CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39703/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato EGITTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 24/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di PESARO, in data 04/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575, 61, primo comma, n. 11-quinquies CP, riducendo la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche prevalenti applicate in misura inferiore a un terzo). La parte civile - ammessa al patrocinio a spese dello Stato - ha presentato conclusioni scritte, chiedendo la condanna alle spese di assistenza e difesa da liquidarsi a cura del giudice di merito. Il ricorso è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, a fronte di un ricorso confutativo, la decisione impugnata ha giustificato il trattamento sanzionatorio, evidenziando le modalità del fatto e la rilevanza della residua circostanza aggravante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese / processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. La richiesta di condanna alle spese in favore della parte civile deve essere rigettata poiché, vertendo il ricorso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, non sussiste alcun interesse alla partecipazione al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]"? // STEFANO/ APRILE / Il Presidente ,,' [OSCURATO:PERSONA] / i _ . i / I n D E P 0 .s. 7rp, I IN C /.....