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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19172/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia pluriaggravata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del reato in ordine all'intervenuta remissione di querela e relativa accettazione, è manifestamente infondato, posto che il delitto di minaccia aggravato dall'uso delle armi ex art. 612, comma 2, cod. peri., in quanto, nella speci, realizzato in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen., è procedibile d'ufficio.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia pluriaggravata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del reato in ordine all'intervenuta remissione di querela e relativa accettazione, è manifestamente infondato, posto che il delitto di minaccia aggravato dall'uso delle armi ex art. 612, comma 2, cod. peri., in quanto, nella speci, realizzato in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen., è procedibile d'ufficio. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marz
Sentenza Cassazione n. 19172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris