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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26117/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, sono versate in fatto, finalizzate alla rivalutazione delle prove e non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare 1E esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure relative alla aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fallimentare, giacché tale aggravante risulta ritualmerte contestata nel capo di imputazione sia con il richiamo della norma suindicata sia con specifici riferimenti a più fatti di bancarotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento omma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che le doglianze proposte, con le quali il ricorrente lamenta violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'affermazione di responsabilità, sono versate in fatto, finalizzate alla rivalutazione delle prove e non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare 1E esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure relative alla aggravante di cui all'art. 219, comma 2, legge fallimentare, giacché tale aggravante risulta ritualmerte contestata nel capo di imputazione sia con il richiamo della norma suindicata sia con specifici riferimenti a più fatti di bancarotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento omma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris