CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/10/2020 del Tribunale di Rieti, che l'aveva condannata per il reato di truffa, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta tempestività della querela, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine della corretta individuazione del dies a quo per la proposizione della querela e conseguentemente della tempestività della stessa; considerato, altresì, che la questione viene dedotta sulla base di preteso vizio di motivazione sulla valutazione dei fatti, che sposta il motivo su valutazioni di merito che non sono scrutinabílí in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente