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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15341/2026

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bile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 18 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocatonei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX la detenzione domiciliare applicata, ai sensi dell’art.47 ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., a seguito di provvedimento del Tribunale di sorveglianzadi Torino del 15 ottobre 2024.La misura era stata sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Torino con provvedimentodel 16 aprile 2025 in conseguenza della denuncia dell’11 aprile 2025 per i delitti di violenza eminaccia a pubblico ufficiale commessi presso un ospedale torinese, oltre che per ilsuccessivo rinvenimento, presso l’abitazione del condannato, fra l’altro, di un coltello aserramanico.Il Tribunale di sorveglianza ha emesso il provvedimento previa comparazione tra lasituazione sanitaria di XXXXXe i profili di pericolosità sociale del medesimo.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi con i quali ha eccepitoviolazione di legge in relazione agli artt. 51 ter, comma 2, Ord. pen., 2, 3 e 8 CEDU e plurimivizi di motivazione derivanti dal travisamento della documentazione medica prodotta dalladifesa in allegazione a memorie difensive, oltre che della relazione sanitaria del 17 giugno2025 e della comunicazione della notizia di reato dell’11 aprile 2025 con allegato verbale disequestro.In sostanza, del tutto erroneamente, il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale disorveglianza, poi, hanno ritenuto l’episodio dell’11 aprile 2025, sintomatico di inaffidabilità epericolosità sociale del detenuto che, per quel fatto, non ha subito l’applicazione di alcunamisura cautelare.Sul punto, in particolare, le allegazioni difensive volte a dimostrare la riconducibilità delfatto a problematiche di salute di XXXXX, sono state smentite con argomentazioni generichee infondate.A dire del ricorrente, sarebbe, altresì, contraddittorio il ragionamento svolto dal Tribunalein relazione agli oggetti rinvenuti in seguito a perquisizione eseguita successivamenteall’episodio violento.[OSCURATO:PERSONA] profili di contraddittorietà della motivazione sono stati eccepiti con riferimento allavalutazione di compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXcon la detenzione.La violazione di legge, invece, è stata ravvisata nella mancata valutazione delcomportamento dell’11 aprile 2025 in funzione della pericolosità concreta e non solo dellaobiettiva censurabilità della condotta.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Si verte in materia di procedimento di revoca della misura della detenzione domiciliaredisposta ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. c), Ord. pen. essendo stato ritenuto, ilricorrente, necessitante di costanti contatti con i presidi sanitari in quanto affetto da patologieche richiedevano idonee terapie farmacologiche.Il provvedimento impugnato ha confermato quello di sospensione della misura alternativaalla detenzione adottato dal Magistrato di sorveglianza il 16 aprile 2025 in conseguenzadella condotta tenuta dal ricorrente in data 11 aprile 2025 per come descritto nellacomunicazione notizia di reato della Questura di Torino in pari data dalla quale si evince ladenuncia per violenza e minaccia al pubblico ufficiale e il successivo rinvenimento, presso ildomicilio del ricorrente, di una pistola a salve, un taser, un coltello a serramanico e diversecartucce.Il Tribunale si è fatto carico di una motivazione complessa e articolata sia con riferimentoalle problematiche di salute allegate dal ricorrente, sia in relazione ai profili di meritevolezzadella misura alternativa in funzione della finalità rieducativa della pena, anche in relazionealla sua idoneità a contenere la pericolosità sociale del detenuto.In particolare, l’aspetto delle obiettive condizioni di salute del ricorrente è stato valutatosia con riguardo a quelle del momento in cui è stata posta in essere la condotta oggetto dellacomunicazione della notizia di reato, sia a quelle eventualmente idonee a determinare unacondizione di incompatibilità con il regime detentivo.In tal senso, sono stati richiamati l’esame obiettivo del 30 maggio 2025, la relazionesanitaria dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 17.6.2025.Pur essendosi dato atto di un quadro piuttosto complesso, caratterizzato da unacondizione patologica di rilievo e tratti della personalità senz’altro caratterizzati da varidisturbi della personalità ed episodi di aggressività, è stata esclusa la riferibilità causaledell’episodio dell’11 aprile 2025 alle ragioni indicate dallo stesso ricorrente (febbre alta,bassa saturazione), essendo, piuttosto, ascrivibili ad una personalità antisociale e refrattariaal rispetto delle regole della comune convivenza civile, con la conseguente esclusione di unaqualsiasi forma di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.In tal senso sono state oggetto di richiamo la relazione sanitaria del carcere del17.6.2025 che descrive condizioni di salute stabili ed episodi di aggressività riferiti da poliziapenitenziaria e curante, la relazione psichiatrica del 15 maggio 2025 (pag. 3 dell’ordinanza).In relazione alla pericolosità sociale è stato dato rilievo anche al rinvenimentonell’abitazione del ricorrente della pistola a salve, del taser e del coltello.L’allarmante quadro sanitario e personologico è stato, pertanto, ritenuto gestibileInoltre, come già segnalato, il Tribunale di sorveglianza non ha, in alcun modo, trascuratola valutazione della compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXcon la detenzione incarcere, negando che, nel caso di specie, possa ravvisarsi una qualsiasi forma diincompatibilità.Le memorie difensive e le allegazioni di parte sono state citate e prese in considerazione.Il ricorso, a fronte della motivazione descritta, non riesce a cogliere né profili di violazionedi legge, né decisive fratture motivazionali.L’episodio dell’11 aprile 2025, ossia quello che ha dato luogo alla revoca, é statocongruamente valutato senza che ne sia stata operata alcuna sopravalutazione o alcuntravisamento.Ai fini di interesse in questa sede, la circostanza che non sia stata applicata alcunamisura cautelare degrada ad elemento di rilievo pressoché nullo.Né rileva il fatto che l’episodio non sia stato ancora oggetto di valutazione giurisdizionaledal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato disorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto aquello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte,con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancatacommissione da parte dell'istante» (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 -01).In senso sostanzialmente coerente è stato anche affermato che «in tema di detenzionedomiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti inessere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogoall'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esitodi questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esitoanzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 -01).Risulta essere stata compiuta in termini adeguati la valutazione dell’episodio che ha datocausa alla revoca in funzione della disamina del profilo della pericolosità sociale.Quanto alle dedotte condizioni di salute in termini tali da determinare una condizione diincompatibilità con la detenzione in carcere, va richiamato il principio per cui «in tema didifferimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliareper grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato siagrave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività» (Sez. 1, n. 2337 del13/11/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 280352 - 01).Alla luce delle considerazioni svolte, il profilo risulta adeguatamente esaminato, specie sesi considera la collocazione del detenuto presso il SAI e la mancata indicazione dicircostanze specifiche che renderebbero incompatibile la permanenza del ricorrente incarcere nonostante le cure prestate presso il centro medico specializzato.3.

Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocatonei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX la detenzione domiciliare applicata, ai sensi dell’art.47 ter, comma 1, lett. c), Ord. pen., a seguito di provvedimento del Tribunale di sorveglianzadi Torino del 15 ottobre 2024.La misura era stata sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Torino con provvedimentodel 16 aprile 2025 in conseguenza della denuncia dell’11 aprile 2025 per i delitti di violenza eminaccia a pubblico ufficiale commessi presso un ospedale torinese, oltre che per ilsuccessivo rinvenimento, presso l’abitazione del condannato, fra l’altro, di un coltello aserramanico.Il Tribunale di sorveglianza ha emesso il provvedimento previa comparazione tra lasituazione sanitaria di XXXXXe i profili di pericolosità sociale del medesimo.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi con i quali ha eccepitoviolazione di legge in relazione agli artt. 51 ter, comma 2, Ord. pen., 2, 3 e 8 CEDU e plurimivizi di motivazione derivanti dal travisamento della documentazione medica prodotta dalladifesa in allegazione a memorie difensive, oltre che della relazione sanitaria del 17 giugno2025 e della comunicazione della notizia di reato dell’11 aprile 2025 con allegato verbale disequestro.In sostanza, del tutto erroneamente, il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale disorveglianza, poi, hanno ritenuto l’episodio dell’11 aprile 2025, sintomatico di inaffidabilità epericolosità sociale del detenuto che, per quel fatto, non ha subito l’applicazione di alcunamisura cautelare.Sul punto, in particolare, le allegazioni difensive volte a dimostrare la riconducibilità delfatto a problematiche di salute di XXXXX, sono state smentite con argomentazioni generichee infondate.A dire del ricorrente, sarebbe, altresì, contraddittorio il ragionamento svolto dal Tribunalein relazione agli oggetti rinvenuti in seguito a perquisizione eseguita successivamenteall’episodio violento.[OSCURATO:PERSONA] profili di contraddittorietà della motivazione sono stati eccepiti con riferimento allavalutazione di compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXcon la detenzione.La violazione di legge, invece, è stata ravvisata nella mancata valutazione delcomportamento dell’11 aprile 2025 in funzione della pericolosità concreta e non solo dellaobiettiva censurabilità della condotta.