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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 19964/2026

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provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal ricorrente ritenendo che, con l’impugnazioneproposta, l’imputato non si fosse confrontato con le ragioni addotte dal Tribunalea sostegno della sua decisione.2.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo, sotto il profilo della violazionedi legge, che la Corte avrebbe pretermesso ogni valutazione in ordine allespecifiche censure sollevate con l’atto d’appello, con il quale, contrariamente aquanto ritenuto dalla Corte territoriale, era stato specificamente dedotto, da uncanto, l’illogicità di una condotta di sottrazione della documentazione contabile afronte di una regolare denuncia di furto e, con essa, la mancanza di un’intenzionefraudolenta, dall’altro, in via subordinata, la riqualificazione dei fatti contestati nelmeno grave reato di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va opportunamente premesso che il vaglio di ammissibilità dell’appellospecifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisioneimpugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono laprospettazione difensiva (Sez. 1, n. 40681 del 04/07/2023).

Cosicché, se l'attoindividua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello,enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnatae precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto delladiversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, il giudicedell’impugnazione, deve necessariamente valutare l’impugnazione nel merito, nonpotendosi fermare, in limine litis, alla mera valutazione d’inammissibilità (Sez. 5,n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778), non potendosi estendere ilsindacato sull’ammissibilità dell’impugnazione - a differenza di quanto accade nelgiudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifestainfondatezza dei motivi stessi (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017,Galtelli, Rv. 268823).3.

Ciò considerato, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilitàdell’appello perché la difesa non si sarebbe confrontata con le argomentazioniofferte in primo grado.

E, in linea di principio, alla luce di quanto in precedenzaosservato, la decisione è corretta: il requisito, previsto a pena di inammissibilità,dell'enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione ha una dimensioneintrinseca (puntuale e autonoma individuazione delle ragioni di censura,desumibile dal contenuto argomentativo del motivo stesso) e una dimensioneestrinseca, la necessaria correlazione alle ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato.

Sicché l'appello, al pari del ricorso per cassazione, èinammissibile per difetto di specificità dei motivi non solo quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto odi diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ma anche quando i motivid’impugnazione non si confrontano con le argomentazioni offerte nella decisioneimpugnata.Ma, in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, l’appello indica chiaramente i punti censurati della sentenzaimpugnata (la ritenuta condotta di sottrazione della documentazione contabile e,parallelamente, la conseguente qualificazione dei fatti) e le ragioni sottese allaprospettazione difensiva (la presentazione di una denuncia di furto, le dichiarazionirese al curatore, la mancanza di prova in ordine alla pregressa tenuta dellacontabilità).A fronte di tale prospettazione, ribadire l’inattendibilità della denuncia di furtoe l’esistenza di una complessiva condotta volontaria di occultamento (comeritenuto dalla Corte territoriale a giustificazione del provvedimentod’inammissibilità) significa, in realtà, non fermarsi alla valutazione dei contenutiformali dell’atto d’impugnazione (direzione specifica delle critiche ed esposizionedei motivi in diritto e in fatto), ma valutare la fondatezza dei motivi stessi.E tanto, per come si è detto, è estraneo alle attribuzioni proprie della Corted’appello.4.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata annullata,senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello diBologna per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli attialla Corte d’appello di Bologna per il giudizio.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Bologna, con l’ordinanza impugnata, ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal ricorrente ritenendo che, con l’impugnazioneproposta, l’imputato non si fosse confrontato con le ragioni addotte dal Tribunalea sostegno della sua decisione.2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo, sotto il profilo della violazionedi legge, che la Corte avrebbe pretermesso ogni valutazione in ordine allespecifiche censure sollevate con l’atto d’appello, con il quale, contrariamente aquanto ritenuto dalla Corte territoriale, era stato specificamente dedotto, da uncanto, l’illogicità di una condotta di sottrazione della documentazione contabile afronte di una regolare denuncia di furto e, con essa, la mancanza di un’intenzionefraudolenta, dall’altro, in via subordinata, la riqualificazione dei fatti contestati nelmeno grave reato di bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va opportunamente premesso che il vaglio di ammissibilità dell’appellospecifica delle critiche (commisurata alle argomentazioni esposte nella decisioneimpugnata) e dalla esposizione dei motivi in diritto e in fatto che sostengono laprospettazione difensiva (Sez. 1, n. 40681 del 04/07/2023). Cosicché, se l'attoindividua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello,enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnatae precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto delladiversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, il giudicedell’impugnazione, deve necessariamente valutare l’impugnazione nel merito, nonpotendosi fermare, in limine litis, alla mera valutazione d’inammissibilità (Sez. 5,n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778), non potendosi estendere ilsindacato sull’ammissibilità dell’impugnazione - a differenza di quanto accade nelgiudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifestainfondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017,Galtelli, Rv. 268823).3. Ciò considerato, la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilitàdell’appello perché la difesa non si sarebbe confrontata con le argomentazioniofferte in primo grado. E, in linea di principio, alla luce di quanto in precedenzaosservato, la decisione è corretta: il requisito, previsto a pena di inammissibilità,dell'enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione ha una dimensioneintrinseca (puntuale e autonoma individuazione delle ragioni di censura,desumibile dal contenuto argomentativo del motivo stesso) e una dimensioneestrinseca, la necessaria correlazione alle ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato. Sicché l'appello, al pari del ricorso per cassazione, èinammissibile per difetto di specificità dei motivi non solo quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto odi diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ma anche quando i motivid’impugnazione non si confrontano con le argomentazioni offerte nella decisioneimpugnata.Ma, in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, l’appello indica chiaramente i punti censurati della sentenzaimpugnata (la ritenuta condotta di sottrazione della documentazione contabile e,parallelamente, la conseguente qualificazione dei fatti) e le ragioni sottese allaprospettazione difensiva (la presentazione di una denuncia di furto, le dichiarazionirese al curatore, la mancanza di prova in ordine alla pregressa tenuta dellacontabilità).A fronte di tale prospettazione, ribadire l’inattendibilità della denuncia di furtoe l’esistenza di una complessiva condotta volontaria di occultamento (comeritenuto dalla Corte territoriale a giustificazione del provvedimentod’inammissibilità) significa, in realtà, non fermarsi alla valutazione dei contenutiformali dell’atto d’impugnazione (direzione specifica delle critiche ed esposizionedei motivi in diritto e in fatto), ma valutare la fondatezza dei motivi stessi.E tanto, per come si è detto, è estraneo alle attribuzioni proprie della Corted’appello.4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata annullata,senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello diBologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli attialla Corte d’appello di Bologna per il giudizio.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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