CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoSAVERIO [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui è ex lege domiciliata.-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CNS - [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, LLOYD'S [OSCURATO:PERSONA] S.A.-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2585/2023depositata il 04/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. I fatti all’origine del contenzioso.L’Università degli Studi di Milano indiceva, con delibera del 17 luglio2012, una gara d’appalto a procedura aperta, per l’affidamentodell’appalto integrato complesso volto alla realizzazione di un nuovoedificio, da utilizzare per esigenze didattico scientifiche dei Corsi dilaurea e Dipartimenti di Informatica, Biblioteche d’Area e SegreterieStudenti “[OSCURATO:PERSONA]” in Milano via Celoria n. 18.In data 30 aprile 2013 l’appalto veniva aggiudicato alRaggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dallamandataria CDC - Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e dalle duemandanti CNS - [OSCURATO:PERSONA] e CCC -[OSCURATO:PERSONA].In data 12 novembre 2013 fra l’Università e il RaggruppamentoNumero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026Temporaneo di Imprese veniva stipulato il contratto d’appalto perl’importo di euro 17.213.640,00, in conformità al ribasso d’asta, conripartizione dell’esecuzione dei lavori fra le imprese partecipanti alRaggruppamento.A garanzia dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione dei lavori edell’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione erastata stipulata una polizza fideiussoria per l’importo di euro3.098.455,20 con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Nel corso dell’esecuzione dell’appalto si verificavano “criticitàgestionali ed organizzative” per la mandataria CDC, la quale,rilevandone l’impatto sul “corretto e puntuale adempimento delleprestazioni negoziali di relativa competenza dedotte nel contratto”, indata 23.1.2015, al fine di scongiurare rischi in ordine alla completaesecuzione delle opere, proponeva all’Università il proprio recesso e ilsubentro quale mandataria dell’altra impresa partecipante CCC.Tale proposta veniva accolta dall’Università, che contestualmentedeliberava di procedere, per il ristoro dei danni già verificatisi, adincamerare il “deposito cauzionale” (v. doc. 8 Università) prestatomediante la polizza fideiussoria stipulata con [OSCURATO:PERSONA].In data 9 marzo 2015 l’Università escuteva, quindi, la garanzia,invitando la compagnia assicurativa a corrispondere la somma di euro3.098.455,20.La compagnia contestava la richiesta sotto vari profili.In data 9 giugno 2015 veniva sottoscritto un “atto aggiuntivo alcontratto di appalto” nel quale si è preso atto che i lavori risultavanosospesi dal 15.12.2014 e che la percentuale di avanzamento era ferma acirca il 7,1% a fronte di una previsione del 67% nonchè che CDC avevaformulato la proposta di cui sopra, accettata dall’Università; nell’attoaggiuntivo erano state altresì richiamate le iniziative già assuntedall’Ateneo per incamerare il deposito cauzionale in forma parziale,Numero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026limitatamente alla quota facente capo alla mandataria CDC, alla quale siritenevano imputabili le inadempienze contrattuali, e si è dato infine attodel rilascio di una ulteriore «cauzione definitiva, stabilita in €2.781.044,00 […] mediante polizza fideiussoria n. OLF000279 rilasciatain data 6 maggio 2015 dalla [OSCURATO:SOCIETA]”.In data 26 maggio 2015 CDC veniva posta in liquidazione coattaamministrativa.2. Il giudizio di primo grado.L’Università degli Studi, per ottenere l’adempimento della polizzafideiussoria, agiva giudizialmente davanti al Tribunale di Milano, nelleforme del rito sommario (dal giudice istruttorie poi convertito inordinario) contro [OSCURATO:PERSONA], che resisteva alla domanda, chiedendo dichiamare in causa le tre [OSCURATO:PERSONA] che avevano partecipato alRTI aggiudicatario dell’appalto (CNS, CDC in l.c.a. e CCC) e altra società,il [OSCURATO:PERSONA]. Coop., affittuaria di un ramo d’azienda di unadelle partecipanti, per essere tenuta indenne dall’eventuale condanna(tranne che da CDC in l.c.a., chiamata dichiaratamente solo a fini diopponibilità della sentenza e per ragioni di litisconsorzio sulla domandadi nullità del contratto di garanzia).CNS rimaneva contumace, mentre le altre terze chiamate sicostituivano, resistendo.CDC altresì chiedeva ed otteneva di chiamare in causa i terziprogettisti, e dunque [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].r.l. e [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA].I terzi chiamati si costituivano in giudizio, resistendo; [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva ed otteneva di chiamare in causa Lloyd’sInsurance Company S.A, che si costituiva resistendo anch’essa alladomanda svolta.In esito al giudizio, con la sentenza n. 1315/2021, il Tribunale diMilano, dichiarata inammissibile la chiamata in causa, da parte di Unipol,Numero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026di CDC in l.c.a. e l’intervento di quest’ultima, nonché, in via derivata, lechiamate in causa da quest’ultima svolte verso Baratti, [OSCURATO:PERSONA] ePool Engineering, ed infine la chiamata dei Lloyd’s svolta da [OSCURATO:SOCIETA], ogni altra e diversa domanda ed eccezione disattesa,condannava [OSCURATO:PERSONA] a prestare la garanzia (che qualificava in terminidi contratto autonomo di garanzia) e quindi al pagamento di euro1.796.307,72 (importo così ridotto dall’Università in sede di precisazionedelle conclusioni rispetto alla domanda originaria di condanna alpagamento di euro 3.098.455,20) oltre “agli interessi ex D. L.vo n.231/02 dalla domanda al saldo”, ritenendo fondata la domandadell’Università sulla base della polizza fideiussoria rilasciata da Unipolsaia garanzia della corretta esecuzione dell’appalto pubblico affidatodall’Università al RTI.3. Il giudizio di appello.Avverso la sentenza di prime cure, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], chene chiedeva la riforma sulla base di otto motivi.Si costituivano nel giudizio di appello: -) l’Università degli Studi diMilano, che svolgeva appello incidentale condizionato in relazione allastatuizione sulla decorrenza degli interessi; -) la Cooperativa diCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. (CDC), che svolgeva appelloincidentale per ottenere la riforma dei capi di condanna alle spese infavore dei terzi dalla stessa chiamati; -) la Cooperativa CCC, il ConsorzioIntegra Soc. Coop., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] e Lloyd’s InsuranceCompany S.A, che tutti concludevano per il rigetto delle impugnazioni.Restava invece intimato il CNS - [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa.Con la qui impugnata sentenza, la corte ambrosiana respingeval’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (dondel’assorbimento dell’appello incidentale condizionato di Università degliNumero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026Studi di Milano) e dichiarava inammissibile l’appello incidentale diCooperativa di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa.4. Il giudizio di legittimità.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone oraricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.Resistono con controricorso la CCC - [OSCURATO:PERSONA] CooperativeCostruzioni [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA]Cooperativa e l’[OSCURATO:PERSONA]’ degli Studi di Milano.Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.Sono state depositate memorie dalla compagnia assicurativaricorrente, da CCC - [OSCURATO:PERSONA]Cooperativa e dal [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la compagnia assicurativa ricorrente denuncia“Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. dell’art.100 c.p.c.”.Censura la sentenza n. 2585/2023 della Corte d’Appello di Milanonella parte in cui ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse ilsecondo motivo di appello da essa proposto, col quale veniva lamentatal’erroneità della qualificazione - operata dal Tribunale di Milano - dellagaranzia di cui è causa in termini di garanzia autonoma.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc dell'art. 132 comma 2, n. 4) cpc;Violazione e/o falsa applicazione ex art.360 co.1 n.3 cpc degli artt.1362,1363, 1366, 1367 e 1369 cc anche in relazione al D.M. n. 123/2004 eallegato [OSCURATO:PERSONA] 1.2”.Censura gli argomenti svolti a suffragio della qualificazione dellaNumero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026garanzia di cui è causa come garanzia autonoma, là dove la sentenzaimpugnata afferma non essere “condivisibile, a fini interpretativi, laseparazione fra le parti del contratto che l’appellante suggerisce,separazione che non trova fondamento in alcun canone interpretativonegoziale, e che comunque sussistano nella disciplina negoziale gli indicidi autonomia che il Tribunale ha rilevato (v. sopra) e che sonoampiamente sufficienti ai fini della qualifica della garanzia comecontratto autonomo” (cfr. pag. 30 sentenza gravata).Lamenta: a) che nel limitarsi a giudicare “sufficienti” gli indici diautonomia rilevati dal Tribunale di Milano, la corte territoriale si sarebbeadagiata sulla pronunzia di primo grado senza accostarsi criticamenteagli specifici argomenti dedotti dall’appellante in sede di gravame.In definitiva, la corte milanese avrebbe svolto una interpretazionedella polizza senza tenere in alcun conto la comune volontà delle parti, elimitandosi a confermare la sentenza di prime cure, che avrebbestessa.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione ex art.360 co.1 n.3 cpc dell’art. 113 c.c.p., dell’art.123 delD.P.R. n.207/2010, del D.M. n.123/2004 e allegato [OSCURATO:PERSONA] 1.2”.[OSCURATO:PERSONA] censura altresì l’impugnata sentenza nella parte in cui –nel rigettare il quinto motivo di appello da essa proposto – ha affermatoche «a fronte delle allegazioni e prove indicate dall’Università (chetrovano conforto nelle stesse ammissioni di CDC all’atto della propostadi recesso), l’indagine ulteriore che l’appellante vorrebbe fosse compiutain questa sede [in punto a “consistenza dell’inadempimento e dei dannirisarcibili” n.d.r.] implica una ingiustificata dilatazione della nozione diabuso del creditore, tale da snaturare l’istituto dell’exceptio dolicaratterizzato dalla c.d. prova liquida, cioè di pronta soluzione,dell’abusività o strumentalità della condotta del creditore che abbia […]Numero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026esercitato il diritto per scopi diversi da quelli riconosciuti …» (cfr. pag.37della sentenza gravata).Secondo la compagnia assicurativa ricorrente, tali statuizioni sonoerronee, dato che il negozio in esame, che dovrebbe essere qualificatocome fideiussione atipica e non come contratto autonomo di garanzia,presenta affinità funzionali con il deposito cauzionale, ovvero con lacauzione, prima provvisoria, poi definitiva, che va prestata nei pubbliciappalti a garanzia dell’adempimento: se così è, allora è necessario chechi la escute provi effettivamente il suo danno, altrimenti il beneficiariodella garanzia verrebbe ad ottenere un indebito arricchimento, come si èappunto verificato nel caso di specie, a vantaggio dell’Università, e comesarebbe dimostrato da altro provvedimento giurisdizionale, del Tribunalefallimentare di Modena, che avrebbe evidenziato questi aspetti,rigettando l’istanza dell’Università di insinuazione al passivo dellamandataria finita in liquidazione coatta amministrativa.La corte milanese, invece, non avrebbe tenuto tali aspetti in nessunconto e dunque sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazionedelle disposizioni di legge evocate nella rubrica del motivo.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc degli artt. 1362, 1363, 1366,1367, 1368, 1369 c.c. in relazione agli artt. 1292, 1299, 1314, 1325 e1944 c.c.”.[OSCURATO:PERSONA] censura l’impugnata sentenza anche per quanto attienealle seguenti statuizioni, rese in relazione al sesto motivo d’appello: “[…]Come si è già rilevato, l’Università ha inteso escutere la garanziaparzialmente, per i danni derivanti dall’inadempimento attribuito allapartecipante CDC e, pertanto, il diritto di regresso spettante a Unipolsaipuò essere esercitato solo con riferimento alla porzione di indennizzooggetto di condanna in questa sede, riferita al solo inadempimentocontestato a CDC. Tale regresso non può essere esercitato nei confrontiNumero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026delle altre imprese partecipanti al Raggruppamento né verso la societàaffittuaria del ramo d’azienda di CCC, essendo stata espressamenteesclusa, per volontà delle parti, la solidarietà dell’obbligo di rimborso diquanto versato dalla garante al creditore. L’atto di coobbligazione postoa fondamento della rivalsa/regresso di [OSCURATO:PERSONA] (doc. 26 appellante),espressamente intitolato “atto di coobbligazione fideiussoria pro quotanon solidale…”, dopo aver previsto l’impegno di ciascuna delle impresepartecipanti al Raggruppamento di tenere indenne la Societàassicuratrice per i pagamenti effettuati in dipendenza della polizzafideiussoria, ha, infatti, stabilito testualmente che la Societàassicuratrice “accetta e dichiara che in deroga al disposto dell’art. 1951c.c. ciascuna delle Ditte suindicate risponderà nei suoi confronti in via diregresso per capitale, interessi e spese nei limiti di seguito specificati eche non troverà applicazione il secondo comma dell’art. 1299 c.c. […].Resta, quindi convenzionalmente stabilito che all’atto dell’eventualesurrogazione della Società nei diritti della [OSCURATO:PERSONA] verso ilContraente, prevista dall’art. 1949 c.c., l’obbligazione da questo assuntasi convertirà in obbligazione divisibile, ai sensi dell’art. 1314 c.c., inconformità dei limiti più sopra stabiliti”. Tale atto di coobbligazionerichiama espressamente la polizza stipulata dal RTI, polizza di cuidichiara di essere “pattuizione speciale, la quale costituisce parteintegrante e sostanziale della polizza medesima”. La pattuizionespeciale, che ha reso parziaria l’obbligazione di rimborso di ciascunapartecipante escludendo la solidarietà, prevale, dunque, sulla previsionegenerale contenuta nella clausola 12 della polizza, invocata dall’odiernaappellante, e rende infondata la contestazione della decisione delTribunale sul punto» (v. pp. 39 e 40 dell’impugnata sentenza).La ricorrente lamenta che la corte territoriale, erroneamente,avrebbe negato alla Compagnia il diritto di rivalsa azionato nei confrontidelle società mandanti del RTI, sul rilievo per cui l’Ateneo aveva escussoNumero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026la garanzia a fronte dell’esclusivo inadempimento contestato allacapogruppo mandataria CDC.In tal modo, la corte d’appello avrebbe interpretato l’atto dicoobbligazione come escludente la solidarietà dell’obbligo di rimborso,ma in patente violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e senzatenere conto della causa concreta dell’assetto negoziale.In ogni caso, poi, gli elementi valorizzati dalla corte – e cioè ladefinizione dell’atto di coobbligazione come “pro-quota non solidale”, laderoga agli artt. 1951 e 1299 cod. civ., il riferimento alla naturadivisibile delle obbligazioni ed il rilievo del carattere speciale dell’attorispetto alla polizza – non dimostrerebbero affatto un’esclusione dellasolidarietà, ma, a tutto concedere, soltanto una limitazione quantitativadell’obbligo di ciascun coobbligato nei rapporti interni.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 231/2002 e dell’art. 1284 c.c. in relazione agli artt. 113 c.c.p.,123 D.P.R. n. 207/2010 e all’art. 1 dello [OSCURATO:PERSONA] 1.2 di cui al D.M.n. 123/2004”.Censura l’impugnata sentenza là dove si è pronunciata, inriferimento al settimo motivo di appello ed alla regolazione degliinteressi, con specifico riguardo alla confermata applicazione del tasso dimora di cui al D. Lgs. n. 231/2002, nei seguenti espressi termini:«[OSCURATO:PERSONA] ritiene che […] il saggio degli interessi non potrebbe poiessere quello delle transazioni commerciali, che è espressamenteescluso per i crediti risarcitori. […] Ritiene la Corte che il motivo diappello di Unipol sia infondato. Il Tribunale, in conformità alla richiestadella parte vittoriosa, ha disposto che oltre alla somma liquidatadebbano essere corrisposti gli interessi dovuti per il ritardo (come puòevincersi dal richiamo all’art. 1224 c.c.) al saggio previsto dal d. lgs.231/02, con decorrenza dalla domanda, che va intesa quale domandaNumero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/2026idonea a costituire in mora e quindi, come richiesto nelle conclusionimotivo risulta infondato anche nella parte che riguarda l’applicazione deld. lgs. 231/02, posto che è pur vero che tale decreto non trovaapplicazione ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del dannoanche da un assicuratore, ma è altresì vero che il diritto fatto valere nelpresente giudizio non costituisce credito risarcitorio. Come ha osservatola S.C. (v. Cass. 30509/19) “l'obbligazione del garante autonomo sipone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario diprestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita,perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivoltaall'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditoreinsoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma didenaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazionedel debitore”. Il debito dell’odierna appellante costituisce infatti debitodi valuta, avente titolo nel contratto stipulato in favore dell’Università»(v. pp. 40/42 della sentenza gravata).La compagnia assicurativa ricorrente lamenta, dunque, che la soprariportata statuizione violerebbe la richiamata disciplina positiva inmateria di garanzia per la cauzione definitiva nonchè l’art. 1, comma 2,lett. b), del D. Lgs. n. 231/2002.Poiché dalla stessa formulazione letterale dell’art. 1 delle condizionidi polizza [e del conforme [OSCURATO:PERSONA] 1.2], si desume che «oggettodella garanzia» per la cauzione definitiva è il «risarcimento dei danni»subiti dalla Stazione appaltante, ne conseguirebbe che la prestazione, acui la compagnia si è obbligata con il rilascio della polizza, pienamentericade nell’ipotesi di esclusione prevista dalla lettera b) del comma 2dell’art. 1 D. Lgs. n. 231/2002, cioè nell’ipotesi dei «pagamenti effettuatia titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a taletitolo da un assicuratore».Numero registro generale 24008/2023Numero sezionale 4814/2025Numero di raccolta generale 9847/2026Data pubblicazione 16/04/20266. Rileva il Collegio come la questione di diritto posta dal quintomotivo di ricorso rivesta una chiara rilevanza nomofilattica, che induce arinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, onde consentirne ladiscussione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre2025.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]