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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 33331/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28152/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al la via Catone n. 15; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente - Oggetto: 20– 281 52 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Toscana – Firenze n. 745 / 1 7 /20 1 5 pronunciata il 16 aprile 201 5 e depositata il 22 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Che con atto di rinuncia al ricorso depositato il 17 luglio 2023 , il patrono della contribuente ha fatto noto aver definito con procedura agevolatai carichi esattivi di cui è lite, senza produrre documentazione al riguardo,ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, peraltro, la rinuncia non risulta notificata al patrono erariale, ma non di meno produce l’attestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’azione, donde il ricorso diviene inammissibile e tale va dichiarato(Cass. 22/05/2019, n 13923 ) .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28152/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al la via Catone n. 15; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente - Oggetto: 20– 281 52 - 20 15 – 2 6 /10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Toscana – Firenze n. 745 / 1 7 /20 1 5 pronunciata il 16 aprile 201 5 e depositata il 22 aprile 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 6 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Che con atto di rinuncia al ricorso depositato il 17 luglio 2023 , il patrono della contribuente ha fatto noto aver definito con procedura agevolatai carichi esattivi di cui è lite, senza produrre documentazione al riguardo,ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, peraltro, la rinuncia non risulta notificata al patrono erariale, ma non di meno produce l’attestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’azione, donde il ricorso diviene inammissibile e tale va dichiarato(Cass. 22/05/2019, n 13923 ) . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto. C
Sentenza Cassazione n. 33331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris