CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42316/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Catania del 6/7/2020, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e rideterminando la pena. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a suffragare una alternativa e non consentita valutazione di merito, inerente alle attenuanti generiche, a fronte del diniego non arbitrariamente fondato dalla Corte sia sulla connotazione della condotta sia sul dato assorbente costituito dalla negativa personalità del ricorrente, attestata dai plurimi precedenti. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]