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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10172/2026

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chile Rocco, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-control’Agenzia Delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria reginale dellaCampania – Sezione distaccata di Salerno - n. 8309/2017 depositata il10/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Salerno, richiesein via cautelare, ex art. 22, comma 4, del D. lgs. n. 472/1997,l’autorizzazione all’iscrizione ipotecaria sui beni della societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad un processo verbale diconstatazione del 23.6.2015 che aveva rilevato criticità di imposta pergli anni 2011 e 2013.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con sentenza depositata il13.4.2016, accolse l’istanza cautelare, ritenuti sussistenti i presuppostidi fumus boni iuris e periculum in mora.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Campania ha rigettatol’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sentenza n. 8309-5,depositata il

10.10.17.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 22 d.lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente ritenutosussistenti gli indici del periculum in mora necessari per giustificarel’adozione del provvedimento in via cautelare.In particolare, secondo la ricorrente, nel caso di specie non sarebberostati dimostrati gli atti depauperativi del patrimonio della Immobiliare,le omissioni di pagamento, le esposizioni debitorie e la assenza diliquidità, elementi necessari per giustificare l’affermazione che la società– solida dal punto di vista patrimoniale, con indice di solvibilità e diindebitamento positivi - non sarebbe in grado di attendere, in caso difondatezza delle contestazioni tributarie, al debito verso l’erario.1.1.

Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/2026La ricorrente, invero, utilizza impropriamente il canone censorio dellaviolazione di legge per rimettere in discussione l’apprezzamento dimerito, circa il periculum in mora, compiuto dal giudice regionale.Invero, è evidente che le doglianze prospettate dalla società risultanofinalizzate a far valere profili di merito, attinenti ai menzionati indicisintomatici, così sollecitando la Corte ad una rivalutazione complessivadelle risultanze istruttorie che risulta preclusa nella sede di legittimità.In tale prospettiva, il motivo risulta inammissibile perchè, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudicedi merito (v.

Cass. Sez.

U, n. 34476 del 27/12/2019).La sentenza impugnata, nel rigettare l’appello, ha infatti rilevato -dopo aver accertato numerose violazioni tributarie a carico delcontribuente (con PVC del 23.6.2015 emergevano rilievi concernentirecuperi di imponibili di entità considerevole, pari ad un totalecomplessivo di tributi per € 3.529.968,38, di cui imposta di registroevasa superiore ad € 103.291,37) idonee a fondare il fumus boni jurisdella iscrizione cautelare - quanto al periculum in mora (in ordine alquale parte appellata oppone l'assenza di indizi idonei a prefigurare ilcaso dell'imprenditore insolvibile "in fuga"), che l'Ufficio aveva avutocura di procedere all’attivazione del rimedio cautelare previa verifica edisamina degli indici di indebitamento e di solvibilità rilevati dall'ultimobilancio disponibile 2013.Secondo la Commissione, «In particolare, dall'esame del bilancio diesercizio 2013 si riscontrava: a) un indice di solvibilità (rapporto tra leil totale delle passività) pari a 1,45; b) un indice di indebitamento(rapporto tra il totale delle passività e il patrimonio netto) pari ad 1,23.Tale dato, considerato unitariamente alla particolare consistenza delcredito erariale, è stato reputato idoneo a giustificare la concessione diNumero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/2026garanzia reale ipotecaria quale strumento volto a tutelareadeguatamente le ragioni fiscali, senza sottrarre il bene alla attività diimpresa, considerando altresì anche il dato dell’imminente definizionedella controversia attivata contro gli avvisi di accertamento.In tali termini, la valutazione del giudice regionale risulta scevradalla contestata violazione di legge, laddove la censura in oggetto, nellaparte in cui segnala l’assenza di dimostrati atti depauperativi delpatrimonio od omissioni di pagamento e/o esposizioni nei confronti dellebanche e dei fornitori da parte della contribuente, mira a conseguireuna nuova valutazione di merito, come detto inammissibile.Nello specifico, la valutazione compiuta nella sentenza impugnata,sul piano dei principi, risulta non censurabile nella presente sede, poichél’indice di indebitamento (rapporto tra debito e capitale netto) maggioredi 1 indica una condizione non ottimale nell’equilibrio tra mezzi propri edebiti (essendo, in base a tale indice, le passività più alte del capitaleproprio), che può legittimamente radicare, nel complessivoaccertamento fattuale riservato al giudice del merito, basato anche sulbilanciamento dei rispettivi interessi, il potenziale rischio di aggressionedel patrimonio della società da parte dei creditori, rispetto alla qualel’iscrizione ipotecaria intende porre rimedio cautelativo.2.

P.Q.Mcondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein dispositivo.3.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello versato per il ricorso, se dovuto.P.Q.M.Numero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/2026la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali a favore della Agenzia delle Entrate che si liquidano in€ 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chile Rocco, rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-control’Agenzia Delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria reginale dellaCampania – Sezione distaccata di Salerno - n. 8309/2017 depositata il10/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/20261. L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Salerno, richiesein via cautelare, ex art. 22, comma 4, del D. lgs. n. 472/1997,l’autorizzazione all’iscrizione ipotecaria sui beni della societàImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ad un processo verbale diconstatazione del 23.6.2015 che aveva rilevato criticità di imposta pergli anni 2011 e 2013.[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con sentenza depositata il13.4.2016, accolse l’istanza cautelare, ritenuti sussistenti i presuppostidi fumus boni iuris e periculum in mora.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale della Campania ha rigettatol’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sentenza n. 8309-5,depositata il 10.10.17.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 22 d.lgs. 472/1997, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente ritenutosussistenti gli indici del periculum in mora necessari per giustificarel’adozione del provvedimento in via cautelare.In particolare, secondo la ricorrente, nel caso di specie non sarebberostati dimostrati gli atti depauperativi del patrimonio della Immobiliare,le omissioni di pagamento, le esposizioni debitorie e la assenza diliquidità, elementi necessari per giustificare l’affermazione che la società– solida dal punto di vista patrimoniale, con indice di solvibilità e diindebitamento positivi - non sarebbe in grado di attendere, in caso difondatezza delle contestazioni tributarie, al debito verso l’erario.1.1. Il motivo non può essere accolto.Numero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/2026La ricorrente, invero, utilizza impropriamente il canone censorio dellaviolazione di legge per rimettere in discussione l’apprezzamento dimerito, circa il periculum in mora, compiuto dal giudice regionale.Invero, è evidente che le doglianze prospettate dalla società risultanofinalizzate a far valere profili di merito, attinenti ai menzionati indicisintomatici, così sollecitando la Corte ad una rivalutazione complessivadelle risultanze istruttorie che risulta preclusa nella sede di legittimità.In tale prospettiva, il motivo risulta inammissibile perchè, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudicedi merito (v. Cass. Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019).La sentenza impugnata, nel rigettare l’appello, ha infatti rilevato -dopo aver accertato numerose violazioni tributarie a carico delcontribuente (con PVC del 23.6.2015 emergevano rilievi concernentirecuperi di imponibili di entità considerevole, pari ad un totalecomplessivo di tributi per € 3.529.968,38, di cui imposta di registroevasa superiore ad € 103.291,37) idonee a fondare il fumus boni jurisdella iscrizione cautelare - quanto al periculum in mora (in ordine alquale parte appellata oppone l'assenza di indizi idonei a prefigurare ilcaso dell'imprenditore insolvibile "in fuga"), che l'Ufficio aveva avutocura di procedere all’attivazione del rimedio cautelare previa verifica edisamina degli indici di indebitamento e di solvibilità rilevati dall'ultimobilancio disponibile 2013.Secondo la Commissione, «In particolare, dall'esame del bilancio diesercizio 2013 si riscontrava: a) un indice di solvibilità (rapporto tra leil totale delle passività) pari a 1,45; b) un indice di indebitamento(rapporto tra il totale delle passività e il patrimonio netto) pari ad 1,23.Tale dato, considerato unitariamente alla particolare consistenza delcredito erariale, è stato reputato idoneo a giustificare la concessione diNumero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/2026garanzia reale ipotecaria quale strumento volto a tutelareadeguatamente le ragioni fiscali, senza sottrarre il bene alla attività diimpresa, considerando altresì anche il dato dell’imminente definizionedella controversia attivata contro gli avvisi di accertamento.In tali termini, la valutazione del giudice regionale risulta scevradalla contestata violazione di legge, laddove la censura in oggetto, nellaparte in cui segnala l’assenza di dimostrati atti depauperativi delpatrimonio od omissioni di pagamento e/o esposizioni nei confronti dellebanche e dei fornitori da parte della contribuente, mira a conseguireuna nuova valutazione di merito, come detto inammissibile.Nello specifico, la valutazione compiuta nella sentenza impugnata,sul piano dei principi, risulta non censurabile nella presente sede, poichél’indice di indebitamento (rapporto tra debito e capitale netto) maggioredi 1 indica una condizione non ottimale nell’equilibrio tra mezzi propri edebiti (essendo, in base a tale indice, le passività più alte del capitaleproprio), che può legittimamente radicare, nel complessivoaccertamento fattuale riservato al giudice del merito, basato anche sulbilanciamento dei rispettivi interessi, il potenziale rischio di aggressionedel patrimonio della società da parte dei creditori, rispetto alla qualel’iscrizione ipotecaria intende porre rimedio cautelativo.2. P.Q.Mcondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatein dispositivo.3. Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello versato per il ricorso, se dovuto.P.Q.M.Numero registro generale 11228/2018Numero sezionale 1414/2026Numero di raccolta generale 10172/2026Data pubblicazione 19/04/2026la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali a favore della Agenzia delle Entrate che si liquidano in€ 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.Il PresidenteUgo Candia
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