CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 50104/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per improcedibilità del reato di cui al capo a), per rimessione di querela; l'annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente alla pena pecuniaria residua, con ripristino del beneficio della sospensione condizionale della pena; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] Leonarda, ha depositato motivi nuovi, con i quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'annullamento, con i provvedimenti conseguenti, della sentenza. - /- Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva condannato a una pena sospesa [OSCURATO:PERSONA] Leonarda per i reati, ritenuti in continuazione, di lesioni personali volontarie, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] Mariaflora, e furto con strappo ai danni di SURDO Filomena, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza appellata quanto alla ricostruzione della vicenda, nella quale si inserisce quella giudiziaria all'esame: il contesto è quello di un rapporto condominiale reciprocamente animoso, già approdato davanti ai giudici a seguito di iniziative intraprese dall'una o dall'altra parte della contesa, trovandosi l'appartamento della SURDO al piano superiore rispetto a quello della [OSCURATO:PERSONA]. I fatti compendiati nell'imputazione ineriscono all'episodio del 30 aprile 2018, allorquando la querelante, secondo la ricostruzione d'accusa recepita dai giudici del merito, era stata aggredita dall'imputata e dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avendole altresì strappato dalle mani un tablet che la SURDO recava con sé nell'occasione. Le lesioni erano state refertate dai sanitari dell'ospedale di Castellaneta. La Corte del gravame, dato per accertato l'astio tra la SURDO e alcuni condomini dello stabile nel quale la stessa risiedeva, ha ritenuto, nonostante l'avversione reciproca tra querelante e querelata, attendibile il riferito della prima e tale da poter fondare una condanna nei termini ritenuti dal primo giudice. Per quanto qui d'interesse, avuto riguardo al motivo di ricorso che si andrà ad illustrare, deve precisarsi che la Corte territoriale, rilevata la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di cui all'art. 582, cod. pen., ha ritenuto che al responsabile dovessero essere applicate le sanzioni di cui al d. Igs. n. 274/2000, trattandosi di reato di compel:enza del giudice di pace, cosicché la pena comminata dal primo giudice in continuazione con quella base individuata per il più grave reato di furto con strappo, era divenuta illegale, poiché di specie diversa (e più grave) rispetto a quella comminabile. Ha, conseguentemente, rideterminato la pena, previo ragguaglio della corrispondente pena pecuniaria, con il beneficio della sospensione per la sola pena detentiva. 3. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione della legge penale e inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 60 del d. Igs. n. 274/2000, inerente alla sospensione condizionale della pena per i reati di competenza del giudice di pace, nonché nullità della sentenza per non avere il giudice d'appello riconosciuto il beneficio anche con riferimento alla pena pecuniaria. Quanto al primo profilo, in particolare, ha ritenuto che l'art. 60 cit., in virtù del quale il beneficio non si applica alle pene irrogate dal giudice di pace, non è applicabile nell'ipotesi in cui sia chiamato a giudicare un giudice competente per un reato connesso a quello di competenza del giudice di pace, come nella specie„ ove si è contestato anche il reato di furto con strappo. Sotto diverso profilo, ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la mancata applicazione del beneficio anche alla pena pecuniaria ha reso la stessa eseguibile e si è risolta in un trattamento sanzionatorio deteriore. 4. La difesa ha depositato motivi nuovi, allegando verbali di remissione della querela e sua accettazione, così venendo meno, quanto al reato di lesioni, la relativa condizione di procedibilità, con conseguente estinzione del reato. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per improcedibilità del reato di cui al capo A), per rimessione di querela e l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena pecuniaria residua, con ripristino del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato sub a) dell'imputazione perché lo stesso è estinto per accettazione della remissione di querela, come da verbali allegati alla memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, difensore di [OSCURATO:PERSONA] Leonarda. Quanto al restante reato (furto con strappo), lo stesso, pur contemplato nell'atto di rimessione della querela, è tuttavia procedibile d'ufficio, il furto di cui all'art. 624 bis, cod. pen. essendo rimasto tale anche dopo l'entrata in vigore del d. Igs. n. 15C del 2022. La difesa, nel ricorso, non ha formulato motivi inerenti ad esso, cosicché questa Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla sentenza, con riferimento a tale reato, per il quale deve ritenersi intervenuta la definitività della condanna. 