CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 12582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'assise d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in data 10 marzo 2025 dalla Corte di Assise d’Appello di Catanzaro – quale giudicedella esecuzione - con cui è stata determinata in anni uno la durata dell’isolamento diurno.La decisione è stata emessa a seguito di udienza camerale partecipata tenuta inriferimento alla domanda del Procuratore Generale (posteriore alla emissione del nuovoordine di esecuzione pene concorrenti del 16 dicembre 2024).Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e difetto dimotivazione in riferimento al nuovo provvedimento di cumulo. Si sostiene che la illegittimitàdi un precedente decreto esecutivo (nel cui ambito era stata computata la pena anche inrapporto ad alcune contestazioni non approdate a condanna definitiva) renda illegittimoanche quello emesso ‘a rettifica’ in data 16 dicembre 2024. Vi sono effetti pregiudizievoli chenon possono ritenersi sanati.Al secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento alla omessa – in tesi – argomentazione circa l’entità (un anno)dell’isolamento diurno.Al terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazionein riferimento a quanto accaduto in cognizione (sentenza divenuta definitiva il 30.11.2021) .Secondo la prospettiva difensiva la pena inflitta con la sentenza in esame non poteva esserequella dell’ergastolo in ragione dell’avvenuto annullamento di alcuni reati satellite. Lavicenda, rubricata come violazione del principio del divieto di reformatio in peius era stataevidenziata in termini di ‘pena illegale’, ma il giudice dell’esecuzione non avrebbe compresogli esatti termini della doglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Primo motivo: la doglianza è manifestamente erronea, atteso che tra i diversiprovvedimenti di cumulo emessi dal PM non vi è alcun nesso di dipendenza logico-giuridica.Se vi è stato (ma sul punto il ricorso è del tutto generico) un periodo di detenzione sine tituloil soggetto che lo ha subito può proporre il rimedio indennitario ai sensi dell’art. 314cod.proc.pen. .Secondo motivo: la doglianza è manifestamente infondata, atteso che il giudice dellaesecuzione indica espressamente i parametri fattuali che hanno inciso sulla commisurazionedell’isolamento diurno.Terzo motivo: la doglianza è del tutto eccentrica posto che il giudice della esecuzioneha preso atto della avvenuta determinazione della pena in sede di cognizione (ed in viadefinitiva) in quella dell’ergastolo e il giudizio esecutivo non può avere alcuna anomalafunzione di rimedio ad eventuali violazioni processuali avvenute in sede di cognizione(violazioni che peraltro sono meramente ipotizzate ma non dimostrate dal ricorrente).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]