Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33934/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa a seguito di udienza camerale, il Giudice per le Indagini del Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri in ordine al delitto di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Pescara il 27 novembre 2019, e ha ordinato la formulazione della imputazione entro dieci giorni dalla restituzione degli atti.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, ai mezzo dei difensori, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 127 e 409 cod. proc. pen. per essere stato violato il diritto al contraddittorio.

Il ricorrente rappresenta che prima della fissazione dell'udienza camerale il difensore aveva depositato una memoria con cui aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per non essere stata presentata tramite il portale telematico e ulteriore memoria con cui aveva evidenziato profili ulteriori di inammissibilità: ciò nonostante il G.I.P. con l'ordinanza impugnata aveva dato atto di aver valutato la richiesta di archiviazione e le opposizioni, ma non anche le memorie su indicate, con cui, fra l'altro, si era evidenziata la necessità di operare il giudizio controfattuale.

In altri termini, il G.I.P. avrebbe valutato solo la tesi difensiva delle persone offese e non anche gli elementi procedimentali e sostanziali offerti dalla difesa dell'indagato.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'indagato ha presentato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, a scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 410 c.p.p., ha rigettato la richiesta di archiviazione, ordinando la restituzione degli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione.

Il provvedimento emesso non è suscettibile di impugnazione (ex, plurimis, Sez.3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv.277051).i Sono, invero, impugnabili, e solo per particolari casi di nullità, unicamente le decisioni che dispongono l'archiviazione.

In particolare, prima della riforma operata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale.

L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge n. 103/2007, che ha introdotto l'art. 410 bis cod. proc. pen.: secondo tale disposizione l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ovvero: - avverso l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen.; - avverso il decreto di archiviazione, nell'ipotesi in cui sia mancato l'avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto di volerne essere informata, e, a prescindere da tale richiesta, nei casi di omesso avviso nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo; - avverso il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini; - avverso il decreto di archiviazione emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione della persona offesa (fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell'opposizione); - avverso il decreto di archiviazione nel caso di mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen., introdotto dal d.

Igs. n. 28 del 2015.

Dunque, la novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, accomunate dalla violazione di talune prerogative processuali riconosciute alla persona offesa e, in un caso, anche all'indagato, ovvero nell'ipotesi in cui a quest'ultimo non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

La riforma, dunque, ha confermato la mancata previsione di un rimedio impugnatorio avverso le ipotesi in cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia stata disattesa dal giudice per le indagini preliminari, già ribadita da orientamento consolidato della Corte di legittimità (Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Ciciulla, Rv. 266838, Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010, Campari, Rv. 246987 e Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578), secondo cui non è impugnabile (all'epoca con il ricorso per cassazione, oggi con il reclamo al tribunale) il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di impugnare esclusivamente l'ordinanza di archiviazione e solo per vizi procedurali (e oggi anche il decreto di archiviazione, nei casi limitati prima indicati). 7.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Deciso in Roma il 8 giugno 2023.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa a seguito di udienza camerale, il Giudice per le Indagini del Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri in ordine al delitto di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Pescara il 27 novembre 2019, e ha ordinato la formulazione della imputazione entro dieci giorni dalla restituzione degli atti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, ai mezzo dei difensori, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 127 e 409 cod. proc. pen. per essere stato violato il diritto al contraddittorio. Il ricorrente rappresenta che prima della fissazione dell'udienza camerale il difensore aveva depositato una memoria con cui aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per non essere stata presentata tramite il portale telematico e ulteriore memoria con cui aveva evidenziato profili ulteriori di inammissibilità: ciò nonostante il G.I.P. con l'ordinanza impugnata aveva dato atto di aver valutato la richiesta di archiviazione e le opposizioni, ma non anche le memorie su indicate, con cui, fra l'altro, si era evidenziata la necessità di operare il giudizio controfattuale. In altri termini, il G.I.P. avrebbe valutato solo la tesi difensiva delle persone offese e non anche gli elementi procedimentali e sostanziali offerti dalla difesa dell'indagato. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'indagato ha presentato memoria di replica con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, a scioglimento della riserva formulata nel corso dell'udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 410 c.p.p., ha rigettato la richiesta di archiviazione, ordinando la restituzione degli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione. Il provvedimento emesso non è suscettibile di impugnazione (ex, plurimis, Sez.3, n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv.277051).i Sono, invero, impugnabili, e solo per particolari casi di nullità, unicamente le decisioni che dispongono l'archiviazione. In particolare, prima della riforma operata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale. L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge n. 103/2007, che ha introdotto l'art. 410 bis cod. proc. pen.: secondo tale disposizione l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ovvero: - avverso l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen.; - avverso il decreto di archiviazione, nell'ipotesi in cui sia mancato l'avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto di volerne essere informata, e, a prescindere da tale richiesta, nei casi di omesso avviso nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo; - avverso il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini; - avverso il decreto di archiviazione emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione della persona offesa (fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell'opposizione); - avverso il decreto di archiviazione nel caso di mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 28 del 2015. Dunque, la novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, accomunate dalla violazione di talune prerogative processuali riconosciute alla persona offesa e, in un caso, anche all'indagato, ovvero nell'ipotesi in cui a quest'ultimo non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. La riforma, dunque, ha confermato la mancata previsione di un rimedio impugnatorio avverso le ipotesi in cui la richiesta di archiviazione del pubblico ministero sia stata disattesa dal giudice per le indagini preliminari, già ribadita da orientamento consolidato della Corte di legittimità (Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Ciciulla, Rv. 266838, Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010, Campari, Rv. 246987 e Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578), secondo cui non è impugnabile (all'epoca con il ricorso per cassazione, oggi con il reclamo al tribunale) il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di impugnare esclusivamente l'ordinanza di archiviazione e solo per vizi procedurali (e oggi anche il decreto di archiviazione, nei casi limitati prima indicati). 7.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Deciso in Roma il 8 giugno 2023. Il
Sentenza Cassazione n. 33934/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris