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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 34879/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03MITOJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ,che aveva confermato la sentenza di primo grado cnella parte in cui aveva condannato Gasmi per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: 1.1.1 errata applicazione di legge in punto di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. della prova relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo el reato contestato e mancanza ed illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.1ì Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 1'11 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 26 maggio 2022, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 27 maggio 2022.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03MITOJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ,che aveva confermato la sentenza di primo grado cnella parte in cui aveva condannato Gasmi per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: 1.1.1 errata applicazione di legge in punto di valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. della prova relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo el reato contestato e mancanza ed illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.1ì Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 1'11 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 26 maggio 2022, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 27 maggio 2022. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci