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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22488/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, oltre che generici, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego della causa di non punibilità di cui si discute alla luce sia della spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputata con il porre in essere la condotta contestata, sia delle gravi e consistenti conseguenze derivate al soggetto sostituito dall'attivazione di un falso contratto di fornitura dell'energia elettrica a suo nome); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigli estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna inflittale, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2015, in danno di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, volti a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, oltre che generici, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego della causa di non punibilità di cui si discute alla luce sia della spiccata propensione a delinquere dimostrata dall'imputata con il porre in essere la condotta contestata, sia delle gravi e consistenti conseguenze derivate al soggetto sostituito dall'attivazione di un falso contratto di fornitura dell'energia elettrica a suo nome); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigli estensore