisioni finora adottate dall’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) hanno carattere provvisorio e urgente e sono state adottate sulla base dell’articolo 20 di tale regolamento o dell’articolo 14 del regolamento n. 4/2009.

28. Ritornerò su tali circostanze nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e del rapporto tra quest’ultima disposizione e l’articolo 10 del medesimo regolamento ( 12 ).

B. Sulla prima questione pregiudiziale

29. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza a statuire sull’affidamento di un minore si fonda sull’articolo 10 di detto regolamento, in quanto autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui tale minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito, sia legittimata a chiedere, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, di assumere la competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale uno dei genitori ha illecitamente trasferito il minore e nel quale quest’ultimo risiede con tale genitore.

30. Al fine di rispondere a tale questione, analizzerò anzitutto se il trasferimento dei minori di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un trasferimento illecito ai sensi del regolamento n. 2201/2003 (sezione 1).

In considerazione del fatto che, sulla base dell’articolo 20 di tale regolamento, le autorità giurisdizionali slovacche hanno adottato provvedimenti provvisori riguardanti, segnatamente, il diritto di visita del padre, esporrò poi alcune considerazioni relative alla portata della competenza fondata su tale disposizione (sezione 2), prima di chiarire, infine, la portata dell’articolo 15 di detto regolamento e il suo rapporto con l’articolo 10 del regolamento medesimo (sezione 3).

1. Sul trasferimento illecito ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003

31. Al fine di determinare se la controversia sia sorta a seguito di un trasferimento illecito dei minori, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, occorre verificare se ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, punto 11, di tale regolamento.

32. Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, l’illiceità del trasferimento (o mancato ritorno) di un minore dipende dall’esistenza di «diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro» ( 13 ).

Per quanto riguarda l’esistenza di un diritto di affidamento, tale regolamento non stabilisce chi debba avere un diritto di affidamento che può rendere illecito il trasferimento di un minore, ai sensi del suo articolo 2, punto 11, bensì rinvia, per la designazione del titolare di tale diritto, alla normativa dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento .

Secondo la Corte, l’illiceità del trasferimento di un minore ai fini dell’applicazione di detto regolamento dipende esclusivamente dall’esistenza di un diritto di affidamento, conferito dal diritto nazionale applicabile, in violazione del quale tale trasferimento ha avuto luogo ( 14 ).

33. Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della normativa slovacca applicabile ai genitori al momento della nascita dei figli, ai genitori non coniugati spetta l’affidamento congiunto dei figli.

A tale riguardo, le parti nel procedimento principale hanno confermato in udienza, in risposta ad una domanda della Corte su questo punto, di essere titolari di un diritto di affidamento congiunto ai sensi della legge slovacca.

34. Nella situazione di cui al procedimento principale, i minori sono stati «trasferiti» dalla madre dall’Austria alla Slovacchia senza l’autorizzazione del padre e, pertanto, in violazione del diritto di affidamento congiunto conferito ai genitori ai sensi della normativa slovacca, diritto che, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte e orali delle parti, non è stato contestato né dal giudice del rinvio né dalle autorità giurisdizionali slovacche ( 15 ).

35. Ne consegue che, nei limiti in cui i genitori erano evidentemente riconosciuti come titolari del diritto di affidamento congiunto nello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale prima del loro trasferimento, vale a dire l’Austria, occorre muovere dalla premessa che il trasferimento dei minori da parte della madre, da tale Stato membro alla Slovacchia, senza il consenso del padre costituisce un «trasferimento illecito» ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2. Sulla portata della competenza fondata sull’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003

36. Ricordo che il padre ha affermato in udienza che i provvedimenti adottati finora dall’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), riguardanti segnatamente il suo diritto di visita, erano urgenti e provvisori ed erano stati adottati sulla base dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003.

Inoltre, sempre fondando la propria competenza su tale disposizione, detto tribunale avrebbe respinto le due domande di provvedimenti provvisori d’urgenza presentate dalla madre nell’ambito del procedimento relativo al diritto di affidamento dei figli.

37. Pertanto, si pone la questione di stabilire se il fatto che l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) abbia adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 implichi che tale tribunale abbia riconosciuto la propria competenza ai sensi di detto regolamento e se, in tal caso, questo riconoscimento possa incidere sulla sua competenza ai sensi dell’articolo 15 del regolamento medesimo.

38. La risposta alla suddetta questione risulta chiaramente dal dettato dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

Ai sensi di tale disposizione, «[i]n casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».

39. La Corte ha già interpretato l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 nel senso che i giudici di uno Stato membro nel quale si trovi il minore sono autorizzati, fatto salvo il rispetto delle tre condizioni cumulative stabilite da tale disposizione, ad adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale, anche se il suddetto regolamento conferisce ad un giudice di un altro Stato membro la competenza a conoscere del merito ( 16 ).

Essa ha precisato che, costituendo un’eccezione al sistema di competenze previsto dal citato regolamento, la disposizione di cui sopra dev’essere interpretata restrittivamente ( 17 ).

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale Bot, tale disposizione non costituisce un criterio di competenza generale, ma un’autorizzazione ad agire sotto la duplice pressione costituita da un pericolo incombente sul minore e dalla necessità di sottrarvelo con un’azione d’urgenza.

Essa rende possibile invocare la legge del foro senza un criterio di competenza iniziale ( 18 ).

Una siffatta disposizione non costituisce quindi una norma attributiva di competenza e, pertanto, non è diretta a conferire una competenza nel merito ( 19 ).

È sufficiente rilevare, al riguardo, che i provvedimenti così adottati cessano di produrre i loro effetti nel momento in cui le autorità giurisdizionali competenti a conoscere del merito, ai sensi del medesimo regolamento, adottano le misure ritenute appropriate ( 20 ).

40. Di conseguenza, nel caso di specie, il fatto che un’autorità giurisdizionale slovacca abbia adottato provvedimenti provvisori d’urgenza relativi al diritto di visita del padre, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, non implica che detta autorità giurisdizionale abbia riconosciuto la propria competenza a conoscere del merito e non può quindi incidere sulla competenza ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento.

3. Sulla portata dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e sul suo rapporto con l’articolo 10 di tale regolamento a) Considerazioni generali

41. In via preliminare, rilevo che, ai sensi del considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel regolamento medesimo sono informate all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza.

42. Per quanto riguarda il principio del primato dell’interesse superiore del minore ( 21 ), il considerando 33 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che tale regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta.

In particolare, l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta dispone che ogni bambino ha «diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse» ( 22 ).

43. Per quanto riguarda il principio di vicinanza, sono le autorità giurisdizionali del luogo della residenza abituale del minore alla data in cui sono adite che, a causa della loro vicinanza geografica, si trovano generalmente nella posizione migliore per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 ( 23 ).

Tuttavia, una deroga a tale regola di competenza è prevista da regole di competenza speciale, in particolare quelle enunciate agli articoli 10 e 15 di detto regolamento, che mi appresto ad analizzare ( 24 ). b) Sulla regola di competenza nei casi di sottrazione di minori di cui all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003

44. Nel caso di specie, alla luce delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, l’autorità giurisdizionale competente a statuire sull’affidamento dei minori, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, era il [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha), giudice del luogo di residenza abituale dei minori prima del loro trasferimento illecito.

45. La Corte ha già dichiarato che la norma di competenza speciale prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 neutralizza l’effetto che l’applicazione della regola generale di competenza, prevista all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, comporterebbe in caso di sottrazione di minore, ossia il trasferimento della competenza nello Stato membro nel quale il minore avrebbe acquisito una nuova residenza abituale, a seguito della sua sottrazione.

Poiché tale trasferimento di competenza rischia di procurare un vantaggio procedurale all’autore dell’atto illecito, l’articolo 10 di detto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti conservino cionondimeno la loro competenza a meno che non ricorrano determinate condizioni ( 25 ).

Infatti, la neutralizzazione operata da tale disposizione ha come conseguenza che, in caso di trasferimento illecito, le uniche autorità giurisdizionali competenti sono quelle dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento.

Tali autorità giurisdizionali rimangono competenti anche se, in seguito, il minore viene a trovarsi in una situazione intermedia o provvisoria, avendo perso la precedente residenza abituale mentre non ha ancora acquisito la nuova residenza abituale ( 26 ).

46. La Corte ha altresì dichiarato che la sottrazione di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto, e ciò nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest’altro Stato membro ( 27 ).

Il trasferimento della competenza è previsto solo qualora il minore abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e , inoltre, ricorra una delle condizioni alternative enunciate all’articolo 10, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 ( 28 ) ( 29 ).

47. Nel caso di specie, sebbene i figli sembrino aver acquisito una nuova residenza abituale in Slovacchia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, dal fascicolo non risulta che sia soddisfatta una delle condizioni alternative previste da tale disposizione ( 30 ).

48. In tale contesto, si pone la questione di stabilire se tra gli articoli 10 e 15 del regolamento n. 2201/2003 esista un rapporto gerarchico, con la conseguente impossibilità per il giudice normalmente competente «a conoscere del merito» di trasferire il caso a un’autorità giurisdizionale «più adatta» se quest’ultima è quella dello Stato membro in cui i figli sono stati illecitamente trasferiti da uno dei genitori. c) Sulla portata dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003

49. Rilevo che, ispirandosi alla convenzione dell’Aia del 1996 ( 31 ), il regolamento n. 2201/2003 sancisce una delle sue grandi innovazioni, vale a dire quella di istituire «un meccanismo di dialogo tra i giudici [degli Stati membri], basato sulla valutazione della loro competenza sulla base di motivi di opportunità» riguardante il principio del primato dell’interesse superiore del minore ( 32 ).

50. L’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 stabilisce pertanto che, in via eccezionale, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore , possono «chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5» ( 33 ).

51. Tale disposizione contempla infatti una regola di competenza che completa quelle enunciate agli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003 ( 34 ).

Questa norma pionieristica sancisce un meccanismo di cooperazione che autorizza il giudice di uno Stato membro competente «a conoscere del merito» in forza di una delle menzionate regole di competenza a procedere al trasferimento, in via eccezionale, della competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso ( 35 ).

Tale disposizione conferisce un certo grado di flessibilità nel sistema del regolamento in parola laddove risulti che «nel superiore interesse del minore è preferibile che la sua protezione venga garantita da autorità [giurisdizionali] diverse da quelle dello Stato di residenza abituale» ( 36 ).

52. Ma quali sono le autorità giurisdizionali competenti «a conoscere del merito» ai sensi del regolamento n. 2201/2003?

53. Poiché l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 menziona, indistintamente , le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a «conoscere del merito», ai sensi delle regole di competenza di tale regolamento, dette autorità giurisdizionali possono essere o quelle della residenza abituale del minore adite sulla base dell’articolo 8 di detto regolamento, o una delle autorità giurisdizionali competenti in forza degli articoli 9, 10 o 12 di quest’ultimo, oppure l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’articolo 13 del regolamento medesimo ( 37 ).

54. A tale riguardo, ricordo che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 completa le regole di competenza enunciate agli articoli da 8 a 14 di quest’ultimo con un meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro, competente a conoscere della controversia in forza di una di tali regole , di procedere, in via eccezionale, al trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, più adatta a trattare il caso ( 38 ).

55. Pertanto, come alcuni autori hanno correttamente sottolineato, « qualunque sia il fondamento della competenza dell’autorità giurisdizionale adita ai sensi del regolamento [n. 2201/2003], e nonostante gli sforzi compiuti da tale regolamento per perfezionare e adeguare i collegamenti giurisdizionali, detto regolamento ammette, mediante l’articolo 15, che il foro così designato non sia necessariamente il più appropriato per statuire nel merito» ( 39 ).

56. La Corte ha nondimeno ritenuto, nella sentenza IQ ( 40 ), che il meccanismo di trasferimento istituito all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non sia applicabile tra due autorità giurisdizionali entrambe competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 8 e 12 di tale regolamento ( 41 ).

Tuttavia, una siffatta interpretazione riguarda una situazione diversa da quella del caso di specie e, di conseguenza, tale sentenza non osta all’applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento nella presente causa ( 42 ).

57. Ad ogni modo, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 consente all’autorità giurisdizionale competente «a conoscere del merito», in forza delle regole di competenza di tale regolamento, di trasferire la causa non solo a un’altra autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, ma anche a qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusa quella che non sia considerata competente ai sensi di una di dette regole ( 43 ), come nel caso del trasferimento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore sia stato illecitamente trasferito ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento. d) Sul rapporto tra l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 10 di tale regolamento

58. In primo luogo, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, il fatto che gli articoli 10 e 15 del regolamento n. 2201/2003 figurino entrambi nella sezione 2, rubricata «Responsabilità genitoriale», del capo II, rubricato «Competenza», di quest’ultimo, depone a favore dell’applicabilità dell’articolo 15 di tale regolamento, anche qualora la competenza sia fondata sull’articolo 10 di detto regolamento.

59. Infatti, né dal tenore letterale né dall’impianto sistematico della sezione 2 del capo II del regolamento n. 2201/2003 risulta che la facoltà di cui all’articolo 15 di tale regolamento sia esclusa qualora il giudice sia competente ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento ( 44 ).

Al contrario, il fatto che l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento dispone che, qualora non sia rispettato il termine entro il quale l’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro deve essere adita o entro il quale deve accettare la competenza, «la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14 » del regolamento n. 2201/2003 (il corsivo è mio), implica che il legislatore dell’Unione ha previsto che tale facoltà possa essere validamente esercitata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza si fonderebbe inizialmente sulle disposizioni dell’articolo 10 di tale regolamento e che, in mancanza di trasferimento, continuerebbe ad essere esercitata, ai sensi tale articolo ( 45 ).

Tale analisi è corroborata dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento, l’autorità giurisdizionale competente può decidere d’ufficio di avviare il meccanismo di trasferimento, anche se, in forza del paragrafo 2, in fine, di tale disposizione, siffatta iniziativa deve essere stata accettata da almeno una delle parti ( 46 ).

60. In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 conferisce un certo potere discrezionale alle autorità giurisdizionali competenti, ma nei limiti del meccanismo istituito da tale disposizione e che si fonda, come ho già illustrato, su uno spirito di cooperazione tra giudici che non comprometta la certezza del diritto ( 47 ).

61. In terzo luogo, devo rilevare che l’obiettivo del regolamento n. 2201/2003 consistente nel garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del minore quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta implica che, ai sensi del paragrafo 2 di detta disposizione, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, in particolare in quelli delle autorità pubbliche.

Di conseguenza, è evidente che, nell’interpretare tale regolamento, occorre anzitutto tenere conto di siffatto interesse.

In tale contesto, ritengo che, qualora, come nel caso di specie, la competenza a conoscere del merito della causa sia stata stabilita in forza dell’articolo 10 di detto regolamento, non sussistano dubbi quanto all’applicabilità dell’articolo 15 di quest’ultimo.

Infatti, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità di quest’ultima disposizione, anche in caso di trasferimento illecito di minore, è intesa a derogare alla regola di competenza di principio delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale fino al momento in cui è stato sottratto, proprio allo scopo di tenere conto dell’interesse superiore del minore ( 48 ).

62. Ciò premesso, sono del parere che l’obiettivo di rispettare il primato dell’interesse superiore del minore, quale garantito dal regolamento n. 2201/2003 e dall’articolo 24 della Carta, possa, all’occorrenza, giustificare due approcci distinti.

Si potrebbe ritenere, in base al primo approccio, che, in un caso concreto, il trasferimento del caso in forza dell’articolo 15 di tale regolamento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore abbia acquisito la residenza abituale a seguito di un trasferimento (o mancato rientro) illecito non corrisponda all’interesse superiore del minore oppure, secondo il secondo approccio, che, in via eccezionale , tenuto conto delle circostanze specifiche del caso , possa essere consentito il trasferimento delle competenze all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore abbia acquisito la residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito.

63. Per contro, a mio parere, il rispetto di tale interesse non può consentire che l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale in forza dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 possa sistematicamente, o in modo assoluto, rinunciare a esercitare la facoltà offertale dal meccanismo di trasferimento previsto all’articolo 15 di tale regolamento, qualora l’autorità giurisdizionale «più adatta», conformemente al principio dell’interesse superiore del minore, fosse quella dello Stato membro nel cui territorio il minore ha acquisito una residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito.

L’articolo 15 di tale regolamento offre infatti la flessibilità necessaria per consentire alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assumere la competenza in casi particolari, in deroga all’articolo 10 del medesimo regolamento, ove il trasferimento delle competenze corrisponda all’interesse superiore del minore ( 49 ).

64. A tale riguardo, rammento che la Corte ha considerato che il requisito secondo il quale il trasferimento delle competenze deve corrispondere all’interesse superiore del minore implichi che il giudice competente si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso , che il trasferimento da esso previsto in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore interessato.

La Corte ha precisato che, a tal fine, il giudice competente deve valutare l’eventuale incidenza negativa che un simile trasferimento potrebbe avere sui rapporti affettivi, familiari e sociali del minore interessato dal caso o sulla situazione materiale di quest’ultimo ( 50 ).

65. In quarto e ultimo luogo, mi corre l’obbligo di precisare che, in un contesto come quello di cui trattasi nel caso di specie, nutro dubbi, al pari dell’avvocato generale Sharpston ( 51 ), sull’opportunità di applicare tout court il principio secondo cui le eccezioni o le deroghe a una regola devono essere interpretate restrittivamente.

Infatti, nel caso dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, se è vero che la regola del mantenimento della competenza in capo al giudice della residenza abituale anteriore risponde ad uno dei principi fondamentali del regolamento – ossia privare di ogni effetto giuridico l’atto illecito del genitore autore della sottrazione –, è anche vero che l’eccezione risponde a un altro principio fondamentale, giacché si tratta di una regola di competenza che si informa all’interesse superiore del minore, conformemente all’articolo 24 della Carta, e in particolare al criterio di vicinanza ( 52 ).

66. Di conseguenza, tenuto conto del tenore letterale, dell’impianto sistematico e degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, si deve ritenere che la facoltà di trasferire le competenze sussista, in via eccezionale, anche qualora il trasferimento previsto venga effettuato a favore di un’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore interessato sia stato illecitamente trasferito, purché l’autorità giurisdizionale competente si sia debitamente accertata, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che tale trasferimento soddisfi le tre condizioni cumulative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo, la preminente delle quali richiede che detto trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore interessato.

67. Tali condizioni formano l’oggetto della seconda questione pregiudiziale.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

68. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se le condizioni elencate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 abbiano carattere esaustivo e, in caso di risposta affermativa, a quale/i condizione/i possa essere presa in considerazione una domanda di ritorno di un minore, presentata ai sensi dell’articolo 8, primo comma e terzo comma, lettera f), della convenzione dell’Aia del 1980, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ( 53 ).

69. Prima di analizzare tali condizioni al fine di determinare se una procedura di ritorno ai sensi della citata disposizione possa essere presa in considerazione dalle autorità giurisdizionali competenti nell’ambito dell’esame dell’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 (sezione 2), esporrò alcune considerazioni sull’insieme delle regole previste da tale regolamento e dalla convenzione dell’Aia del 1980 e sul contesto di fatto in cui s’inserisce la presente domanda di ritorno dei minori, quale risulta dalla decisione di rinvio e dalle risposte ai quesiti posti dalla Corte in udienza (sezione 1).

1. Sulla domanda di ritorno dei minori ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003

70. In primo luogo, ricordo che la convenzione dell’Aia del 1980 prevede, ai suoi articoli da 8 a 11, 13 e 20, una specifica procedura tesa ad «assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale» ( 54 ).

Quando il trasferimento illecito dei minori avviene, come nella controversia principale, all’interno dell’Unione, il regolamento n. 2201/2003 «completa e precisa, in particolare all’articolo 11, [tali] norme pattizie» ( 55 ).

A motivo della sovrapposizione e dello stretto legame esistente tra le disposizioni del citato regolamento e quelle della convenzione suddetta, queste ultime possono incidere sul significato, sulla portata e sull’efficacia delle norme del regolamento medesimo ( 56 ).

71. In secondo luogo, rilevo che la Corte ha già interpretato il rapporto tra l’articolo 60 e l’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 ( 57 ) dichiarando che « le sottrazioni di minori da uno Stato membro all’altro sono regolamentate ormai da [tale insieme di regole] (…), fermo restando che, nell’ambito di applicazione del regolamento, il primato spetta a quest’ultimo » ( 58 ).

72. Ciò premesso, dalla decisione di rinvio e dalle risposte delle parti ai quesiti posti dalla Corte risulta che, almeno fino alla data dell’udienza, l’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I) non aveva adottato alcuna decisione definitiva a seguito della domanda di ritorno dei minori presentata dal padre il 3 agosto 2020 dinanzi a tale tribunale ( 59 ).

Il padre ha spiegato, al riguardo, che la mancata pronuncia di una decisione da parte di detta autorità giurisdizionale entro un termine ragionevole era dovuta segnatamente alla circostanza che il primo giudice incaricato della domanda di ritorno era stato sospeso a seguito di procedimenti penali per malversazione e che la procedura di ritorno doveva essere affidata a un altro giudice ( 60 ).

73. Si pone pertanto la questione di stabilire se si possa tenere conto di siffatte circostanze nell’ambito della valutazione concreta di ciascuna delle condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.

Risponderò a tale questione nell’analisi che segue.

2. Sulla presa in considerazione della domanda di ritorno quale elemento di fatto nell’ambito della valutazione delle condizioni esaustive di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003

74. Dal tenore letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 risulta chiaramente che le condizioni stabilite da tale disposizione sono elencate in maniera esaustiva.

75. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 può essere effettuato unicamente se sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che esista un legame fra il minore e un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a e), di detto regolamento, che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di una causa ritenga che un’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro sia più adatta a trattare il caso e che il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore nel senso che esso non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore interessato ( 61 ).

Pertanto, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente di norma a conoscere di una controversia deve, per poterne chiedere il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, riuscire a contrastare la forte presunzione in favore del mantenimento della propria competenza derivante da tale regolamento ( 62 ).

Per contrastare tale presunzione, detta autorità giurisdizionale non può tenere conto di condizioni diverse da quelle elencate all’articolo 15 del medesimo regolamento, che sono interpretate in modo restrittivo dalla Corte.

76. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nelle sue osservazioni scritte, che, a suo avviso, l’esistenza di una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, sulla quale non sia stata adottata alcuna decisione definitiva nello Stato membro nel quale il minore sia stato illecitamente trasferito, di per sé non incide automaticamente sulla questione se le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 siano soddisfatte.

Essa ha precisato, in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, che una circostanza del genere non può essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente nel valutare la prima condizione relativa all’esistenza di un legame particolare tra il minore e un altro Stato membro.

Infatti, con riferimento a tale condizione, la Corte ha già dichiarato che i casi in cui mancano le informazioni elencate in maniera esaustiva all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a e), di detto regolamento debbono essere ab origine esclusi dal meccanismo di trasferimento ( 63 ).

In altri termini, un siffatto «legame particolare» sussiste unicamente qualora, come nel caso di specie, ricorrano uno o più criteri della citata disposizione ( 64 ).

Pertanto, l’esistenza di una procedura di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 non può incidere sulla valutazione di detti criteri.

77. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia aggiunto che, da un punto di vista fattuale , l’esistenza di una domanda di ritorno potrebbe essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente in sede di valutazione della seconda e della terza condizione, vale a dire nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un’autorità giurisdizionale «più adatta» a trattare il caso o una sua parte specifica e dell’interesse superiore del minore a conoscere della causa o di parte di essa e dell’interesse superiore del minore in caso di eventuale trasferimento dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare.

78. Condivido tale approccio quando si tratta della presa in considerazione di una circostanza di fatto, ossia l’esistenza di una domanda di ritorno sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva .

79. Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, la Corte ha già dichiarato che il giudice competente che intenda declinare la propria competenza deve accertarsi che il trasferimento sia idoneo ad apportare un «valore aggiunto reale e concreto» per quanto concerne l’adozione di una decisione riguardante il minore, rispetto all’ipotesi del suo mantenimento davanti ad esso ( 65 ).

80. Nel caso di specie, è stato chiarito in udienza che, in caso di applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, un eventuale trasferimento della competenza dall’autorità giurisdizionale austriaca non avrebbe luogo verso l’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I), bensì verso l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), che ha già adottato diverse decisioni riguardanti provvedimenti provvisori d’urgenza relativi al diritto di visita del padre e al diritto agli alimenti dei figli sulla base dell’articolo 20 di detto regolamento e dell’articolo 14 del regolamento n. 4/2009.

Si tratta quindi di un elemento rilevante per ritenere che questa seconda autorità giurisdizionale sarà più adatta a trattare il caso.

81. Per contro, il ritardo di oltre due anni del procedimento di ritorno dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I) sarebbe un elemento da tenere in considerazione per ritenere che tale autorità giurisdizionale non è la più adatta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

Infatti, nell’ambito dell’esame volto a stabilire se un’autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso, il fatto che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro verso il quale l’autorità giurisdizionale competente intende trasferire la causa non abbia ancora adottato una decisione sulla domanda di ritorno dei minori costituisce un elemento sfavorevole dato che, temporaneamente, in applicazione dell’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980 ( 66 ), né tale autorità giurisdizionali né altri giudici di detto Stato membro possono decidere nel merito ( 67 ).

82. Per quanto riguarda la condizione relativa all’interesse superiore del minore , sarebbero in contrasto con tale interesse sia un trasferimento del caso verso un’autorità giurisdizionale che non abbia garantito il ritorno immediato del minore nello Stato della sua residenza abituale, accumulando così un notevole ritardo ( 68 ), sia un trasferimento verso un’autorità giurisdizionale che non possa pronunciarsi per quanto riguarda il merito del diritto di affidamento, per il motivo che l’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980 le impedisce temporaneamente di adottare una decisione ( 69 ).

83. Ciò premesso, mi sembra che un trasferimento del genere non possa essere escluso in modo assoluto.

Il fatto che il trasferimento previsto dall’autorità giurisdizionale competente a favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, debba corrispondere all’interesse superiore del minore comporta che l’autorità giurisdizionale competente si assicuri che, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, siffatto trasferimento rispetti i diritti fondamentali del minore.

È vero che l’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento stabilisce che, «[n]onostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (...), allo scopo di assicurare il ritorno del minore» ( 70 ).

Ciò implica che il provvedimento contro il ritorno comporta un’«accettazione condizionata» dell’autorità giurisdizionale competente che, in questo caso, ha l’ultima parola sul rientro del minore ( 71 ).

Tuttavia, anche in tal caso, il carattere illecito del trasferimento del minore non può condurre le autorità giurisdizionali competenti ad adottare automaticamente una decisione di «ritorno nonostante» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, senza prendere in considerazione circostanze che potrebbero deporre a favore del trattenimento del minore nello Stato membro in cui è stato illecitamente trasferito ( 72 ).

84. L’autorità giurisdizionale competente deve pertanto procedere in tutti i casi a una valutazione circostanziata dell’interesse superiore del minore, che si rivela essenziale per tenere conto degli interessi del minore e rispettarne i diritti fondamentali.

In tale contesto, da un lato, rammento che i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento sottesi al regolamento n. 2201/2003 implicano un livello adeguato di cooperazione e di informazione tra le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore interessato sia stato illecitamente trasferito e quelle dello Stato membro in cui egli risiedeva abitualmente immediatamente prima del suo trasferimento.

Dall’altro lato, rilevo che l’articolo 15 di tale regolamento conferisce un certo grado di flessibilità al sistema da esso istituito laddove risulti che nel superiore interesse del minore è preferibile che la sua protezione venga garantita da autorità giurisdizionali diverse da quelle dello Stato membro di residenza abituale.

