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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13207/2026

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procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Totaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –nonchéAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, n. 579/II/2021, depositata in data 22/7/2021;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Con ricorso alla C.T.P. di Pescara, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “ilcontribuente”) impugnò due avvisi di accertamento dei quali sarebbevenuto a conoscenza tramite due avvisi di presa in carico emessidall’allora agente della riscossione, in quanto i presupposti attiimpositivi non gli sarebbero mai stati notificati.La C.T.P. adìta dichiarò inammissibile il ricorso.La C.T.R., su appello del contribuente, confermò il giudizio di primogrado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agenzia delleEntrate-Riscossione è rimasta intimata.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie,r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026depositando anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 35 d.lgs. 546 del 1992 e 276 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in merito al rigetto dell’eccezionesollevata dal Silvestri in sede di appello e relativa al vizio di nullità dellasentenza della C.T.P. di Pescara concernente la difformità delledichiarazioni rese nella sentenza rispetto a quelle presenti neldispositivo del verbale di udienza della medesima C.T.P. del16/12/2019”, il contribuente censura la sentenza di appello per nonaver rilevato la nullità della sentenza di primo grado per non avere igiudici di prime cure assunto la decisione in conformità al dispositivoredatto e sottoscritto nel processo verbale.In particolare, dal verbale di udienza non si evincerebbe il momento incui il collegio di primo grado avrebbe deliberato il dispositivo, cheavrebbe dovuto essere poi trasfuso nella sentenza depositata, con laconseguente nullità della sentenza di primo grado.1.1.

Il motivo è infondato.Nella vigenza dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992 al tempo dellasentenza di primo grado, nessuna norma prescriveva che la sentenzadepositata fosse nulla se il precedente verbale di udienza nonconteneva il dispositivo assunto all’esito della discussione in pubblicaudienza o della esposizione del relatore per le decisioni in camera diconsiglio.Si tratta, dunque, di una mera irregolarità, che non poteva in alcunmodo comportare la regressione del procedimento in primo grado,sicché correttamente i giudici di appello hanno deciso la causa nelmerito, superando il dedotto profilo formale.r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/20262.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 42 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 29del d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver violato la sentenzadella C.T.R. i princìpi di diritto in materia di notificazione degli atti e pernon aver considerato la C.T.R. che gli avvisi di accertamento non eranostati consegnati personalmente al ricorrente presso il suo domicilio”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per aver confermato lasentenza di primo grado sulla tardività del ricorso.In particolare, in seguito all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli avrebbechiesto ed ottenuto esclusivamente le copie delle relate (cartolinepostali) che attestavano le notifiche degli accertamenti e non anche lecopie degli atti stessi.

Ne conseguirebbe che al 31/12/2012, ilcontribuente avrebbe conosciuto solo l’avvenuto invio degli atti, nonanche il contenuto degli atti stessi.

Inoltre, avendo il Silvestri informatol’ufficio di aver presentato querela di falso, gli accertamentiasseritamente mai consegnati avrebbero dovuto essere annullati o lenotifiche rinnovate.In secondo luogo, deduce il contribuente che il termine perl’impugnazione inizia a decorrere non già da una generica “conoscenzadella pretesa tributaria”, ma con il ricevimento del primo attosuccessivo alla sequela dei provvedimenti, ovvero dagli avvisi di presain carico inviati dall’agente della riscossione.Il contribuente deduce che le firme sulle cartoline postali non erano lesue, come dimostrerebbero la consulenza tecnica redatta nell’ambitodel procedimento penale n. 3900/2014 RGNR attivato dalla Procurapresso il Tribunale di Pescara e la relazione tecnica redatta nell’ambitodel procedimento civile n. 282/2014 presso il Tribunale di Pescara.2.1.

Il motivo è inammissibile.r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato che“le due querele di falso proposte” sono state rigettate.Ne risulta che, siccome la relata di notifica fa piena prova, fino aquerela di falso, anche “degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestaavvenuti in sua presenza”, e dunque anche che la firma di ricezione delpiego sia stata apposta dal destinatario della notifica, l’unico modo pertogliere valore probatorio a detta attestazione sarebbe stato ottenerel’accertamento, con passaggio in giudicato, della falsità di taleDella necessità di uno specifico accertamento della falsità deldocumento si ha conferma dal tenore dell’art. 537 c.p.p., a norma delquale, anche nel caso di una sentenza di proscioglimento (comma 4),la falsità di un documento deve essere specificamente accertata edichiarata nel dispositivo, con cui sono ordinate, secondo i casi, lacancellazione totale o parziale, la ripristinazione, la rinnovazione o lariforma di esso (comma 2).3.Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo neisoli confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo svolto l’agentedella riscossione attività difensiva.Il contribuente è condannato a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaseicento a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euroduemilaottocento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro cinquecento, ai sensi dell’art. 96 quartocomma, cod. proc. civ..Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6531/2022 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Totaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026Agenzia delle Entrate, in persone del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –nonchéAgenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore protempore;-intimata -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, n. 579/II/2021, depositata in data 22/7/2021;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 marzo 2026;Con ricorso alla C.T.P. di Pescara, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “ilcontribuente”) impugnò due avvisi di accertamento dei quali sarebbevenuto a conoscenza tramite due avvisi di presa in carico emessidall’allora agente della riscossione, in quanto i presupposti attiimpositivi non gli sarebbero mai stati notificati.La C.T.P. adìta dichiarò inammissibile il ricorso.La C.T.R., su appello del contribuente, confermò il giudizio di primogrado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre l’Agenzia delleEntrate-Riscossione è rimasta intimata.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, il contribuente hachiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie,r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026depositando anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 35 d.lgs. 546 del 1992 e 276 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in merito al rigetto dell’eccezionesollevata dal Silvestri in sede di appello e relativa al vizio di nullità dellasentenza della C.T.P. di Pescara concernente la difformità delledichiarazioni rese nella sentenza rispetto a quelle presenti neldispositivo del verbale di udienza della medesima C.T.P. del16/12/2019”, il contribuente censura la sentenza di appello per nonaver rilevato la nullità della sentenza di primo grado per non avere igiudici di prime cure assunto la decisione in conformità al dispositivoredatto e sottoscritto nel processo verbale.In particolare, dal verbale di udienza non si evincerebbe il momento incui il collegio di primo grado avrebbe deliberato il dispositivo, cheavrebbe dovuto essere poi trasfuso nella sentenza depositata, con laconseguente nullità della sentenza di primo grado.1.1. Il motivo è infondato.Nella vigenza dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992 al tempo dellasentenza di primo grado, nessuna norma prescriveva che la sentenzadepositata fosse nulla se il precedente verbale di udienza nonconteneva il dispositivo assunto all’esito della discussione in pubblicaudienza o della esposizione del relatore per le decisioni in camera diconsiglio.Si tratta, dunque, di una mera irregolarità, che non poteva in alcunmodo comportare la regressione del procedimento in primo grado,sicché correttamente i giudici di appello hanno deciso la causa nelmerito, superando il dedotto profilo formale.r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/20262.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 42 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 29del d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver violato la sentenzadella C.T.R. i princìpi di diritto in materia di notificazione degli atti e pernon aver considerato la C.T.R. che gli avvisi di accertamento non eranostati consegnati personalmente al ricorrente presso il suo domicilio”, ilcontribuente censura la sentenza impugnata per aver confermato lasentenza di primo grado sulla tardività del ricorso.In particolare, in seguito all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli avrebbechiesto ed ottenuto esclusivamente le copie delle relate (cartolinepostali) che attestavano le notifiche degli accertamenti e non anche lecopie degli atti stessi. Ne conseguirebbe che al 31/12/2012, ilcontribuente avrebbe conosciuto solo l’avvenuto invio degli atti, nonanche il contenuto degli atti stessi. Inoltre, avendo il Silvestri informatol’ufficio di aver presentato querela di falso, gli accertamentiasseritamente mai consegnati avrebbero dovuto essere annullati o lenotifiche rinnovate.In secondo luogo, deduce il contribuente che il termine perl’impugnazione inizia a decorrere non già da una generica “conoscenzadella pretesa tributaria”, ma con il ricevimento del primo attosuccessivo alla sequela dei provvedimenti, ovvero dagli avvisi di presain carico inviati dall’agente della riscossione.Il contribuente deduce che le firme sulle cartoline postali non erano lesue, come dimostrerebbero la consulenza tecnica redatta nell’ambitodel procedimento penale n. 3900/2014 RGNR attivato dalla Procurapresso il Tribunale di Pescara e la relazione tecnica redatta nell’ambitodel procedimento civile n. 282/2014 presso il Tribunale di Pescara.2.1. Il motivo è inammissibile.r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato che“le due querele di falso proposte” sono state rigettate.Ne risulta che, siccome la relata di notifica fa piena prova, fino aquerela di falso, anche “degli altri fatti che il pubblico ufficiale attestaavvenuti in sua presenza”, e dunque anche che la firma di ricezione delpiego sia stata apposta dal destinatario della notifica, l’unico modo pertogliere valore probatorio a detta attestazione sarebbe stato ottenerel’accertamento, con passaggio in giudicato, della falsità di taleDella necessità di uno specifico accertamento della falsità deldocumento si ha conferma dal tenore dell’art. 537 c.p.p., a norma delquale, anche nel caso di una sentenza di proscioglimento (comma 4),la falsità di un documento deve essere specificamente accertata edichiarata nel dispositivo, con cui sono ordinate, secondo i casi, lacancellazione totale o parziale, la ripristinazione, la rinnovazione o lariforma di esso (comma 2).3.Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo neisoli confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo svolto l’agentedella riscossione attività difensiva.Il contribuente è condannato a pagare, in favore dell’Agenzia delleEntrate, la somma di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., liquidata indispositivo, oltre che la somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. infavore della cassa delle ammende, anch’essa liquidata in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.r.g. n. 6531/2022 a.c. 6/3/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6531/2022Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 13207/2026Data pubblicazione 07/05/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaseicento a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euroduemilaottocento ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro cinquecento, ai sensi dell’art. 96 quartocomma, cod. proc. civ..Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6531/2022 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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