CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ana n. 434/2025, depositata il 4/4/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14323/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 15445/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenziadelle Entrate alla sua istanza di rimborso conseguente al riconoscimentodell’esenzione IRPEF ex art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016.2. La CGT di primo grado di Pisa accolse il ricorso, sul presupposto chel’ambito di applicazione della norma invocata non contenga unalimitazione alle pensioni privilegiate, riguardando, invece, in generale itrattamenti pensionistici spettanti alle cd. vittime del dovere.3. La CGT di secondo grado della Toscana rigettò l’appellodell’Amministrazione, compensando le spese tra le parti.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso (contenente unmotivo di ricorso incidentale) ed ha altresì depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.5. In data 24/2/2026 l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto dirinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Successivamente, il 3/3/2026, ilricorrente ha depositato dichiarazione di mancata adesione alla rinunciadella controparte, insistendo per la condanna di quest’ultima alla refusionedelle spese del presente giudizio nonché nel ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, della l. n.232/2016; dell’art. 2, commi 5 e 6, della l. n. 407/1998; dell’art. 3,comma 2, della l. n. 206/2004; dell’art. 14 disp. prel. c.c., in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.3. Non v’è luogo ad esaminare i suddetti motivi, stante la rinuncia alricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate. Alla rinuncia non può, peraltro,farsi seguire la declaratoria di estinzione del giudizio, in considerazionedella necessità di pronunciarsi sul ricorso incidentale. Il ricorso principaleNumero registro generale 14323/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 15445/2026Data pubblicazione 20/05/2026deve conseguentemente dichiararsi inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse ad agire.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura lastatuizione di compensazione delle spese processuali di secondo grado inquanto “al momento della proposizione del ricorso in appello da partedell’Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) vi era già un orientamentoconsolidato della giurisprudenza di merito sulla spettanza del beneficiofiscale a tutte le tipologie di trattamento pensionistico in godimento deisoggetti riconosciuti vittime del dovere/equiparati (…), confermato dallagiurisprudenza sia di legittimità che di merito ad essa successiva, almomento della decisione del giudizio di appello” (pag. 11 delcontroricorso). L’illustrazione del motivo si chiude con la richiesta di“riforma del capo di sentenza impugnato, chiedendo la liquidazione, exD.M. 147/2022, di € 9.726,70 per il giudizio di primo grado ed €11.176,00 per il giudizio di appello, secondo nota spese allegata” (pag. 12del controricorso). Il thema decidendum introdotto dal ricorso incidentaleè, peraltro, limitato alle spese del secondo grado di giudizio, essendo lastatuizione di compensazione del giudice di prime cure passata ingiudicato, in quanto non fatta oggetto di rituale appello incidentale.Occorre premettere, in linea generale, che “nel processo tributario, lacompensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs.n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n.156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi edeccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche oerronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità” (Cass., n. 9312/2024). [OSCURATO:PERSONA] altresì affermato che “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensidell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientral'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epocaNumero registro generale 14323/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 15445/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'introduzione della causa” (Cass., n. 6901/2025); e ancora che “l'art.92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permettela compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi edeccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausolagenerale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contestostorico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacementedeterminabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte delgiudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, inquanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettivaopinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse datain giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomodi un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile allaconsiderazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere ingiudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite èstata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato originealle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinataeffettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (Cass., n.7992/2022 e Cass., n. 1418/2026).Nel caso di specie, la compensazione è stata motivata dai giudici disecondo grado con riferimento a un “contesto giurisprudenziale, pur (…)ormai chiaramente orientato, [ma] non (…) del tutto consolidato”. Talemotivazione non pare illogica, dal momento che la giurisprudenzafavorevole all’orientamento propugnato dal controricorrente (citata a pag.11 del controricorso) è rappresentata da tre pronunce di meritosostanzialmente coeve all’introduzione del processo d’appello e da ulterioripronunce (anche di legittimità) successive a tale torno temporale (laprima sentenza di legittimità massimata è la n. 4873/2025, che sirichiama ad alcune pronunce - non massimate - del 2024, segnatamentele nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 29/05/2024). La statuizione dicompensazione appare, dunque, legittima espressione della discrezionalitàNumero registro generale 14323/2025Numero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 15445/2026Data pubblicazione 20/05/2026del giudice di merito, in considerazione dell’assenza di un consolidatoorientamento giurisprudenziale, dotato di rilevanza nomofilattica, almomento dell’introduzione del giudizio de quo.5. Venendo alla regolamentazione delle spese del presenteprocedimento, non essendo stata accettata la rinuncia al ricorso, “spettaal giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - lespese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite dinon far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta”(Cass., n. 30148/2025). Ebbene, tenuto conto dell’esito del ricorsoincidentale, è possibile pervenire alla compensazione delle spese persoccombenza reciproca. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza diinteresse;rigetta il ricorso incidentale;compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso incidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]