V. Conclusione

85. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria): 1) L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza a statuire sull’affidamento di un minore sia fondata sull’articolo 10 di tale regolamento, in quanto autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito, è legittimata a chiedere, in via eccezionale, all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale uno dei genitori abbia illegittimamente trasferito il minore e nel quale quest’ultimo risieda con tale genitore di assumere la competenza, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, purché l’autorità giurisdizionale competente si sia debitamente accertata, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che tale trasferimento soddisfi le tre condizioni cumulative previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo, la preminente delle quali richiede che detto trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore interessato. 2) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, le condizioni stabilite da tale disposizione hanno carattere esaustivo e, dall’altro, l’esistenza di una domanda di ritorno di un minore ai sensi dell’articolo 8, primo comma e terzo comma, lettera f), della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980, sulla quale non sia stata ancora adottata alcuna decisione definitiva, non ostano all’applicabilità dell’articolo 15 di tale regolamento.

Tuttavia, l’esistenza di una siffatta domanda costituisce una circostanza di fatto che può essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente nell’esaminare le condizioni relative alla valutazione dell’esistenza di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e dell’interesse superiore del minore in caso di trasferimento all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, quali previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, detta convenzione di «Bruxelles II», elaborata dalla dott.ssa prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1998, C 221, pag. 27 ; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA], punto

40. ( 4 ) Regolamento del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ). ( 5 ) In udienza, il padre ha sottolineato che, contrariamente a quanto indicato nella decisione di rinvio, egli svolge un lavoro autonomo in Austria. ( 6 ) V., in particolare, sentenza del 28 ottobre 2021, X-Beteiligungsgesellschaft (IVA – Pagamenti successivi) ( C‑324/20 , EU:C:2021:880 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 )

V. paragrafi 9 e 82 delle presenti conclusioni. ( 8 ) L’esistenza di tali procedimenti è stata confermata in udienza dalla madre, la quale ha precisato che, per quanto riguarda il diritto di visita, sono pendenti tre procedimenti dinanzi all’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V).

Essa ha affermato che altri due procedimenti riguardanti le richieste del padre di nominare uno psicologo e di stabilire la residenza abituale dei figli presso il suo domicilio in Austria dinanzi a detto tribunale si sono conclusi. ( 9 )

V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( GU 2009, L 7, pag. 1 ). ( 11 ) L’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003, che sancisce la regola della competenza delle autorità giurisdizionali della precedente residenza abituale del minore in caso di trasferimento lecito , è oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑372/22, CM, pendente dinanzi alla Corte. ( 12 )

V. paragrafi 41 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 13 ) Rilevo che tale definizione è simile a quella contenuta nell’articolo 3 della convenzione dell’Aia del 1980.

V. altresì, in tal senso, articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. ( 14 ) Sentenza del 5 ottobre 2010, McB. (

C‑400/10 PPU

, EU:C:2010:582 , punti 43 e 44 ).

È utile ricordare che l’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003 definisce il «diritto di affidamento» come «i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza».

La Corte ha quindi dichiarato, al punto 41 di detta sentenza, che tale definizione è autonoma rispetto alle normative nazionali e che, «ai fini dell’applicazione [di tale] regolamento, il diritto di affidamento comporta, in ogni caso, il diritto di chi ne è titolare di decidere il luogo di residenza del minore » (il corsivo è mio).

V., altresì, mie conclusioni nella causa A (

C‑262/21 PPU

, EU:C:2021:592 , paragrafo 44 ). ( 15 ) Ricordo che le questioni pregiudiziali si basano sulla premessa secondo la quale i minori sono stati trasferiti illecitamente dalla madre dall’Austria verso la Slovacchia, vale a dire senza il consenso del padre, parimenti riconosciuto come titolare del diritto di affidamento nello Stato membro nel quale i minori avevano la loro residenza abituale immediatamente prima di siffatto trasferimento. ( 16 ) V., a tal riguardo, sentenze del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 47 ), e del 23 dicembre 2009, Detiček (

C‑403/09 PPU

, EU:C:2009:810 , punto 39 ). ( 17 ) Sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček (

C‑403/09 PPU

, EU:C:2009:810 , punto 38 ).

Secondo la dottrina, questo significa che i provvedimenti provvisori d’urgenza possono essere adottati unicamente da giudici che non siano competenti in forza di un’altra disposizione del regolamento n. 2201/2003, come nel caso di specie.

V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], M., e Mariottini, C.M., «Article 20», Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , Magnus, U., e Mankowski, P. (dir.), [OSCURATO:PERSONA], 2017, 2 a ed., pag. 276, punto

21. ( 18 ) Presa di posizione dell’avvocato generale Bot nella causa Detiček (

C‑403/09 PPU

, EU:C:2009:762 , paragrafo 83 ). Nella sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček (

C‑403/09 PPU

, EU:C:2009:810 ), la Corte ha dichiarato che tale disposizione non si applica se una delle persone interessate dalle misure provvisorie adottate, ad esempio uno dei genitori, non era presente nello Stato membro interessato.

Per contro, l’avvocato generale Sharpston ha considerato, nelle sue conclusioni nella causa Purrucker ( C‑256/09 , EU:C:2010:296 , paragrafo 147 ), che «soltanto la presenza del minore è determinante per stabilire se nei confronti del minore stesso si possano adottare provvedimenti provvisori d’urgenza».

Anche la dottrina ha considerato restrittiva tale interpretazione della Corte.

V., inter alia, [OSCURATO:PERSONA], M. e Mariottini, C.M., op. cit., pag. 279, punto 34, nota

39. Rammento, in proposito, che il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( GU 2019, L 178, pag. 1 ), succeduto al regolamento n. 2201/2003, non ha codificato tale giurisprudenza.

V. articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafo 5, del regolamento 2019/1111. ( 19 ) V., altresì, Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis (documento redatto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in collaborazione con la rete giudiziaria europea), 2015, pag.

23. ( 20 )

V. articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003. ( 21 )

V. articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 1989 ( Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite , vol. 1577, pag. 3): «[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Tutti gli Stati membri hanno ratificato tale convenzione. ( 22 ) L’articolo 24 della Carta enuncia altri due principi fondamentali dei diritti del bambino: il diritto di esprimere liberamente la sua opinione, in funzione della sua età e della sua maturità (paragrafo 1), e il diritto a che il suo interesse superiore sia considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano (paragrafo 2). ( 23 ) V., in particolare, in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček (

C‑403/09 PPU

, EU:C:2009:810 , punto 36 ), e del 14 luglio 2022, CC (Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo) ( C‑572/21 , EU:C:2022:562 , punto 7 ). ( 24 ) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, «[i]l paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12». ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, MCP (

C‑603/20 PPU

, EU:C:2021:231 , punto 45 ). V., altresì, sentenza del 1o luglio 2010, Povse (

C‑211/10 PPU

, EU:C:2010:400 , punto 41 ). ( 26 ) Occorre ricordare che, in una siffatta situazione intermedia, l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 osta parimenti all’applicazione del criterio della competenza sussidiaria di cui all’articolo 13 di tale regolamento, relativo alla mera presenza del minore.

V., in tal senso, Pataut, É., e Gallant, E., «Article 10», Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., pag. 125, punto

10. ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Povse (

C‑211/10 PPU

, EU:C:2010:400 , punto 44 ), e ordinanza del 10 aprile 2018, CV (

C‑85/18 PPU

, EU:C:2018:220 , punto 51 ). ( 28 ) Tali condizioni alternative riguardano o il consenso all’allontanamento da parte del titolare del diritto di affidamento [articolo 10, lettera a)] o altre circostanze collegate al trascorrere del tempo e tali da eliminare l’illiceità del trasferimento [articolo 10, lettera b)]. ( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Povse (

C‑211/10 PPU

, EU:C:2010:400 , punto 41 ), e ordinanza del 10 aprile 2018, CV (

C‑85/18 PPU

, EU:C:2018:220 , punto 46 ). ( 30 ) In particolare, il giudice del rinvio non indica se la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) relativa al diritto di affidamento esclusivo, confermata il 23 giugno 2021 dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), «non prevede[sse] il ritorno del minore», ai sensi dell’articolo 10, lettera b), iv), del regolamento n. 2201/2003.

Ad ogni modo, tenuto conto del fatto che il trasferimento illecito dei minori sarebbe avvenuto l’8 luglio 2020, la condizione prevista da tale disposizione, vale a dire che i minori avessero soggiornato in Slovacchia «almeno per un anno» da quando il padre aveva avuto conoscenza del loro trasferimento verso tale Stato membro, non sembra essere soddisfatta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

In questo caso, i giudici slovacchi non acquisirebbero la competenza ai sensi di tale disposizione.

V., a tal riguardo, sentenza del 1o luglio 2010, Povse (

C‑211/10 PPU

, EU:C:2010:400 , punto 46 ). ( 31 ) Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1996»).

V. articoli 8 e 9 (trasferimento di competenza a un foro appropriato o competenza rivendicata da quest’ultimo) di tale convenzione. ( 32 ) Gallant, E., «Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé , 2017, n. 3, pagg. da 464 a 471, in particolare pag. 465. V., altresì, Pataut, É., e Gallant, E., op. cit., pagg. da 172 a 185, in particolare pagg. 173 e 174, punti da 1 a

5. ( 33 ) L’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 dispone che «[l]e autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b).

In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.

In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14».

V. anche considerando 13 di tale regolamento. ( 34 ) Sentenza del 19 novembre 2015, P (

C‑455/15 PPU

, EU:C:2015:763 , punto 44 ). ( 35 ) Non va dimenticato che il meccanismo in parola si ispira al metodo del forum non conveniens.

Tuttavia, tra questi due strumenti esistono alcune differenze.

Infatti, il meccanismo sancito all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 prevede, al paragrafo 3, «un preciso elenco di possibili competenze alternative che tenderebbe a ridurre la presunta incertezza inerente al metodo del forum non conveniens».

Siffatti limiti permettono quindi di «canalizzare [tale] meccanismo».

V., in tal senso, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé , 2005, n. 94(4), pagg. da 569 a 605, in particolare pag. 595, punto

28. ( 36 )

V. relazione esplicativa relativa alla convenzione dell’Aia del 1996, elaborata da [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»), atti e documenti della diciottesima sessione della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, 1996, tomo II, pag. 558, punti 52 e segg. ( 37 ) V., segnatamente, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 595, punto 29, e Corneloup, S. «Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale», Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale , atti del colloquio organizzato il 7 e l’8 aprile 2005 dal Centre de droit de la famille de l’[OSCURATO:PERSONA] III, Dalloz, 2005, pagg. da 69 a 84, in particolare pag. 81, punto 16, nota

46. ( 38 ) Sentenza del 19 novembre 2015, P (

C‑455/15 PPU

, EU:C:2015:763 , punto 44 ).

Questa è l’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], che prevede il trasferimento del caso «[q]uando l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro (…) è stata investita di una controversia (…) ai sensi degli articoli da 8 a 14 del [regolamento n. 2201/2003]», v.

Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis, op. cit., pag. 37, paragrafo

3.3.4.4. ( 39 )

V. Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 595, punto

28. Il corsivo è mio.

V. altresì, in tal senso, Corneloup, S., op. cit., 81, pag. 16, nota

46. ( 40 ) Sentenza del 4 ottobre 2018 ( C‑478/17 , EU:C:2018:812 , punto 49 e dispositivo). ( 41 ) L’avvocato generale Wathelet ha tuttavia espresso un parere contrario nelle sue conclusioni nella causa IQ ( C‑478/17 , EU:C:2018:552 , paragrafi 59 e segg.). ( 42 ) Occorre precisare che l’interpretazione fornita dalla Corte, ai punti da 33 a 40 della sentenza del 4 ottobre 2018, IQ ( C‑478/17 , EU:C:2018:812 ), tiene conto della situazione oggetto del procedimento principale in tale causa, vale a dire, da un lato, che la condizione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 relativa all’esistenza di un «legame particolare» non ricorreva nel caso di specie e, dall’altro, che la competenza del giudice rumeno adito per primo era fondata sull’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, ossia su un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale sulla competenza giurisdizionale.

Pertanto, in tali circostanze specifiche , il trasferimento a un un’altra autorità giurisdizionale non era possibile.

Per contro, nel presente caso , la situazione è diversa, vale a dire che, da un lato, la condizione relativa all’esistenza di una «legame particolare» è, in linea di principio, soddisfatta dal momento che i minori interessati sono cittadini slovacchi e, dall’altro, non esiste alcun accordo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento tra i titolari dell’affidamento congiunto dei minori. ( 43 )

V. Pataut, É., e Gallant, E., op. cit., pag. 176, punto 8: «Tale regola di competenza comporta il conferimento della competenza a qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a condizione [in particolare] che esista un legame particolare tra l’autorità giurisdizionale e il minore».

Il corsivo è mio (traduzione libera). ( 44 ) A tale riguardo, condivido altresì l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il fatto che il legislatore dell’Unione abbia scelto di inserire in un’unica sezione del regolamento n. 2201/2003 gli articoli 10 e 11, relativi alla sottrazione e al ritorno del minore, nonché tutte le altre disposizioni relative alla competenza in materia di responsabilità genitoriale, non corrobora la tesi secondo la quale gli articoli 10 e 11 di detto regolamento costituirebbero leges speciales.

Infatti, se è vero che la proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] introduceva un capo diverso per la sottrazione di minore, di cui faceva parte l’articolo 10 (articolo 21 del progetto), tale struttura non è stata adottata dal legislatore dell’Unione.

V. GU 2002, C 203 E, pag. 155 . ( 45 ) Sentenza del 19 novembre 2015, P (

C‑455/15 PPU

, EU:C:2015:763 , punto 44 ). ( 46 ) V., in tal senso, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 595, punto

28. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, «[i]l paragrafo 1 è applicabile su iniziativa dell’autorità giurisdizionale».

A tale riguardo, il medesimo paragrafo, in fine, stabilisce che «[i]l trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti». ( 47 )

V. paragrafi 49 e segg. nonché nota 35 delle presenti conclusioni. ( 48 ) «[O]ve [il trasferimento delle competenze] corrisponda all’interesse superiore del minore» (articolo 15, paragrafo 1). ( 49 ) Per quanto riguarda l’articolo 8 della convenzione dell’Aia del 1996, v. relazione [OSCURATO:PERSONA], punto

53. Inoltre, tale convenzione esclude l’applicazione della regola denominata «principio della perpetuatio fori» tra le parti contraenti, v. punto 42 di detta relazione. ( 50 ) Sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punto 59 ). ( 51 ) Presa di posizione nella causa Povse (

C‑211/10 PPU

, EU:C:2010:344 , paragrafo 44 ).

A questo proposito, l’avvocato generale Sharpston ha inoltre considerato che «il criterio della vicinanza può produrre per sua natura risultati che cambiano con il trascorrere del tempo». ( 52 ) Sul trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, v. articoli 12 e 13 nonché considerando 26 e 27 del regolamento 2019/1111.

Il legislatore dell’Unione non ha escluso che l’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento (competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore) possa declinare la propria competenza in una controversia relativa al diritto di affidamento di un minore. ( 53 ) In forza dell’articolo 8, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980, «[o]gni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore».

Conformemente al terzo comma, lettera f), di tale articolo, «[l]a domanda può essere accompagnata o completata da (…) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall’Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia». ( 54 )

V. relazione esplicativa sulla convenzione dell’Aia del 1980, elaborata da [OSCURATO:PERSONA], punti 10 e 16. V., altresì, preambolo di tale convenzione.

V., in particolare, sentenza dell’8 giugno 2017, OL (

C‑111/17 PPU

, EU:C:2017:436 , punto 61 ). ( 55 ) La Corte ha infatti precisato che, dal contenuto delle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, risulta che «esse o sono fondate su norme della Convenzione dell’Aia del 1980 o prevedono conseguenze che occorre trarre dall’applicazione di queste ultime.

Queste due categorie di disposizioni costituiscono dunque un insieme normativo indivisibile che si applica alle procedure di ritorno dei minori illecitamente trasferiti all’interno dell’Unione» [parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014 ( EU:C:2014:2303 , punti 77 e 78 ), e sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a (Sospensione della decisione di ritorno) (

C‑638/22 PPU

, EU:C:2023:103 , punto 62 )].

Il corsivo è mio.

Per un quadro generale sulla procedura di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, v. conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) (

C‑638/22 PPU

, EU:C:2023:21 , paragrafi da 28 a 31 ).

Per quanto riguarda le domande di ritorno presentate dopo il 1 o agosto 2022, tali norme sono integrate dagli articoli da 22 a 29 del regolamento 2019/1111. ( 56 ) V., in tal senso, parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014 ( EU:C:2014:2303 , punto 85 ), e sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) (

C‑638/22 PPU

, EU:C:2023:103 , punto 63 ). ( 57 ) Si ricorda che, «ai sensi dell’art[icolo] 60 del regolamento n. 2201/2003, nei rapporti tra gli Stati membri , detto regolamento prevale sulla convenzione dell’Aia del 1980 nella misura in cui questa riguarda materie da esso disciplinate .

Fermo restando il primato del regolamento n. 2201/2003, tale convenzione continua ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, nel rispetto del suddetto art[icolo] 60, in forza dell’art[icolo] 62, [paragrafo] 2, del medesimo regolamento, così come enuncia il suo diciassettesimo considerando» (sentenza del 5 ottobre 2010, McB.,

C‑400/10 PPU

, EU:C:2010:582 , punto 36 ). Il corsivo è mio. V., altresì, presa di posizione dell’avvocato generale Jääskinen nella causa McB. (

C‑400/10 PPU

, EU:C:2010:544 , paragrafo 40 ). ( 58 ) Sentenza del 5 ottobre 2010, McB. (C‑400/10 PPU, EU:.C:2010:582, punto 36) (il corsivo è mio), e parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014 ( EU:C:2014:2303 , punto 87 ). ( 59 ) Il padre ha infatti precisato che, sebbene la sua domanda di ritorno fosse stata respinta, con decisione di tale autorità giurisdizionale, il 15 luglio 2021, vale a dire quasi un anno dopo la sua presentazione, tale decisione di rigetto era stata tuttavia annullata, a seguito del suo appello, con decisione del 13 ottobre 2022, per il motivo che detto tribunale doveva verificare se il soggiorno dei genitori fosse fondato sulla loro volontà di stabilire il loro centro di interessi in Austria e se la successiva iscrizione dei bambini in una scuola in Slovacchia dovesse essere considerata una modifica della loro residenza abituale. ( 60 ) Ricordo che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che l’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore «procede al rapido trattamento» e, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

V., a tal riguardo, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) (

C‑638/22 PPU

, EU:C:2023:103 , punto 71 ). ( 61 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punti 50 , 55 , 56 e 58 ), e ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) ( C‑530/18 , EU:C:2019:583 , punto 31 ). ( 62 )

V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punto 49 ), e ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) ( C‑530/18 , EU:C:2019:583 , punto 30 ). ( 63 )

V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punti 50 , 55 , 56 e 58 ), e ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) ( C‑530/18 , EU:C:2019:583 , punto 28 ). ( 64 ) Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che almeno una delle condizioni che consentono di ritenere che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2201/2003 è soddisfatta, vale a dire che i minori sono cittadini slovacchi. ( 65 )

V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punti 57 , 61 e secondo punto del dispositivo). ( 66 ) Ricordo che, a norma dell’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980, «[d]opo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell’articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento , fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia».

Il corsivo è mio.

Per quanto riguarda l’articolo 16 di tale convenzione, la dott.ssa prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] afferma che, «anche se si è prodotto un mutamento circa la residenza abituale e di conseguenza si potrebbe considerare giustificato un ricorso ai criteri previsti dalla [convenzione di Bruxelles], il fatto che l’articolo 16 della convenzione dell’Aia [del 1980] debba prevalere impedisce l’adozione di misure tali da modificare la situazione della responsabilità dei genitori prima che sia stata presa una decisione sul ritorno o mancato ritorno» (relazione [OSCURATO:PERSONA], punto 41). ( 67 ) Ricordo che tale disposizione ha carattere temporaneo , vale a dire che essa è applicabile solo finché non sia stata decisa la domanda di ritorno, e generale , nel senso che riguarda tutte le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale il minore sia stato trasferito illecitamente. ( 68 ) Circostanza che non ricorre nel caso di specie.

V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni. ( 69 ) Tuttavia, una siffatta valutazione negativa potrebbe essere modificata se la domanda di ritorno fosse respinta dall’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I).

Per contro, se tale autorità giurisdizionale emettesse una decisione di ritorno, l’applicazione dell’articolo 15 non sarebbe possibile in quanto «solo in casi specifici ed eccezionali, debitamente motivati, il ritorno di un minore illecitamente trasferito può non essere disposto».

Rilevo, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, tale autorità non è tenuta a ordinare il ritorno di un minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che si oppone al suo ritorno dimostri che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, a pericoli fisici e psichici , o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) (

C‑638/22 PPU

, EU:C:2023:103 , punti 64 e 65 ).

V. anche considerando 17 del regolamento n. 2201/2003 e paragrafo 70 delle presenti conclusioni. ( 70 )

V. articolo 11, paragrafo 4, e considerando 18 del regolamento n. 2201/2003.

V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], A., «Protection of Minors and [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] and the Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA]», Japanese and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], J., e a. (dir.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2008, pagg. da 345 a 364, in particolare pag.

362. ( 71 ) Una situazione diversa sarebbe quella in cui una decisione di ritorno dei minori fosse emessa dall’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I).

In tal caso, come dichiarato dalla Corte, «l’imperativo di efficacia e di celerità che disciplina l’adozione di una decisione di ritorno s’impone alle autorità nazionali (...) nell’ambito dell’esecuzione di una siffatta decisione» [sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) (

