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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 22280/2023

Testo disponibile della fonte

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4664-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , con il quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] I, n. 10, presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3409/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1746/2019, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 3409, depositata il 27/02/2020, disattesa in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del gravame, accolse l’appello osservando – per quanto in questa sedeancora rileva – come l’art. 24 - ter del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.

T.U.A.) prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, tale differenza impositiva avendo trovato conferma nella sentenza della C.G.U.E. del 30.1.2020, in causa C-513/18; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; che, con ordinanza interlocutoria del 3.2.2023, n. 3406, resa, nel procedimento iscritto al n. 28733/2021 r.g., all’esito della originaria adunanza camerale del 14.12.2022, questa Corte aveva disposto rinviarsi quella causa a nuovo ruolo, per la sua trattazione congiunta con i procedimenti anteriormente iscritti ai nn. 28667-2021 e (per l’appunto) 4664-2021 r.g., attualmente all’esame; che all’odierna udienza, tuttavia, è stato fissato per la trattazione congiunta al presente procedimento unicamente quello successivamente iscritto al n. 28733-2021 r.g. e non anche quello iscritto al n. 28667-2021 r.g. (in relazione al quale questa stessa Corte, con ordinanza interlocutoria del 23.1.2023, n. 1922, aveva disposto rinvio a nuovo ruolo, mancando l’evidenzia decisoria per la definizione del giudizio innanzi all’allora sesta sezione civile, sottosezione tributaria); che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare dunque opportuno rinviare nuovamente il presente fascicolo a nuovo ruolo, per la sua trattazione congiunta anche con il procedimento anteriormente iscritto al n. 28667/2021 R.G.; P.Q.M.

La Corte rinvia causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 4664-2021 r.g.) e di quelli successivamente iscritti ai nn. 28733-2021 e 28667-202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4664-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , con il quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] I, n. 10, presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3409/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1746/2019, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 3409, depositata il 27/02/2020, disattesa in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del gravame, accolse l’appello osservando – per quanto in questa sedeancora rileva – come l’art. 24 - ter del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale, tale differenza impositiva avendo trovato conferma nella sentenza della C.G.U.E. del 30.1.2020, in causa C-513/18; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; che, con ordinanza interlocutoria del 3.2.2023, n. 3406, resa, nel procedimento iscritto al n. 28733/2021 r.g., all’esito della originaria adunanza camerale del 14.12.2022, questa Corte aveva disposto rinviarsi quella causa a nuovo ruolo, per la sua trattazione congiunta con i procedimenti anteriormente iscritti ai nn. 28667-2021 e (per l’appunto) 4664-2021 r.g., attualmente all’esame; che all’odierna udienza, tuttavia, è stato fissato per la trattazione congiunta al presente procedimento unicamente quello successivamente iscritto al n. 28733-2021 r.g. e non anche quello iscritto al n. 28667-2021 r.g. (in relazione al quale questa stessa Corte, con ordinanza interlocutoria del 23.1.2023, n. 1922, aveva disposto rinvio a nuovo ruolo, mancando l’evidenzia decisoria per la definizione del giudizio innanzi all’allora sesta sezione civile, sottosezione tributaria); che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare dunque opportuno rinviare nuovamente il presente fascicolo a nuovo ruolo, per la sua trattazione congiunta anche con il procedimento anteriormente iscritto al n. 28667/2021 R.G.; P.Q.M. La Corte rinvia causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 4664-2021 r.g.) e di quelli successivamente iscritti ai nn. 28733-2021 e 28667-202
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