2. L'ulteriore censura é fondata, sussistendo la denunciata violazione dell'art. 60 d. Igs. n. 274/2000. Infatti, quando - a norma dell'art. 64, d.lgs. n. 274/2000 - il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato, in virtù della prorogatic iurisditionis, dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 63 al Titolo II del suddetto decreto, la previsione ostativa di cui all'art. 60, d.lgs. cit. (sez. 4, r. 25201 del 28/3/2003, Canu, Rv. 225721-01, in cui, nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve, invece, giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l'intera pronuncia). Il principio è stato anche successivamente ripreso.Si è, così, precisato che la preclusione è assoluta e non può tollerare eccezioni di sorta, cosicché é illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi - in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa - il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di compe1:enza del giudice di pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ai sensi dell'art. 60 cit., alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, determinandosi ir tal caso un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene (sez. 5, n. 13807 del 21/2/2007, Meoli, Rv. 236529-01; n. 3198 del 28/9/2012, dep. 2013, Gentili, Rv. 254382-01, in cui si è pure precisato che è già stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 60, sollevata con riguardo all'art. 3 Cos1:., richiamando sez. 4, n. 41992 del 15/11/2006, Cesolini, Rv. 235678-01, in cui si è affermato che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, per ragioni di politica criminale, di privilegiare in tale ipotesi il principio dell'effettività della sanzione penale e tale scelta non concreta alcun irragionevole trattamento discriminatorio; negli stessi termini anche sez. 2, n. 28850 del 8/5/2013, Orrò, Rv. 256354-01; e, più di recente, sez. 5, n. 201 del 13/9/2022, dep. 2023, Shabaj, Rv. 283960-01). Il principio trova riscontro anche nel diritto vivente: il Supremo collegio della nomofilachia, infatti, con riferimento alla causa di improcedibilità di cui all'art. 34, d. Igs. n. 274/2000, ha affermato un principio che concorre a corroborare la soluzione delineata. In tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest'ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 cit., a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l'art. 131 bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudicati (Sez. U, n. 53683 del 22/6/2017, Rv. 271588-01). 3. Nella specie, il giudice territoriale ha fatto un'applicazione non corretta di detti principi, non avendo considerato che la sua competenza, oltre che originariamente in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen., era radicata anche dalla connessione del reato divenuto di competenza del giudice di pace con quello di cui all'art. 624 bis cod. pen., di sua competenza. Con la conseguenza che non poteva trovare applicazione, nella specie, la regola derogatoria di cui all'art. 60 più volte richiamato. Trattasi di principio che conserva rilevanza nonostante la sopravvenuta estinzione del reato di competenza del giudice di pace per effetto della remissione della querela. Infatti, la Corte d'appello ha eliminato il beneficio anche con riferimento alla parte di pena pecuniaria stabilita per il reato più grave. Cosicché, una volta scorporata quella calcolata in aumento a titolo di continuazione (pari a euro 2.582,00 di multa), deve ripristinarsi la pena pecuniaria stabilita dal primo giudice per il reato più grave residuo, pari a euro 800,00 di multa (risultante dalla riduzione di un terzo per le riconosciute generiche della pena base di euro 1.200,00), pena da ritenersi compresa nel beneficio concesso dal Tribunale. 4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub a) della imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela, con condanna della querelata alle spese; la stessa sentenza deve, poi, essere annullata senza rinvio quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria, già concesso dal primo giudice e revocato illegittimamente dalla Corte d'appello, con rideterminazione della stessa ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., in euro 800,00 (stabilita dal primo giudice per il reato base) alla quale va esteso il beneficio della sospensione condizionale già applicato alla pena detentiva. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo A) (lesioni) estinto per intervenuta remissione della querela con condanna della querelata alle spese del procedimento. Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria di euro tremilacinquecentottantadue di multa, così rideterminando la pena finale pecuniaria in euro ottocento di multa e confermando la pena detentiva di anni due. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in punto limitazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sola pena detentiva, che estende anche alla pena pecuniaria. Deciso il 5 dicembre 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Piccia5, [OSCURATO:PERSONA] 3 5 Lrr oggi, ..........