CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21758/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. in relazione alla pena della multa di mille euro inflitta per il delitto di invasione di terreno, è manifestamente infondato in quanto dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato emergono diversi precedenti penali che giustificano la decisione della Corte, che ha negato la sospensione condizionale in ragione del suo comportamento e dei precedenti penali riportati nel certificato penale a carico dell'imputato ( e non di altro soggetto, come dedotto in ricorso); rilevato che la memoria trasmessa in data 2 maggio con cui si espongono motivi aggiunti è sottoscritta soltanto dall'imputato ed è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi