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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2021

Cassazione n. 42006/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e deposita in udienza eccezione di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 novembre 2015 dal Tribunale di Roma.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 157-178-179 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Tale avviso risulta essere stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia nonostante una precedente elezione di domicilio.

Si tratterebbe infatti di una nullità assoluta che non sarebbe suscettibile di sanatoria a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale richiamandosi il ricorrente al principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 76/2017 del 24 novembre 2016.

2.1.1. Con memoria depositata il 19 settembre 2021, il ricorrente ha ulteriormente articolato sul punto segnalando come non possa applicarsi al caso di specie il principio di diritto espresso dalle [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia 58120/2017, Tuppi.

2.2. Violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in difetto della ricerca dei documenti richiamati dall'imputato nel proprio interrogatorio e relativi all'acquisto in Olanda dell'autovettura oggetto di imputazione pur sussistendo riscontri costituiti dalla scrittura privata relativa all'acquisto e al bonifico effettuato nei confronti del venditore.

2.3. Violazione di legge in relazione agli articoli 648 bis codice penale e 190- 192 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità difettando la prova della apposizione della targa di altra automobile su quella dell'imputato al momento della demolizione dell'autovettura e potendosi ritenere che la presenza della targa potesse ascriversi alla necessità di velocizzare le operazioni di demolizione di entrambe le vetture e fermo restando che risulterebbe comunque inspiegabile il motivo per cui l'imputato avrebbe indicato i titoli di acquisto dell'automobile in contestazione.

2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 2 codice penale in riferimento all'articolo 648 bis codice penale posto che la pena pecuniaria di euro 5000 irrogata all'imputato non costituiva il minimo edittale previsto per il reato al momento dei fatti non essendo ancora entrata in vigore la legge 15 dicembre 2014 n. 186. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. La stessa pronuncia richiamata dall'imputato (Sez.

U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017 - Rv. 269028 — 01, Amato) specifica che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen..

Inoltre, risultando pacifico chete notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez.

U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020 Rv. 278869 - 01).

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente nemmeno allega elementi, deduzioni o atti da cui desumere che la Corte potesse avere conoscenza di tale circostanza.

3. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto di smontare demolire un'auto di valore appena acquistata e per cui era stato versato l'intero prezzo pattuito risulterebbe palesemente contrastante con l'acquisto in buona fede del medesimo veicolo.

A ciò si aggiunge la presenza di plurimi elementi, puntualmente segnalati dai giudici del merito e costituiti dalla palese interessenza dell'imputato nelle società che hanno preso in carico le automobili in contestazione, dalla palesata inspiegabile irreperibilità dell'asserito venditore, dalla presenza di dichiarazioni di soggetti condannati per i medesimi fatti di cui risultava che le targhe della Peugeot 206 erano state apposte alla Audi TT.

Si tratta di elementi che forniscono un riscontro logico alle considerazioni dei giudici del merito e che permettono di ritenere sussistente motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità

4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

4.1. Il provvedimento di primo grado non fa riferimento alla necessità di parametrare la pena ai minimi edittali; di conseguenza non può ritenersi che la pena pecuniaria sia stata determinata applicando i minimi edittali.

Il riferimento ai minimi operato dal giudice d'appello risulta sostanzialmente generico tanto più che la pena pecuniaria risulta essere comunque di valore prossimo ai minimi medesimi.

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e deposita in udienza eccezione di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 27 novembre 2015 dal Tribunale di Roma. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli articoli 157-178-179 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Tale avviso risulta essere stato notificato presso lo studio del difensore di fiducia nonostante una precedente elezione di domicilio. Si tratterebbe infatti di una nullità assoluta che non sarebbe suscettibile di sanatoria a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale richiamandosi il ricorrente al principio di diritto espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 76/2017 del 24 novembre 2016. 2.1.1. Con memoria depositata il 19 settembre 2021, il ricorrente ha ulteriormente articolato sul punto segnalando come non possa applicarsi al caso di specie il principio di diritto espresso dalle [OSCURATO:PERSONA] nella pronuncia 58120/2017, Tuppi. 2.2. Violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in difetto della ricerca dei documenti richiamati dall'imputato nel proprio interrogatorio e relativi all'acquisto in Olanda dell'autovettura oggetto di imputazione pur sussistendo riscontri costituiti dalla scrittura privata relativa all'acquisto e al bonifico effettuato nei confronti del venditore. 2.3. Violazione di legge in relazione agli articoli 648 bis codice penale e 190- 192 codice di procedura penale e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità difettando la prova della apposizione della targa di altra automobile su quella dell'imputato al momento della demolizione dell'autovettura e potendosi ritenere che la presenza della targa potesse ascriversi alla necessità di velocizzare le operazioni di demolizione di entrambe le vetture e fermo restando che risulterebbe comunque inspiegabile il motivo per cui l'imputato avrebbe indicato i titoli di acquisto dell'automobile in contestazione. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 2 codice penale in riferimento all'articolo 648 bis codice penale posto che la pena pecuniaria di euro 5000 irrogata all'imputato non costituiva il minimo edittale previsto per il reato al momento dei fatti non essendo ancora entrata in vigore la legge 15 dicembre 2014 n. 186. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. La stessa pronuncia richiamata dall'imputato (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 17/02/2017 - Rv. 269028 — 01, Amato) specifica che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.. Inoltre, risultando pacifico chete notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020 Rv. 278869 - 01). 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente nemmeno allega elementi, deduzioni o atti da cui desumere che la Corte potesse avere conoscenza di tale circostanza. 3. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati. La Corte territoriale ha ritenuto che il fatto di smontare demolire un'auto di valore appena acquistata e per cui era stato versato l'intero prezzo pattuito risulterebbe palesemente contrastante con l'acquisto in buona fede del medesimo veicolo. A ciò si aggiunge la presenza di plurimi elementi, puntualmente segnalati dai giudici del merito e costituiti dalla palese interessenza dell'imputato nelle società che hanno preso in carico le automobili in contestazione, dalla palesata inspiegabile irreperibilità dell'asserito venditore, dalla presenza di dichiarazioni di soggetti condannati per i medesimi fatti di cui risultava che le targhe della Peugeot 206 erano state apposte alla Audi TT. Si tratta di elementi che forniscono un riscontro logico alle considerazioni dei giudici del merito e che permettono di ritenere sussistente motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità 4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. 4.1. Il provvedimento di primo grado non fa riferimento alla necessità di parametrare la pena ai minimi edittali; di conseguenza non può ritenersi che la pena pecuniaria sia stata determinata applicando i minimi edittali. Il riferimento ai minimi operato dal giudice d'appello risulta sostanzialmente generico tanto più che la pena pecuniaria risulta essere comunque di valore prossimo ai minimi medesimi. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
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