CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale monocratico di Palermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 4 marzo 2021, con cui il Giudice di pace di Palermo lo aveva condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa per il reato cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Osservava il giudicante che, ai sensi dell'art. 37, d.igs. n. 274 del 2000, l'imputato avrebbe potuto proporre appello avverso la sentenza del Giudice di pace che applicava la pena pecuniaria solo impugnando anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno; nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento di primo grado non conteneva alcuna statuizione sul punto, sicché il BOATENG non sarebbe stato legittimato ad impugnarlo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti quattro motivi. 2.1. Erronea applicazione degli artt. 37, d.lgs. 274/2000, 574 cod. proc. pen. e 14, d.lgs. 286/1998, in relazione all'appellabilità delle sentenze rese dal Giudice di pace. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato, senza considerare che il più recente, nonché prevalente, indirizzo interpretativo ammetteva l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile; ciò in quanto, per un'interpretazione sistematica degli artt. 37, d.lgs. 274/2000 e 574, comma 4, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza relativi alla responsabilità penale estendeva i suoi effetti anche ai punti relativi al risarcimento del danno. 2.2. Erronea applicazione degli artt. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e all'attribuzione allo stesso della condotta contestata. Ad avviso della difesa, le risultanze istruttorie non avrebbero consentito di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato, rispetto all'identificazione del quale non sarebbe emerso alcun riscontro preciso, non essendo stato nemmeno richiamato il relativo CUI. 2.3. Erronea applicazione degli artt. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, 43 cod. peri, e 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice contestata. Si censura come erronea ed illogica l'affermazione del Giudice di pace, implicitamente avallata dal Tribunale, secondo cui l'imputato sarebbe stato consapevole di non ottemperare all'ordine del Questore senza giustificato motivo. Sul punto, la difesa richiama la giurisprudenza secondo cui, pur avendo lo straniero l'onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili dal giudice, spetterebbe comunque a quest'ultimo il dovere di rilevare l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza d Ila norma penale, senza che sussista alcun onere probatorio in capo all'imputato in ordine alla sussistenza di un giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato. Pertanto, i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere il BOATENG perché il fatto non costituisce reato. 2.4. Erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 e vizio di motivazione in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con l'ultimo motivo di ricorso, si duole il ricorrente che il Tribunale abbia negato le circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite senza fornire un'adeguata motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa, rileva la Corte che, con la sentenza in data 4 marzo 2021, il Giudice di pace di Palermo aveva condannato l'imputato alla sola pena della multa (C 10.000,00), ma non al risarcimento del danno, sicché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, detta decisione non sarebbe stata appellabile, ma impugnabile solo con ricorso per cassazione. Una volta proposto appello da parte di BOATENG, il Tribunale investito avrebbe dovuto astenersi dal decidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Deve, pertanto, ribadirsi il consolidato principio giurisprudenziale, enunciato da questa Corte, in forza del quale deve essere annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che - come nel caso di specie - si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 5, n. 13905 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 269597; Sez. 7, n. 15321 del 6/6/2016, Boggione, Rv. 269696; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico e altro, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/9/2000, P.G. in proc. Contena, Rv. 217738). In applicazione del ricordato principio, la sentenza resa in data 9 marzo 2022 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica deve essere annullata senza rinvio e l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la decisione del Giudice di pace di Palermo in data 4 marzo 2021 deve essere qualificata come ricorso per cassazione. 2. In virtù della operata riqualificazione, l'atto d'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore abilitato all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287). Tuttavia, nel caso di specie, l'appello, riqualificato come ricorso per cassazione, risulta proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d'ufficio dell'imputato, in data 11 maggio 2021, quando il predetto legale non era munito della necessaria abilitazione, avendola conseguita solo successivamente (dal sito internet del CNF, fonte aperta, risulta iscritto all'albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori a partire dal 16 dicembre 2022). 3. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome riqualificato, per difetto di legittimazione del difensore, con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palermo in data 9 marzo 2022. Qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Palermo in data 4 marzo 2021, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in