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Si verte in materia di procedimento di revoca della misura della detenzione domiciliaredisposta ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. c), Ord. pen. essendo stato ritenuto, ilricorrente, necessitante di costanti contatti con i presidi sanitari in quanto affetto da patologieche richiedevano idonee terapie farmacologiche.Il provvedimento impugnato ha confermato quello di sospensione della misura alternativaalla detenzione adottato dal Magistrato di sorveglianza il 16 aprile 2025 in conseguenzadella condotta tenuta dal ricorrente in data 11 aprile 2025 per come descritto nellacomunicazione notizia di reato della Questura di Torino in pari data dalla quale si evince ladenuncia per violenza e minaccia al pubblico ufficiale e il successivo rinvenimento, presso ildomicilio del ricorrente, di una pistola a salve, un taser, un coltello a serramanico e diversecartucce.Il Tribunale si è fatto carico di una motivazione complessa e articolata sia con riferimentoalle problematiche di salute allegate dal ricorrente, sia in relazione ai profili di meritevolezzadella misura alternativa in funzione della finalità rieducativa della pena, anche in relazionealla sua idoneità a contenere la pericolosità sociale del detenuto.In particolare, l’aspetto delle obiettive condizioni di salute del ricorrente è stato valutatosia con riguardo a quelle del momento in cui è stata posta in essere la condotta oggetto dellacomunicazione della notizia di reato, sia a quelle eventualmente idonee a determinare unacondizione di incompatibilità con il regime detentivo.In tal senso, sono stati richiamati l’esame obiettivo del 30 maggio 2025, la relazionesanitaria dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 17.6.2025.Pur essendosi dato atto di un quadro piuttosto complesso, caratterizzato da unacondizione patologica di rilievo e tratti della personalità senz’altro caratterizzati da varidisturbi della personalità ed episodi di aggressività, è stata esclusa la riferibilità causaledell’episodio dell’11 aprile 2025 alle ragioni indicate dallo stesso ricorrente (febbre alta,bassa saturazione), essendo, piuttosto, ascrivibili ad una personalità antisociale e refrattariaal rispetto delle regole della comune convivenza civile, con la conseguente esclusione di unaqualsiasi forma di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.In tal senso sono state oggetto di richiamo la relazione sanitaria del carcere del17.6.2025 che descrive condizioni di salute stabili ed episodi di aggressività riferiti da poliziapenitenziaria e curante, la relazione psichiatrica del 15 maggio 2025 (pag. 3 dell’ordinanza).In relazione alla pericolosità sociale è stato dato rilievo anche al rinvenimentonell’abitazione del ricorrente della pistola a salve, del taser e del coltello.L’allarmante quadro sanitario e personologico è stato, pertanto, ritenuto gestibileInoltre, come già segnalato, il Tribunale di sorveglianza non ha, in alcun modo, trascuratola valutazione della compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXcon la detenzione incarcere, negando che, nel caso di specie, possa ravvisarsi una qualsiasi forma diincompatibilità.Le memorie difensive e le allegazioni di parte sono state citate e prese in considerazione.Il ricorso, a fronte della motivazione descritta, non riesce a cogliere né profili di violazionedi legge, né decisive fratture motivazionali.L’episodio dell’11 aprile 2025, ossia quello che ha dato luogo alla revoca, é statocongruamente valutato senza che ne sia stata operata alcuna sopravalutazione o alcuntravisamento.Ai fini di interesse in questa sede, la circostanza che non sia stata applicata alcunamisura cautelare degrada ad elemento di rilievo pressoché nullo.Né rileva il fatto che l’episodio non sia stato ancora oggetto di valutazione giurisdizionaledal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato disorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto aquello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte,con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancatacommissione da parte dell'istante» (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 -01).In senso sostanzialmente coerente è stato anche affermato che «in tema di detenzionedomiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti inessere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogoall'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esitodi questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esitoanzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 -01).Risulta essere stata compiuta in termini adeguati la valutazione dell’episodio che ha datocausa alla revoca in funzione della disamina del profilo della pericolosità sociale.Quanto alle dedotte condizioni di salute in termini tali da determinare una condizione diincompatibilità con la detenzione in carcere, va richiamato il principio per cui «in tema didifferimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliareper grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato siagrave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e,comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato didetenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività» (Sez. 1, n. 2337 del13/11/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 280352 - 01).Alla luce delle considerazioni svolte, il profilo risulta adeguatamente esaminato, specie sesi considera la collocazione del detenuto presso il SAI e la mancata indicazione dicircostanze specifiche che renderebbero incompatibile la permanenza del ricorrente incarcere nonostante le cure prestate presso il centro medico specializzato.3. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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