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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 34914/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28335-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Ottavi n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] & C SS, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1200/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/05/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28335/2020 Numero sezionale 9516/2021 Numero di raccolta generale 34914/2021Data pubblicazione 17/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Comune di Mesola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara di accoglimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

2. L’[OSCURATO:PERSONA]Antonio si è costituita con controricorso e, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

Il Comune di Mesola in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello perché non notificato nei termini di legge, senza che ricorressero i presupposti per una rimessione in termini.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorrente consapevole che la sentenza è conforme agli orientamenti consolidati di questa Corte chiede di rivedere tali orientamenti sia in punto di forma dell’impugnazione sia sulla rimessione in termini per errore scusabile.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28335/2020 Le argomentazioni proposte non offrono argomentiNumero sezionale 9516/2021Numero di raccolta generale 34914/2021 che possano consentire di superare i suddetti orientamenti consolidati Data pubblicazione 17/11/2021 cui il Collegio intende dare continuità.

Ex plurimis si richiamano i principi espressi da Sez.

U, Sent. n. 2907 del 2014 e Sez.

U, Sent. n. 4135 del 2019.

Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dal Comune ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione.

È sufficiente richiamare in proposito il seguente principio di diritto: «Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.» (Sez.

U, Sent. n. 2907 del 2014).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 7.000,00 più euro 200,00 per esborsi.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28335/2020 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 Numero sezionale 9516/2021Numero di raccolta generale 34914/2021del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 17/11/2021 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28335-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Ottavi n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] & C SS, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1200/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/05/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28335/2020 Numero sezionale 9516/2021 Numero di raccolta generale 34914/2021Data pubblicazione 17/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Mesola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara di accoglimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione. 2. L’[OSCURATO:PERSONA]Antonio si è costituita con controricorso e, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Il Comune di Mesola in prossimità dell’adunanza camerale ha depositato memoria con la quale insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello perché non notificato nei termini di legge, senza che ricorressero i presupposti per una rimessione in termini. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorrente consapevole che la sentenza è conforme agli orientamenti consolidati di questa Corte chiede di rivedere tali orientamenti sia in punto di forma dell’impugnazione sia sulla rimessione in termini per errore scusabile. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28335/2020 Le argomentazioni proposte non offrono argomentiNumero sezionale 9516/2021Numero di raccolta generale 34914/2021 che possano consentire di superare i suddetti orientamenti consolidati Data pubblicazione 17/11/2021 cui il Collegio intende dare continuità. Ex plurimis si richiamano i principi espressi da Sez. U, Sent. n. 2907 del 2014 e Sez. U, Sent. n. 4135 del 2019. Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, dalla memoria depositata dal Comune ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa decisione. È sufficiente richiamare in proposito il seguente principio di diritto: «Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.» (Sez. U, Sent. n. 2907 del 2014). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in euro 7.000,00 più euro 200,00 per esborsi. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 28335/2020 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 Numero sezionale 9516/2021Numero di raccolta generale 34914/2021del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 17/11/2021 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
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