C‑638/22 PPU

, EU:C:2023:103 , punto 72 )]. V. considerando 21 del regolamento n. 2201/2003 e nota 69 supra. ( 72 ) Segnatamente in caso di violenze fisiche o psichiche inflitte dal genitore con il quale il minore risiedeva abitualmente immediatamente prima del suo trasferimento illecito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0087 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 marzo 2023 ( 1 ) Causa C‑87/22 TT con l’intervento di AK [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria)] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 15 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Richiesta di assumere la competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Condizioni – Autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore è stato illecitamente trasferito – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980» I. Introduzione 1. La relazione [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) afferma che «[n]elle crisi matrimoniali uno dei rischi – forse il maggiore – riguardo alla protezione dei figli avuti in comune è costituito dal trasferimento all’estero del figlio da parte di uno dei genitori con tutti i problemi che ne derivano per il suo equilibrio e la sua protezione» ( 3 ). Si tratta esattamente della situazione con cui dobbiamo confrontarci nel caso di specie. 2. Con le sue due questioni pregiudiziali, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria) interroga la Corte sull’interpretazione, segnatamente, dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 ( 4 ) nel contesto di una controversia tra due cittadini slovacchi, TT, ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: il «padre»), residente in Austria, e AK, convenuta nel procedimento principale (in prosieguo: la «madre»), in merito all’affidamento dei loro figli, che si trovano attualmente in Slovacchia con quest’ultima. 3. La presente causa offre quindi alla Corte l’opportunità, da un lato, di precisare la portata dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, relativo al trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, e, dall’altro, di affrontare la questione inedita del rapporto tra tale disposizione e l’articolo 10 del regolamento medesimo, relativo alla competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione di minori. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 4. Ai sensi del suo articolo 1, lettera a), la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»), ha, in particolare, come fine «di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente». B. Diritto dell’Unione 5. Oltre all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nell’ambito della presente causa assumono rilievo gli articoli 8, 10, 11, 15 e 20 del regolamento n. 2201/2003. III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 6. All’epoca della nascita dei loro figli, V e M, avvenuta in Slovacchia nel 2012, il padre e la madre formavano una coppia non sposata. In forza della legge slovacca, l’affidamento dei figli è congiunto. 7. Entrambi i genitori lavoravano in Slovacchia ( 5 ). Nel 2014 la famiglia si trasferiva in Austria, dove i minori frequentavano un asilo nido e successivamente una scuola fino al 2017. In seguito, nello stesso anno, i minori frequentavano la scuola in Slovacchia, percorrendo quotidianamente il tragitto tra il loro domicilio in Austria e la scuola in Slovacchia. I minori comunicano con i loro genitori e i loro nonni in slovacco e conoscono solo qualche parola in tedesco. 8. I genitori si separavano all’inizio del 2020. Dal luglio 2020 i minori vivono con la madre in Slovacchia, senza il consenso del padre. 9. In forza della convenzione dell’Aia del 1980, il padre presentava una domanda di ritorno dei figli che, ai sensi dell’articolo 8, primo comma e terzo comma, lettera f), di tale convenzione, veniva proposta dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I, Slovacchia). 10. Allo stesso tempo, il padre investiva il [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha, Austria) di una domanda diretta, segnatamente, a ottenere l’affidamento esclusivo dei due figli, adducendo che la madre, trasferendoli illecitamente dall’Austria alla Slovacchia, avrebbe compromesso il loro benessere e impedito loro di intrattenere relazioni con lui. 11. La madre si opponeva a tale domanda, contestando la competenza del [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha) sulla base della motivazione che la residenza abituale dei minori sarebbe sempre stata in Slovacchia e che essi non erano socialmente integrati nel luogo dell’abitazione familiare in Austria. Con decisione del 4 gennaio 2021, l’argomento della madre vertente sull’incompetenza di detto tribunale austriaco veniva accolto in primo grado. 12. Il padre interponeva appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che, con decisione del 23 febbraio 2021, riformava la decisione di primo grado e respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla madre. 13. Con ordinanza del 23 giugno 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) confermava la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 14. Il 23 settembre 2021 la madre presentava domanda al [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha), a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, affinché detto tribunale chiedesse a un’autorità giurisdizionale slovacca di assumere la competenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento medesimo. A tal fine, la madre faceva valere, da un lato, che, oltre al procedimento di ritorno avviato ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I), erano pendenti diversi procedimenti, promossi sia dal padre sia da lei stessa, dinanzi all’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V, Slovacchia) e, dall’altro, che dette autorità giurisdizionali, considerate le numerose prove che avrebbero assunto, erano più adatte a decidere sulla responsabilità genitoriale in relazione ai due minori. 15. Il padre si opponeva a tale domanda facendo valere l’impossibilità di trasferire la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, quando i giudici dell’altro Stato membro, chiamati ad assumere la competenza, sono investiti di una domanda di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. 16. [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha) accoglieva la domanda della madre. Tale giudice riteneva che l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), che aveva già emanato diversi provvedimenti sul diritto di visita del padre ai figli, fosse il più adatto a decidere in merito alla responsabilità genitoriale e al diritto di visita in relazione ai due minori, residenti con la madre in Slovacchia dal luglio 2020 e non socialmente integrati in Austria. Inoltre, instaurare un procedimento dinanzi a un giudice austriaco sarebbe reso più complicato dal fatto che tutti i colloqui e gli accertamenti da parte dei servizi sociali per bambini e giovani e dagli esperti di psicologia infantile designati dovrebbero svolgersi con l’intervento di un interprete giurato. 17. Il padre interponeva appello avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 18. Il giudice del rinvio rileva che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione relativa al rapporto tra le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e le disposizioni dell’articolo 10 del citato regolamento. A tale riguardo, esso si chiede se, nei casi in cui uno Stato membro al quale si chieda di assumere la competenza, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, sia lo stesso nel quale il minore abbia nel frattempo stabilito la propria residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito, la competenza per decidere sull’affidamento di tale minore possa essere trasferita a un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro. Inoltre, detto giudice si chiede, qualora la Corte rispondesse affermativamente a tale questione, se i criteri enunciati all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo, i quali, se soddisfatti, consentono di trasferire la competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, abbiano carattere esaustivo o se, considerata la natura specifica del trasferimento illecito, si possa tenere conto di altre circostanze. 19. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 gennaio 2022, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 febbraio 2022, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che è competente a conoscere del merito, possa anche chiedere all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, che ritiene più adatta a trattare il caso, o una sua parte specifica, di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche se l’altro Stato membro è divenuto la residenza abituale del minore dopo un trasferimento illecito. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 15 del regolamento [n. 2201/2003] debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso enunciati per il trasferimento delle competenze giurisdizionali siano disciplinati in via esaustiva, senza necessità di applicare altri criteri che tengano conto di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 8[, primo comma e terzo comma, lettera f)], della [convenzione dell’Aia del 1980]». 20. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, il governo slovacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Queste stesse parti, ad eccezione del governo slovacco, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 12 gennaio 2023. IV. Analisi 21. Nella situazione oggetto del procedimento principale, due minori nati in Slovacchia nel 2012 da genitori slovacchi non coniugati si trovano attualmente in tale Stato membro con la madre, senza il consenso del padre, che lavora in Austria, lo Stato membro in cui la famiglia ha vissuto nel periodo compreso tra il 2014 e il trasferimento dei figli da parte della madre. A. Sulle specificità del caso di specie 22. Le circostanze della presente causa richiedono, a mio avviso, qualche chiarimento al fine di comprendere meglio lo specifico contesto in cui essa si inserisce. Ricordo tuttavia che, secondo costante giurisprudenza, il giudice del rinvio è l’unico competente ad accertare e a valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta ( 6 ). 23. In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che sia il padre sia la madre hanno avviato dinanzi alle autorità giurisdizionali slovacche diversi procedimenti, vertenti, in particolare, sul diritto di visita e sugli alimenti. A tale riguardo, in risposta a un quesito posto dalla Corte relativo allo stato attuale di tali procedimenti, al loro fondamento giuridico ed, eventualmente, alla natura delle decisioni emesse da tali autorità giurisdizionali, le parti nel procedimento principale hanno confermato che dinanzi a dette autorità sono attualmente pendenti diversi procedimenti. Nei limiti in cui questi ultimi possono avere ripercussioni sulla valutazione giuridica della situazione di cui trattasi nel procedimento principale, li illustrerò nel prosieguo, fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio. 24. Per quanto riguarda il diritto di affidamento dei figli , il padre afferma che il 17 luglio 2020 la madre ha presentato due domande dinanzi all’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), mentre il procedimento relativo al diritto di affidamento che egli aveva promosso il 15 luglio 2020 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha) era già pendente in Austria. Tale procedimento riguardava una domanda di provvedimenti provvisori d’urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 e una domanda nel merito. Il primo procedimento è stato rigettato in sede di tutela d’urgenza con decisione del 14 agosto 2020, mentre il secondo procedimento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980, fino alla pronuncia di una decisione nel procedimento relativo al ritorno dei figli avviato dal padre dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I) ( 7 ). 25. Per quanto riguarda il diritto di visita , il padre ha precisato che, con decisione del 10 febbraio 2021, l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) ha adottato provvedimenti provvisori d’urgenza, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, per fissare le sue visite ai minori fino alla chiusura del procedimento relativo del diritto di affidamento ( 8 ) sospeso dinanzi a tale tribunale ( 9 ). Egli ha dichiarato in udienza che, nonostante l’emissione di un’ingiunzione di esecuzione di tale decisione, i suoi diritti di visita non erano stati rispettati dalla madre, alla quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria nel gennaio 2023. 26. Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari , l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) ha adottato, con decisione del 12 febbraio 2021, un provvedimento provvisorio d’urgenza ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 4/2009 ( 10 ) relativo all’obbligo del padre di versare gli alimenti a favore dei figli, da applicarsi fino alla chiusura del procedimento sul diritto di affidamento sospeso dinanzi a detto tribunale. 27. In secondo luogo, il padre rileva che nessuna autorità giurisdizionale slovacca si è riconosciuta competente a statuire sul diritto di visita in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 ( 11 ). Esso fa valere che tutte le decisioni finora adottate dall’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) hanno carattere provvisorio e urgente e sono state adottate sulla base dell’articolo 20 di tale regolamento o dell’articolo 14 del regolamento n. 4/2009. 28. Ritornerò su tali circostanze nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e del rapporto tra quest’ultima disposizione e l’articolo 10 del medesimo regolamento ( 12 ). B. Sulla prima questione pregiudiziale 29. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza a statuire sull’affidamento di un minore si fonda sull’articolo 10 di detto regolamento, in quanto autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui tale minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito, sia legittimata a chiedere, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, di assumere la competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale uno dei genitori ha illecitamente trasferito il minore e nel quale quest’ultimo risiede con tale genitore. 30. Al fine di rispondere a tale questione, analizzerò anzitutto se il trasferimento dei minori di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un trasferimento illecito ai sensi del regolamento n. 2201/2003 (sezione 1). In considerazione del fatto che, sulla base dell’articolo 20 di tale regolamento, le autorità giurisdizionali slovacche hanno adottato provvedimenti provvisori riguardanti, segnatamente, il diritto di visita del padre, esporrò poi alcune considerazioni relative alla portata della competenza fondata su tale disposizione (sezione 2), prima di chiarire, infine, la portata dell’articolo 15 di detto regolamento e il suo rapporto con l’articolo 10 del regolamento medesimo (sezione 3). 1. Sul trasferimento illecito ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 31. Al fine di determinare se la controversia sia sorta a seguito di un trasferimento illecito dei minori, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, occorre verificare se ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, punto 11, di tale regolamento. 32. Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, l’illiceità del trasferimento (o mancato ritorno) di un minore dipende dall’esistenza di «diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro» ( 13 ). Per quanto riguarda l’esistenza di un diritto di affidamento, tale regolamento non stabilisce chi debba avere un diritto di affidamento che può rendere illecito il trasferimento di un minore, ai sensi del suo articolo 2, punto 11, bensì rinvia, per la designazione del titolare di tale diritto, alla normativa dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento . Secondo la Corte, l’illiceità del trasferimento di un minore ai fini dell’applicazione di detto regolamento dipende esclusivamente dall’esistenza di un diritto di affidamento, conferito dal diritto nazionale applicabile, in violazione del quale tale trasferimento ha avuto luogo ( 14 ). 33. Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della normativa slovacca applicabile ai genitori al momento della nascita dei figli, ai genitori non coniugati spetta l’affidamento congiunto dei figli. A tale riguardo, le parti nel procedimento principale hanno confermato in udienza, in risposta ad una domanda della Corte su questo punto, di essere titolari di un diritto di affidamento congiunto ai sensi della legge slovacca. 34. Nella situazione di cui al procedimento principale, i minori sono stati «trasferiti» dalla madre dall’Austria alla Slovacchia senza l’autorizzazione del padre e, pertanto, in violazione del diritto di affidamento congiunto conferito ai genitori ai sensi della normativa slovacca, diritto che, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte e orali delle parti, non è stato contestato né dal giudice del rinvio né dalle autorità giurisdizionali slovacche ( 15 ). 35. Ne consegue che, nei limiti in cui i genitori erano evidentemente riconosciuti come titolari del diritto di affidamento congiunto nello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale prima del loro trasferimento, vale a dire l’Austria, occorre muovere dalla premessa che il trasferimento dei minori da parte della madre, da tale Stato membro alla Slovacchia, senza il consenso del padre costituisce un «trasferimento illecito» ai sensi dell’articolo 2, punto 11, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 2. Sulla portata della competenza fondata sull’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 36. Ricordo che il padre ha affermato in udienza che i provvedimenti adottati finora dall’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), riguardanti segnatamente il suo diritto di visita, erano urgenti e provvisori ed erano stati adottati sulla base dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003. Inoltre, sempre fondando la propria competenza su tale disposizione, detto tribunale avrebbe respinto le due domande di provvedimenti provvisori d’urgenza presentate dalla madre nell’ambito del procedimento relativo al diritto di affidamento dei figli. 37. Pertanto, si pone la questione di stabilire se il fatto che l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V) abbia adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 implichi che tale tribunale abbia riconosciuto la propria competenza ai sensi di detto regolamento e se, in tal caso, questo riconoscimento possa incidere sulla sua competenza ai sensi dell’articolo 15 del regolamento medesimo. 38. La risposta alla suddetta questione risulta chiaramente dal dettato dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Ai sensi di tale disposizione, «[i]n casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro». 39. La Corte ha già interpretato l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 nel senso che i giudici di uno Stato membro nel quale si trovi il minore sono autorizzati, fatto salvo il rispetto delle tre condizioni cumulative stabilite da tale disposizione, ad adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale, anche se il suddetto regolamento conferisce ad un giudice di un altro Stato membro la competenza a conoscere del merito ( 16 ). Essa ha precisato che, costituendo un’eccezione al sistema di competenze previsto dal citato regolamento, la disposizione di cui sopra dev’essere interpretata restrittivamente ( 17 ). Infatti, come rilevato dall’avvocato generale Bot, tale disposizione non costituisce un criterio di competenza generale, ma un’autorizzazione ad agire sotto la duplice pressione costituita da un pericolo incombente sul minore e dalla necessità di sottrarvelo con un’azione d’urgenza. Essa rende possibile invocare la legge del foro senza un criterio di competenza iniziale ( 18 ). Una siffatta disposizione non costituisce quindi una norma attributiva di competenza e, pertanto, non è diretta a conferire una competenza nel merito ( 19 ). È sufficiente rilevare, al riguardo, che i provvedimenti così adottati cessano di produrre i loro effetti nel momento in cui le autorità giurisdizionali competenti a conoscere del merito, ai sensi del medesimo regolamento, adottano le misure ritenute appropriate ( 20 ). 40. Di conseguenza, nel caso di specie, il fatto che un’autorità giurisdizionale slovacca abbia adottato provvedimenti provvisori d’urgenza relativi al diritto di visita del padre, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003, non implica che detta autorità giurisdizionale abbia riconosciuto la propria competenza a conoscere del merito e non può quindi incidere sulla competenza ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento. 3. Sulla portata dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e sul suo rapporto con l’articolo 10 di tale regolamento a) Considerazioni generali 41. In via preliminare, rilevo che, ai sensi del considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel regolamento medesimo sono informate all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. 42. Per quanto riguarda il principio del primato dell’interesse superiore del minore ( 21 ), il considerando 33 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che tale regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta. In particolare, l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta dispone che ogni bambino ha «diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse» ( 22 ). 43. Per quanto riguarda il principio di vicinanza, sono le autorità giurisdizionali del luogo della residenza abituale del minore alla data in cui sono adite che, a causa della loro vicinanza geografica, si trovano generalmente nella posizione migliore per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 ( 23 ). Tuttavia, una deroga a tale regola di competenza è prevista da regole di competenza speciale, in particolare quelle enunciate agli articoli 10 e 15 di detto regolamento, che mi appresto ad analizzare ( 24 ). b) Sulla regola di competenza nei casi di sottrazione di minori di cui all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 44. Nel caso di specie, alla luce delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, l’autorità giurisdizionale competente a statuire sull’affidamento dei minori, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, era il [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA] an der Leitha), giudice del luogo di residenza abituale dei minori prima del loro trasferimento illecito. 45. La Corte ha già dichiarato che la norma di competenza speciale prevista all’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 neutralizza l’effetto che l’applicazione della regola generale di competenza, prevista all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, comporterebbe in caso di sottrazione di minore, ossia il trasferimento della competenza nello Stato membro nel quale il minore avrebbe acquisito una nuova residenza abituale, a seguito della sua sottrazione. Poiché tale trasferimento di competenza rischia di procurare un vantaggio procedurale all’autore dell’atto illecito, l’articolo 10 di detto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento o del mancato rientro illeciti conservino cionondimeno la loro competenza a meno che non ricorrano determinate condizioni ( 25 ). Infatti, la neutralizzazione operata da tale disposizione ha come conseguenza che, in caso di trasferimento illecito, le uniche autorità giurisdizionali competenti sono quelle dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento. Tali autorità giurisdizionali rimangono competenti anche se, in seguito, il minore viene a trovarsi in una situazione intermedia o provvisoria, avendo perso la precedente residenza abituale mentre non ha ancora acquisito la nuova residenza abituale ( 26 ). 46. La Corte ha altresì dichiarato che la sottrazione di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto, e ciò nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest’altro Stato membro ( 27 ). Il trasferimento della competenza è previsto solo qualora il minore abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e , inoltre, ricorra una delle condizioni alternative enunciate all’articolo 10, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 ( 28 ) ( 29 ). 47. Nel caso di specie, sebbene i figli sembrino aver acquisito una nuova residenza abituale in Slovacchia, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, dal fascicolo non risulta che sia soddisfatta una delle condizioni alternative previste da tale disposizione ( 30 ). 48. In tale contesto, si pone la questione di stabilire se tra gli articoli 10 e 15 del regolamento n. 2201/2003 esista un rapporto gerarchico, con la conseguente impossibilità per il giudice normalmente competente «a conoscere del merito» di trasferire il caso a un’autorità giurisdizionale «più adatta» se quest’ultima è quella dello Stato membro in cui i figli sono stati illecitamente trasferiti da uno dei genitori. c) Sulla portata dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 49. Rilevo che, ispirandosi alla convenzione dell’Aia del 1996 ( 31 ), il regolamento n. 2201/2003 sancisce una delle sue grandi innovazioni, vale a dire quella di istituire «un meccanismo di dialogo tra i giudici [degli Stati membri], basato sulla valutazione della loro competenza sulla base di motivi di opportunità» riguardante il principio del primato dell’interesse superiore del minore ( 32 ). 50. L’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 stabilisce pertanto che, in via eccezionale, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore , possono «chiedere all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5» ( 33 ). 51. Tale disposizione contempla infatti una regola di competenza che completa quelle enunciate agli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003 ( 34 ). Questa norma pionieristica sancisce un meccanismo di cooperazione che autorizza il giudice di uno Stato membro competente «a conoscere del merito» in forza di una delle menzionate regole di competenza a procedere al trasferimento, in via eccezionale, della competenza a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso ( 35 ). Tale disposizione conferisce un certo grado di flessibilità nel sistema del regolamento in parola laddove risulti che «nel superiore interesse del minore è preferibile che la sua protezione venga garantita da autorità [giurisdizionali] diverse da quelle dello Stato di residenza abituale» ( 36 ). 52. Ma quali sono le autorità giurisdizionali competenti «a conoscere del merito» ai sensi del regolamento n. 2201/2003? 53. Poiché l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 menziona, indistintamente , le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a «conoscere del merito», ai sensi delle regole di competenza di tale regolamento, dette autorità giurisdizionali possono essere o quelle della residenza abituale del minore adite sulla base dell’articolo 8 di detto regolamento, o una delle autorità giurisdizionali competenti in forza degli articoli 9, 10 o 12 di quest’ultimo, oppure l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’articolo 13 del regolamento medesimo ( 37 ). 54. A tale riguardo, ricordo che la Corte ha già dichiarato che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 completa le regole di competenza enunciate agli articoli da 8 a 14 di quest’ultimo con un meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro, competente a conoscere della controversia in forza di una di tali regole , di procedere, in via eccezionale, al trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, più adatta a trattare il caso ( 38 ). 55. Pertanto, come alcuni autori hanno correttamente sottolineato, « qualunque sia il fondamento della competenza dell’autorità giurisdizionale adita ai sensi del regolamento [n. 2201/2003], e nonostante gli sforzi compiuti da tale regolamento per perfezionare e adeguare i collegamenti giurisdizionali, detto regolamento ammette, mediante l’articolo 15, che il foro così designato non sia necessariamente il più appropriato per statuire nel merito» ( 39 ). 56. La Corte ha nondimeno ritenuto, nella sentenza IQ ( 40 ), che il meccanismo di trasferimento istituito all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 non sia applicabile tra due autorità giurisdizionali entrambe competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 8 e 12 di tale regolamento ( 41 ). Tuttavia, una siffatta interpretazione riguarda una situazione diversa da quella del caso di specie e, di conseguenza, tale sentenza non osta all’applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento nella presente causa ( 42 ). 57. Ad ogni modo, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 consente all’autorità giurisdizionale competente «a conoscere del merito», in forza delle regole di competenza di tale regolamento, di trasferire la causa non solo a un’altra autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito, ma anche a qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusa quella che non sia considerata competente ai sensi di una di dette regole ( 43 ), come nel caso del trasferimento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore sia stato illecitamente trasferito ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento. d) Sul rapporto tra l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 10 di tale regolamento 58. In primo luogo, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, il fatto che gli articoli 10 e 15 del regolamento n. 2201/2003 figurino entrambi nella sezione 2, rubricata «Responsabilità genitoriale», del capo II, rubricato «Competenza», di quest’ultimo, depone a favore dell’applicabilità dell’articolo 15 di tale regolamento, anche qualora la competenza sia fondata sull’articolo 10 di detto regolamento. 59. Infatti, né dal tenore letterale né dall’impianto sistematico della sezione 2 del capo II del regolamento n. 2201/2003 risulta che la facoltà di cui all’articolo 15 di tale regolamento sia esclusa qualora il giudice sia competente ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento ( 44 ). Al contrario, il fatto che l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento dispone che, qualora non sia rispettato il termine entro il quale l’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro deve essere adita o entro il quale deve accettare la competenza, «la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14 » del regolamento n. 2201/2003 (il corsivo è mio), implica che il legislatore dell’Unione ha previsto che tale facoltà possa essere validamente esercitata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza si fonderebbe inizialmente sulle disposizioni dell’articolo 10 di tale regolamento e che, in mancanza di trasferimento, continuerebbe ad essere esercitata, ai sensi tale articolo ( 45 ). Tale analisi è corroborata dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento, l’autorità giurisdizionale competente può decidere d’ufficio di avviare il meccanismo di trasferimento, anche se, in forza del paragrafo 2, in fine, di tale disposizione, siffatta iniziativa deve essere stata accettata da almeno una delle parti ( 46 ). 60. In secondo luogo, occorre ricordare che l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 conferisce un certo potere discrezionale alle autorità giurisdizionali competenti, ma nei limiti del meccanismo istituito da tale disposizione e che si fonda, come ho già illustrato, su uno spirito di cooperazione tra giudici che non comprometta la certezza del diritto ( 47 ). 61. In terzo luogo, devo rilevare che l’obiettivo del regolamento n. 2201/2003 consistente nel garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del minore quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta implica che, ai sensi del paragrafo 2 di detta disposizione, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, in particolare in quelli delle autorità pubbliche. Di conseguenza, è evidente che, nell’interpretare tale regolamento, occorre anzitutto tenere conto di siffatto interesse. In tale contesto, ritengo che, qualora, come nel caso di specie, la competenza a conoscere del merito della causa sia stata stabilita in forza dell’articolo 10 di detto regolamento, non sussistano dubbi quanto all’applicabilità dell’articolo 15 di quest’ultimo. Infatti, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’applicabilità di quest’ultima disposizione, anche in caso di trasferimento illecito di minore, è intesa a derogare alla regola di competenza di principio delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale fino al momento in cui è stato sottratto, proprio allo scopo di tenere conto dell’interesse superiore del minore ( 48 ). 62. Ciò premesso, sono del parere che l’obiettivo di rispettare il primato dell’interesse superiore del minore, quale garantito dal regolamento n. 2201/2003 e dall’articolo 24 della Carta, possa, all’occorrenza, giustificare due approcci distinti. Si potrebbe ritenere, in base al primo approccio, che, in un caso concreto, il trasferimento del caso in forza dell’articolo 15 di tale regolamento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore abbia acquisito la residenza abituale a seguito di un trasferimento (o mancato rientro) illecito non corrisponda all’interesse superiore del minore oppure, secondo il secondo approccio, che, in via eccezionale , tenuto conto delle circostanze specifiche del caso , possa essere consentito il trasferimento delle competenze all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore abbia acquisito la residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito. 63. Per contro, a mio parere, il rispetto di tale interesse non può consentire che l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale in forza dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 possa sistematicamente, o in modo assoluto, rinunciare a esercitare la facoltà offertale dal meccanismo di trasferimento previsto all’articolo 15 di tale regolamento, qualora l’autorità giurisdizionale «più adatta», conformemente al principio dell’interesse superiore del minore, fosse quella dello Stato membro nel cui territorio il minore ha acquisito una residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito. L’articolo 15 di tale regolamento offre infatti la flessibilità necessaria per consentire alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assumere la competenza in casi particolari, in deroga all’articolo 10 del medesimo regolamento, ove il trasferimento delle competenze corrisponda all’interesse superiore del minore ( 49 ). 64. A tale riguardo, rammento che la Corte ha considerato che il requisito secondo il quale il trasferimento delle competenze deve corrispondere all’interesse superiore del minore implichi che il giudice competente si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso , che il trasferimento da esso previsto in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore interessato. La Corte ha precisato che, a tal fine, il giudice competente deve valutare l’eventuale incidenza negativa che un simile trasferimento potrebbe avere sui rapporti affettivi, familiari e sociali del minore interessato dal caso o sulla situazione materiale di quest’ultimo ( 50 ). 65. In quarto e ultimo luogo, mi corre l’obbligo di precisare che, in un contesto come quello di cui trattasi nel caso di specie, nutro dubbi, al pari dell’avvocato generale Sharpston ( 51 ), sull’opportunità di applicare tout court il principio secondo cui le eccezioni o le deroghe a una regola devono essere interpretate restrittivamente. Infatti, nel caso dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, se è vero che la regola del mantenimento della competenza in capo al giudice della residenza abituale anteriore risponde ad uno dei principi fondamentali del regolamento – ossia privare di ogni effetto giuridico l’atto illecito del genitore autore della sottrazione –, è anche vero che l’eccezione risponde a un altro principio fondamentale, giacché si tratta di una regola di competenza che si informa all’interesse superiore del minore, conformemente all’articolo 24 della Carta, e in particolare al criterio di vicinanza ( 52 ). 66. Di conseguenza, tenuto conto del tenore letterale, dell’impianto sistematico e degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, si deve ritenere che la facoltà di trasferire le competenze sussista, in via eccezionale, anche qualora il trasferimento previsto venga effettuato a favore di un’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore interessato sia stato illecitamente trasferito, purché l’autorità giurisdizionale competente si sia debitamente accertata, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che tale trasferimento soddisfi le tre condizioni cumulative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo, la preminente delle quali richiede che detto trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore interessato. 67. Tali condizioni formano l’oggetto della seconda questione pregiudiziale. C. Sulla seconda questione pregiudiziale 68. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se le condizioni elencate all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 abbiano carattere esaustivo e, in caso di risposta affermativa, a quale/i condizione/i possa essere presa in considerazione una domanda di ritorno di un minore, presentata ai sensi dell’articolo 8, primo comma e terzo comma, lettera f), della convenzione dell’Aia del 1980, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ( 53 ). 69. Prima di analizzare tali condizioni al fine di determinare se una procedura di ritorno ai sensi della citata disposizione possa essere presa in considerazione dalle autorità giurisdizionali competenti nell’ambito dell’esame dell’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 (sezione 2), esporrò alcune considerazioni sull’insieme delle regole previste da tale regolamento e dalla convenzione dell’Aia del 1980 e sul contesto di fatto in cui s’inserisce la presente domanda di ritorno dei minori, quale risulta dalla decisione di rinvio e dalle risposte ai quesiti posti dalla Corte in udienza (sezione 1). 1. Sulla domanda di ritorno dei minori ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003 70. In primo luogo, ricordo che la convenzione dell’Aia del 1980 prevede, ai suoi articoli da 8 a 11, 13 e 20, una specifica procedura tesa ad «assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale» ( 54 ). Quando il trasferimento illecito dei minori avviene, come nella controversia principale, all’interno dell’Unione, il regolamento n. 2201/2003 «completa e precisa, in particolare all’articolo 11, [tali] norme pattizie» ( 55 ). A motivo della sovrapposizione e dello stretto legame esistente tra le disposizioni del citato regolamento e quelle della convenzione suddetta, queste ultime possono incidere sul significato, sulla portata e sull’efficacia delle norme del regolamento medesimo ( 56 ). 71. In secondo luogo, rilevo che la Corte ha già interpretato il rapporto tra l’articolo 60 e l’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 ( 57 ) dichiarando che « le sottrazioni di minori da uno Stato membro all’altro sono regolamentate ormai da [tale insieme di regole] (…), fermo restando che, nell’ambito di applicazione del regolamento, il primato spetta a quest’ultimo » ( 58 ). 72. Ciò premesso, dalla decisione di rinvio e dalle risposte delle parti ai quesiti posti dalla Corte risulta che, almeno fino alla data dell’udienza, l’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I) non aveva adottato alcuna decisione definitiva a seguito della domanda di ritorno dei minori presentata dal padre il 3 agosto 2020 dinanzi a tale tribunale ( 59 ). Il padre ha spiegato, al riguardo, che la mancata pronuncia di una decisione da parte di detta autorità giurisdizionale entro un termine ragionevole era dovuta segnatamente alla circostanza che il primo giudice incaricato della domanda di ritorno era stato sospeso a seguito di procedimenti penali per malversazione e che la procedura di ritorno doveva essere affidata a un altro giudice ( 60 ). 73. Si pone pertanto la questione di stabilire se si possa tenere conto di siffatte circostanze nell’ambito della valutazione concreta di ciascuna delle condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003. Risponderò a tale questione nell’analisi che segue. 2. Sulla presa in considerazione della domanda di ritorno quale elemento di fatto nell’ambito della valutazione delle condizioni esaustive di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 74. Dal tenore letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 risulta chiaramente che le condizioni stabilite da tale disposizione sono elencate in maniera esaustiva. 75. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 può essere effettuato unicamente se sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire che esista un legame fra il minore e un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a e), di detto regolamento, che l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di una causa ritenga che un’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro sia più adatta a trattare il caso e che il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore nel senso che esso non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore interessato ( 61 ). Pertanto, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente di norma a conoscere di una controversia deve, per poterne chiedere il trasferimento a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, riuscire a contrastare la forte presunzione in favore del mantenimento della propria competenza derivante da tale regolamento ( 62 ). Per contrastare tale presunzione, detta autorità giurisdizionale non può tenere conto di condizioni diverse da quelle elencate all’articolo 15 del medesimo regolamento, che sono interpretate in modo restrittivo dalla Corte. 76. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, nelle sue osservazioni scritte, che, a suo avviso, l’esistenza di una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, sulla quale non sia stata adottata alcuna decisione definitiva nello Stato membro nel quale il minore sia stato illecitamente trasferito, di per sé non incide automaticamente sulla questione se le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 siano soddisfatte. Essa ha precisato, in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, che una circostanza del genere non può essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente nel valutare la prima condizione relativa all’esistenza di un legame particolare tra il minore e un altro Stato membro. Infatti, con riferimento a tale condizione, la Corte ha già dichiarato che i casi in cui mancano le informazioni elencate in maniera esaustiva all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a e), di detto regolamento debbono essere ab origine esclusi dal meccanismo di trasferimento ( 63 ). In altri termini, un siffatto «legame particolare» sussiste unicamente qualora, come nel caso di specie, ricorrano uno o più criteri della citata disposizione ( 64 ). Pertanto, l’esistenza di una procedura di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 non può incidere sulla valutazione di detti criteri. 77. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia aggiunto che, da un punto di vista fattuale , l’esistenza di una domanda di ritorno potrebbe essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente in sede di valutazione della seconda e della terza condizione, vale a dire nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un’autorità giurisdizionale «più adatta» a trattare il caso o una sua parte specifica e dell’interesse superiore del minore a conoscere della causa o di parte di essa e dell’interesse superiore del minore in caso di eventuale trasferimento dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare. 78. Condivido tale approccio quando si tratta della presa in considerazione di una circostanza di fatto, ossia l’esistenza di una domanda di ritorno sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva . 79. Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso, la Corte ha già dichiarato che il giudice competente che intenda declinare la propria competenza deve accertarsi che il trasferimento sia idoneo ad apportare un «valore aggiunto reale e concreto» per quanto concerne l’adozione di una decisione riguardante il minore, rispetto all’ipotesi del suo mantenimento davanti ad esso ( 65 ). 80. Nel caso di specie, è stato chiarito in udienza che, in caso di applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, un eventuale trasferimento della competenza dall’autorità giurisdizionale austriaca non avrebbe luogo verso l’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I), bensì verso l’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V), che ha già adottato diverse decisioni riguardanti provvedimenti provvisori d’urgenza relativi al diritto di visita del padre e al diritto agli alimenti dei figli sulla base dell’articolo 20 di detto regolamento e dell’articolo 14 del regolamento n. 4/2009. Si tratta quindi di un elemento rilevante per ritenere che questa seconda autorità giurisdizionale sarà più adatta a trattare il caso. 81. Per contro, il ritardo di oltre due anni del procedimento di ritorno dinanzi all’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I) sarebbe un elemento da tenere in considerazione per ritenere che tale autorità giurisdizionale non è la più adatta ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Infatti, nell’ambito dell’esame volto a stabilire se un’autorità giurisdizionale sia più adatta a trattare il caso, il fatto che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro verso il quale l’autorità giurisdizionale competente intende trasferire la causa non abbia ancora adottato una decisione sulla domanda di ritorno dei minori costituisce un elemento sfavorevole dato che, temporaneamente, in applicazione dell’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980 ( 66 ), né tale autorità giurisdizionali né altri giudici di detto Stato membro possono decidere nel merito ( 67 ). 82. Per quanto riguarda la condizione relativa all’interesse superiore del minore , sarebbero in contrasto con tale interesse sia un trasferimento del caso verso un’autorità giurisdizionale che non abbia garantito il ritorno immediato del minore nello Stato della sua residenza abituale, accumulando così un notevole ritardo ( 68 ), sia un trasferimento verso un’autorità giurisdizionale che non possa pronunciarsi per quanto riguarda il merito del diritto di affidamento, per il motivo che l’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980 le impedisce temporaneamente di adottare una decisione ( 69 ). 83. Ciò premesso, mi sembra che un trasferimento del genere non possa essere escluso in modo assoluto. Il fatto che il trasferimento previsto dall’autorità giurisdizionale competente a favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, debba corrispondere all’interesse superiore del minore comporta che l’autorità giurisdizionale competente si assicuri che, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, siffatto trasferimento rispetti i diritti fondamentali del minore. È vero che l’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento stabilisce che, «[n]onostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (...), allo scopo di assicurare il ritorno del minore» ( 70 ). Ciò implica che il provvedimento contro il ritorno comporta un’«accettazione condizionata» dell’autorità giurisdizionale competente che, in questo caso, ha l’ultima parola sul rientro del minore ( 71 ). Tuttavia, anche in tal caso, il carattere illecito del trasferimento del minore non può condurre le autorità giurisdizionali competenti ad adottare automaticamente una decisione di «ritorno nonostante» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, senza prendere in considerazione circostanze che potrebbero deporre a favore del trattenimento del minore nello Stato membro in cui è stato illecitamente trasferito ( 72 ). 84. L’autorità giurisdizionale competente deve pertanto procedere in tutti i casi a una valutazione circostanziata dell’interesse superiore del minore, che si rivela essenziale per tenere conto degli interessi del minore e rispettarne i diritti fondamentali. In tale contesto, da un lato, rammento che i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento sottesi al regolamento n. 2201/2003 implicano un livello adeguato di cooperazione e di informazione tra le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore interessato sia stato illecitamente trasferito e quelle dello Stato membro in cui egli risiedeva abitualmente immediatamente prima del suo trasferimento. Dall’altro lato, rilevo che l’articolo 15 di tale regolamento conferisce un certo grado di flessibilità al sistema da esso istituito laddove risulti che nel superiore interesse del minore è preferibile che la sua protezione venga garantita da autorità giurisdizionali diverse da quelle dello Stato membro di residenza abituale. V. Conclusione 85. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Austria): 1) L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro la cui competenza a statuire sull’affidamento di un minore sia fondata sull’articolo 10 di tale regolamento, in quanto autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito, è legittimata a chiedere, in via eccezionale, all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale uno dei genitori abbia illegittimamente trasferito il minore e nel quale quest’ultimo risieda con tale genitore di assumere la competenza, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, purché l’autorità giurisdizionale competente si sia debitamente accertata, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che tale trasferimento soddisfi le tre condizioni cumulative previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo, la preminente delle quali richiede che detto trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore interessato. 2) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, le condizioni stabilite da tale disposizione hanno carattere esaustivo e, dall’altro, l’esistenza di una domanda di ritorno di un minore ai sensi dell’articolo 8, primo comma e terzo comma, lettera f), della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980, sulla quale non sia stata ancora adottata alcuna decisione definitiva, non ostano all’applicabilità dell’articolo 15 di tale regolamento. Tuttavia, l’esistenza di una siffatta domanda costituisce una circostanza di fatto che può essere presa in considerazione dall’autorità giurisdizionale competente nell’esaminare le condizioni relative alla valutazione dell’esistenza di un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e dell’interesse superiore del minore in caso di trasferimento all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, quali previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento medesimo. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] esplicativa relativa alla convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, detta convenzione di «Bruxelles II», elaborata dalla dott.ssa prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1998, C 221, pag. 27 ; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 40. ( 4 ) Regolamento del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ). ( 5 ) In udienza, il padre ha sottolineato che, contrariamente a quanto indicato nella decisione di rinvio, egli svolge un lavoro autonomo in Austria. ( 6 ) V., in particolare, sentenza del 28 ottobre 2021, X-Beteiligungsgesellschaft (IVA – Pagamenti successivi) ( C‑324/20 , EU:C:2021:880 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). ( 7 ) V. paragrafi 9 e 82 delle presenti conclusioni. ( 8 ) L’esistenza di tali procedimenti è stata confermata in udienza dalla madre, la quale ha precisato che, per quanto riguarda il diritto di visita, sono pendenti tre procedimenti dinanzi all’Okresny súd Bratislava V (Tribunale circoscrizionale di Bratislava V). Essa ha affermato che altri due procedimenti riguardanti le richieste del padre di nominare uno psicologo e di stabilire la residenza abituale dei figli presso il suo domicilio in Austria dinanzi a detto tribunale si sono conclusi. ( 9 ) V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni. ( 10 ) Regolamento del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( GU 2009, L 7, pag. 1 ). ( 11 ) L’articolo 9 del regolamento n. 2201/2003, che sancisce la regola della competenza delle autorità giurisdizionali della precedente residenza abituale del minore in caso di trasferimento lecito , è oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑372/22, CM, pendente dinanzi alla Corte. ( 12 ) V. paragrafi 41 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 13 ) Rilevo che tale definizione è simile a quella contenuta nell’articolo 3 della convenzione dell’Aia del 1980. V. altresì, in tal senso, articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. ( 14 ) Sentenza del 5 ottobre 2010, McB. ( C‑400/10 PPU , EU:C:2010:582 , punti 43 e 44 ). È utile ricordare che l’articolo 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003 definisce il «diritto di affidamento» come «i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza». La Corte ha quindi dichiarato, al punto 41 di detta sentenza, che tale definizione è autonoma rispetto alle normative nazionali e che, «ai fini dell’applicazione [di tale] regolamento, il diritto di affidamento comporta, in ogni caso, il diritto di chi ne è titolare di decidere il luogo di residenza del minore » (il corsivo è mio). V., altresì, mie conclusioni nella causa A ( C‑262/21 PPU , EU:C:2021:592 , paragrafo 44 ). ( 15 ) Ricordo che le questioni pregiudiziali si basano sulla premessa secondo la quale i minori sono stati trasferiti illecitamente dalla madre dall’Austria verso la Slovacchia, vale a dire senza il consenso del padre, parimenti riconosciuto come titolare del diritto di affidamento nello Stato membro nel quale i minori avevano la loro residenza abituale immediatamente prima di siffatto trasferimento. ( 16 ) V., a tal riguardo, sentenze del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 47 ), e del 23 dicembre 2009, Detiček ( C‑403/09 PPU , EU:C:2009:810 , punto 39 ). ( 17 ) Sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček ( C‑403/09 PPU , EU:C:2009:810 , punto 38 ). Secondo la dottrina, questo significa che i provvedimenti provvisori d’urgenza possono essere adottati unicamente da giudici che non siano competenti in forza di un’altra disposizione del regolamento n. 2201/2003, come nel caso di specie. V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], M., e Mariottini, C.M., «Article 20», Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , Magnus, U., e Mankowski, P. (dir.), [OSCURATO:PERSONA], 2017, 2 a ed., pag. 276, punto 21. ( 18 ) Presa di posizione dell’avvocato generale Bot nella causa Detiček ( C‑403/09 PPU , EU:C:2009:762 , paragrafo 83 ). Nella sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček ( C‑403/09 PPU , EU:C:2009:810 ), la Corte ha dichiarato che tale disposizione non si applica se una delle persone interessate dalle misure provvisorie adottate, ad esempio uno dei genitori, non era presente nello Stato membro interessato. Per contro, l’avvocato generale Sharpston ha considerato, nelle sue conclusioni nella causa Purrucker ( C‑256/09 , EU:C:2010:296 , paragrafo 147 ), che «soltanto la presenza del minore è determinante per stabilire se nei confronti del minore stesso si possano adottare provvedimenti provvisori d’urgenza». Anche la dottrina ha considerato restrittiva tale interpretazione della Corte. V., inter alia, [OSCURATO:PERSONA], M. e Mariottini, C.M., op. cit., pag. 279, punto 34, nota 39. Rammento, in proposito, che il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( GU 2019, L 178, pag. 1 ), succeduto al regolamento n. 2201/2003, non ha codificato tale giurisprudenza. V. articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafo 5, del regolamento 2019/1111. ( 19 ) V., altresì, Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis (documento redatto dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] in collaborazione con la rete giudiziaria europea), 2015, pag. 23. ( 20 ) V. articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003. ( 21 ) V. articolo 3, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 1989 ( Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite , vol. 1577, pag. 3): «[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Tutti gli Stati membri hanno ratificato tale convenzione. ( 22 ) L’articolo 24 della Carta enuncia altri due principi fondamentali dei diritti del bambino: il diritto di esprimere liberamente la sua opinione, in funzione della sua età e della sua maturità (paragrafo 1), e il diritto a che il suo interesse superiore sia considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano (paragrafo 2). ( 23 ) V., in particolare, in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček ( C‑403/09 PPU , EU:C:2009:810 , punto 36 ), e del 14 luglio 2022, CC (Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo) ( C‑572/21 , EU:C:2022:562 , punto 7 ). ( 24 ) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, «[i]l paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12». ( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, MCP ( C‑603/20 PPU , EU:C:2021:231 , punto 45 ). V., altresì, sentenza del 1o luglio 2010, Povse ( C‑211/10 PPU , EU:C:2010:400 , punto 41 ). ( 26 ) Occorre ricordare che, in una siffatta situazione intermedia, l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 osta parimenti all’applicazione del criterio della competenza sussidiaria di cui all’articolo 13 di tale regolamento, relativo alla mera presenza del minore. V., in tal senso, Pataut, É., e Gallant, E., «Article 10», Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., pag. 125, punto 10. ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Povse ( C‑211/10 PPU , EU:C:2010:400 , punto 44 ), e ordinanza del 10 aprile 2018, CV ( C‑85/18 PPU , EU:C:2018:220 , punto 51 ). ( 28 ) Tali condizioni alternative riguardano o il consenso all’allontanamento da parte del titolare del diritto di affidamento [articolo 10, lettera a)] o altre circostanze collegate al trascorrere del tempo e tali da eliminare l’illiceità del trasferimento [articolo 10, lettera b)]. ( 29 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Povse ( C‑211/10 PPU , EU:C:2010:400 , punto 41 ), e ordinanza del 10 aprile 2018, CV ( C‑85/18 PPU , EU:C:2018:220 , punto 46 ). ( 30 ) In particolare, il giudice del rinvio non indica se la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) relativa al diritto di affidamento esclusivo, confermata il 23 giugno 2021 dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), «non prevede[sse] il ritorno del minore», ai sensi dell’articolo 10, lettera b), iv), del regolamento n. 2201/2003. Ad ogni modo, tenuto conto del fatto che il trasferimento illecito dei minori sarebbe avvenuto l’8 luglio 2020, la condizione prevista da tale disposizione, vale a dire che i minori avessero soggiornato in Slovacchia «almeno per un anno» da quando il padre aveva avuto conoscenza del loro trasferimento verso tale Stato membro, non sembra essere soddisfatta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In questo caso, i giudici slovacchi non acquisirebbero la competenza ai sensi di tale disposizione. V., a tal riguardo, sentenza del 1o luglio 2010, Povse ( C‑211/10 PPU , EU:C:2010:400 , punto 46 ). ( 31 ) Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1996»). V. articoli 8 e 9 (trasferimento di competenza a un foro appropriato o competenza rivendicata da quest’ultimo) di tale convenzione. ( 32 ) Gallant, E., «Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé , 2017, n. 3, pagg. da 464 a 471, in particolare pag. 465. V., altresì, Pataut, É., e Gallant, E., op. cit., pagg. da 172 a 185, in particolare pagg. 173 e 174, punti da 1 a 5. ( 33 ) L’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 dispone che «[l]e autorità giurisdizionali di quest’altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall’autorità giurisdizionale preventivamente adit[a] ai sensi degli articoli da 8 a 14». V. anche considerando 13 di tale regolamento. ( 34 ) Sentenza del 19 novembre 2015, P ( C‑455/15 PPU , EU:C:2015:763 , punto 44 ). ( 35 ) Non va dimenticato che il meccanismo in parola si ispira al metodo del forum non conveniens. Tuttavia, tra questi due strumenti esistono alcune differenze. Infatti, il meccanismo sancito all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 prevede, al paragrafo 3, «un preciso elenco di possibili competenze alternative che tenderebbe a ridurre la presunta incertezza inerente al metodo del forum non conveniens». Siffatti limiti permettono quindi di «canalizzare [tale] meccanismo». V., in tal senso, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé , 2005, n. 94(4), pagg. da 569 a 605, in particolare pag. 595, punto 28. ( 36 ) V. relazione esplicativa relativa alla convenzione dell’Aia del 1996, elaborata da [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»), atti e documenti della diciottesima sessione della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, 1996, tomo II, pag. 558, punti 52 e segg. ( 37 ) V., segnatamente, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 595, punto 29, e Corneloup, S. «Les règles de compétence relatives à la responsabilité parentale», Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale , atti del colloquio organizzato il 7 e l’8 aprile 2005 dal Centre de droit de la famille de l’[OSCURATO:PERSONA] III, Dalloz, 2005, pagg. da 69 a 84, in particolare pag. 81, punto 16, nota 46. ( 38 ) Sentenza del 19 novembre 2015, P ( C‑455/15 PPU , EU:C:2015:763 , punto 44 ). Questa è l’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], che prevede il trasferimento del caso «[q]uando l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro (…) è stata investita di una controversia (…) ai sensi degli articoli da 8 a 14 del [regolamento n. 2201/2003]», v. Guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis, op. cit., pag. 37, paragrafo 3.3.4.4. ( 39 ) V. Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 595, punto 28. Il corsivo è mio. V. altresì, in tal senso, Corneloup, S., op. cit., 81, pag. 16, nota 46. ( 40 ) Sentenza del 4 ottobre 2018 ( C‑478/17 , EU:C:2018:812 , punto 49 e dispositivo). ( 41 ) L’avvocato generale Wathelet ha tuttavia espresso un parere contrario nelle sue conclusioni nella causa IQ ( C‑478/17 , EU:C:2018:552 , paragrafi 59 e segg.). ( 42 ) Occorre precisare che l’interpretazione fornita dalla Corte, ai punti da 33 a 40 della sentenza del 4 ottobre 2018, IQ ( C‑478/17 , EU:C:2018:812 ), tiene conto della situazione oggetto del procedimento principale in tale causa, vale a dire, da un lato, che la condizione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 relativa all’esistenza di un «legame particolare» non ricorreva nel caso di specie e, dall’altro, che la competenza del giudice rumeno adito per primo era fondata sull’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, ossia su un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale sulla competenza giurisdizionale. Pertanto, in tali circostanze specifiche , il trasferimento a un un’altra autorità giurisdizionale non era possibile. Per contro, nel presente caso , la situazione è diversa, vale a dire che, da un lato, la condizione relativa all’esistenza di una «legame particolare» è, in linea di principio, soddisfatta dal momento che i minori interessati sono cittadini slovacchi e, dall’altro, non esiste alcun accordo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento tra i titolari dell’affidamento congiunto dei minori. ( 43 ) V. Pataut, É., e Gallant, E., op. cit., pag. 176, punto 8: «Tale regola di competenza comporta il conferimento della competenza a qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a condizione [in particolare] che esista un legame particolare tra l’autorità giurisdizionale e il minore». Il corsivo è mio (traduzione libera). ( 44 ) A tale riguardo, condivido altresì l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il fatto che il legislatore dell’Unione abbia scelto di inserire in un’unica sezione del regolamento n. 2201/2003 gli articoli 10 e 11, relativi alla sottrazione e al ritorno del minore, nonché tutte le altre disposizioni relative alla competenza in materia di responsabilità genitoriale, non corrobora la tesi secondo la quale gli articoli 10 e 11 di detto regolamento costituirebbero leges speciales. Infatti, se è vero che la proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] introduceva un capo diverso per la sottrazione di minore, di cui faceva parte l’articolo 10 (articolo 21 del progetto), tale struttura non è stata adottata dal legislatore dell’Unione. V. GU 2002, C 203 E, pag. 155 . ( 45 ) Sentenza del 19 novembre 2015, P ( C‑455/15 PPU , EU:C:2015:763 , punto 44 ). ( 46 ) V., in tal senso, Ancel, B., e [OSCURATO:PERSONA], H., op. cit., pag. 595, punto 28. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, «[i]l paragrafo 1 è applicabile su iniziativa dell’autorità giurisdizionale». A tale riguardo, il medesimo paragrafo, in fine, stabilisce che «[i]l trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell’autorità giurisdizionale o su richiesta di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti». ( 47 ) V. paragrafi 49 e segg. nonché nota 35 delle presenti conclusioni. ( 48 ) «[O]ve [il trasferimento delle competenze] corrisponda all’interesse superiore del minore» (articolo 15, paragrafo 1). ( 49 ) Per quanto riguarda l’articolo 8 della convenzione dell’Aia del 1996, v. relazione [OSCURATO:PERSONA], punto 53. Inoltre, tale convenzione esclude l’applicazione della regola denominata «principio della perpetuatio fori» tra le parti contraenti, v. punto 42 di detta relazione. ( 50 ) Sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punto 59 ). ( 51 ) Presa di posizione nella causa Povse ( C‑211/10 PPU , EU:C:2010:344 , paragrafo 44 ). A questo proposito, l’avvocato generale Sharpston ha inoltre considerato che «il criterio della vicinanza può produrre per sua natura risultati che cambiano con il trascorrere del tempo». ( 52 ) Sul trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, v. articoli 12 e 13 nonché considerando 26 e 27 del regolamento 2019/1111. Il legislatore dell’Unione non ha escluso che l’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento (competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore) possa declinare la propria competenza in una controversia relativa al diritto di affidamento di un minore. ( 53 ) In forza dell’articolo 8, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980, «[o]gni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all’Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore». Conformemente al terzo comma, lettera f), di tale articolo, «[l]a domanda può essere accompagnata o completata da (…) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall’Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia». ( 54 ) V. relazione esplicativa sulla convenzione dell’Aia del 1980, elaborata da [OSCURATO:PERSONA], punti 10 e 16. V., altresì, preambolo di tale convenzione. V., in particolare, sentenza dell’8 giugno 2017, OL ( C‑111/17 PPU , EU:C:2017:436 , punto 61 ). ( 55 ) La Corte ha infatti precisato che, dal contenuto delle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, risulta che «esse o sono fondate su norme della Convenzione dell’Aia del 1980 o prevedono conseguenze che occorre trarre dall’applicazione di queste ultime. Queste due categorie di disposizioni costituiscono dunque un insieme normativo indivisibile che si applica alle procedure di ritorno dei minori illecitamente trasferiti all’interno dell’Unione» [parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014 ( EU:C:2014:2303 , punti 77 e 78 ), e sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a (Sospensione della decisione di ritorno) ( C‑638/22 PPU , EU:C:2023:103 , punto 62 )]. Il corsivo è mio. Per un quadro generale sulla procedura di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e dell’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, v. conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) ( C‑638/22 PPU , EU:C:2023:21 , paragrafi da 28 a 31 ). Per quanto riguarda le domande di ritorno presentate dopo il 1 o agosto 2022, tali norme sono integrate dagli articoli da 22 a 29 del regolamento 2019/1111. ( 56 ) V., in tal senso, parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014 ( EU:C:2014:2303 , punto 85 ), e sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) ( C‑638/22 PPU , EU:C:2023:103 , punto 63 ). ( 57 ) Si ricorda che, «ai sensi dell’art[icolo] 60 del regolamento n. 2201/2003, nei rapporti tra gli Stati membri , detto regolamento prevale sulla convenzione dell’Aia del 1980 nella misura in cui questa riguarda materie da esso disciplinate . Fermo restando il primato del regolamento n. 2201/2003, tale convenzione continua ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, nel rispetto del suddetto art[icolo] 60, in forza dell’art[icolo] 62, [paragrafo] 2, del medesimo regolamento, così come enuncia il suo diciassettesimo considerando» (sentenza del 5 ottobre 2010, McB., C‑400/10 PPU , EU:C:2010:582 , punto 36 ). Il corsivo è mio. V., altresì, presa di posizione dell’avvocato generale Jääskinen nella causa McB. ( C‑400/10 PPU , EU:C:2010:544 , paragrafo 40 ). ( 58 ) Sentenza del 5 ottobre 2010, McB. (C‑400/10 PPU, EU:.C:2010:582, punto 36) (il corsivo è mio), e parere 1/13 (Adesione di Stati terzi alla convenzione dell’Aia), del 14 ottobre 2014 ( EU:C:2014:2303 , punto 87 ). ( 59 ) Il padre ha infatti precisato che, sebbene la sua domanda di ritorno fosse stata respinta, con decisione di tale autorità giurisdizionale, il 15 luglio 2021, vale a dire quasi un anno dopo la sua presentazione, tale decisione di rigetto era stata tuttavia annullata, a seguito del suo appello, con decisione del 13 ottobre 2022, per il motivo che detto tribunale doveva verificare se il soggiorno dei genitori fosse fondato sulla loro volontà di stabilire il loro centro di interessi in Austria e se la successiva iscrizione dei bambini in una scuola in Slovacchia dovesse essere considerata una modifica della loro residenza abituale. ( 60 ) Ricordo che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che l’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore «procede al rapido trattamento» e, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda. V., a tal riguardo, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) ( C‑638/22 PPU , EU:C:2023:103 , punto 71 ). ( 61 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punti 50 , 55 , 56 e 58 ), e ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) ( C‑530/18 , EU:C:2019:583 , punto 31 ). ( 62 ) V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punto 49 ), e ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) ( C‑530/18 , EU:C:2019:583 , punto 30 ). ( 63 ) V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punti 50 , 55 , 56 e 58 ), e ordinanza del 10 luglio 2019, EP (Responsabilità genitoriale e autorità giurisdizionale più adatta) ( C‑530/18 , EU:C:2019:583 , punto 28 ). ( 64 ) Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che almeno una delle condizioni che consentono di ritenere che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 2201/2003 è soddisfatta, vale a dire che i minori sono cittadini slovacchi. ( 65 ) V. sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punti 57 , 61 e secondo punto del dispositivo). ( 66 ) Ricordo che, a norma dell’articolo 16 della convenzione dell’Aia del 1980, «[d]opo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell’articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento , fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia». Il corsivo è mio. Per quanto riguarda l’articolo 16 di tale convenzione, la dott.ssa prof.ssa [OSCURATO:PERSONA] afferma che, «anche se si è prodotto un mutamento circa la residenza abituale e di conseguenza si potrebbe considerare giustificato un ricorso ai criteri previsti dalla [convenzione di Bruxelles], il fatto che l’articolo 16 della convenzione dell’Aia [del 1980] debba prevalere impedisce l’adozione di misure tali da modificare la situazione della responsabilità dei genitori prima che sia stata presa una decisione sul ritorno o mancato ritorno» (relazione [OSCURATO:PERSONA], punto 41). ( 67 ) Ricordo che tale disposizione ha carattere temporaneo , vale a dire che essa è applicabile solo finché non sia stata decisa la domanda di ritorno, e generale , nel senso che riguarda tutte le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale il minore sia stato trasferito illecitamente. ( 68 ) Circostanza che non ricorre nel caso di specie. V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni. ( 69 ) Tuttavia, una siffatta valutazione negativa potrebbe essere modificata se la domanda di ritorno fosse respinta dall’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I). Per contro, se tale autorità giurisdizionale emettesse una decisione di ritorno, l’applicazione dell’articolo 15 non sarebbe possibile in quanto «solo in casi specifici ed eccezionali, debitamente motivati, il ritorno di un minore illecitamente trasferito può non essere disposto». Rilevo, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, tale autorità non è tenuta a ordinare il ritorno di un minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che si oppone al suo ritorno dimostri che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, a pericoli fisici e psichici , o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile. V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) ( C‑638/22 PPU , EU:C:2023:103 , punti 64 e 65 ). V. anche considerando 17 del regolamento n. 2201/2003 e paragrafo 70 delle presenti conclusioni. ( 70 ) V. articolo 11, paragrafo 4, e considerando 18 del regolamento n. 2201/2003. V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], A., «Protection of Minors and [OSCURATO:PERSONA] the [OSCURATO:PERSONA] and the Brussels II bis [OSCURATO:PERSONA]», Japanese and [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], J., e a. (dir.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2008, pagg. da 345 a 364, in particolare pag. 362. ( 71 ) Una situazione diversa sarebbe quella in cui una decisione di ritorno dei minori fosse emessa dall’Okresny súd Bratislava I (Tribunale circoscrizionale di Bratislava I). In tal caso, come dichiarato dalla Corte, «l’imperativo di efficacia e di celerità che disciplina l’adozione di una decisione di ritorno s’impone alle autorità nazionali (...) nell’ambito dell’esecuzione di una siffatta decisione» [sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Sospensione della decisione di ritorno) ( C‑638/22 PPU , EU:C:2023:103 , punto 72 )]. V. considerando 21 del regolamento n. 2201/2003 e nota 69 supra. ( 72 ) Segnatamente in caso di violenze fisiche o psichiche inflitte dal genitore con il quale il minore risiedeva abitualmente immediatamente prima del suo trasferimento illecito.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris