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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20114/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1584 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 111/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 2913/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/20261.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuNnumceiaro ddi rai ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026primo grado di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] voltoa conseguire l’assegno sociale, non essendo stata ritenutadimostrata la sussistenza del requisito reddituale richiesto dallalegge (ex art. 3 co.6 L.335/95) sulla base di una dichiarazionesostitutiva di atto notorio a cui il ricorrente collegava carattereindiziario unitamente alla certificazione di Agenzia delle Entratesulla sussistenza dei requisiti reddituali dal gennaio 2016.Il tribunale aveva ritenuto, in particolare, che la dichiarazionesostitutiva di atto notorio non fosse idonea a comprovare ilpossesso dei requisiti di carattere reddituale per il godimentodella richiesta prestazione, trattandosi di atto preveniente dallaparte stessa, avente efficacia certificatoria e probatoria nei soliconfronti della [OSCURATO:PERSONA]; richiamava alriguardo SS.UU. 10153/2010 sulla mancanza di efficaciaprobatoria della dichiarazione sostitutiva nel giudizio civile.La Corte territoriale ha precisato, inoltre, che la prova non puòderivare da dichiarazioni di parte, che possono valere comeprincipio di prova per l’attivazione dei poteri officiosi ex art. 437II co. c.p.c.; quanto al certificato dell’Agenzia delle Entrate, essoera stato prodotto soltanto in grado di appello, tardivamentetrattandosi di circostanze già deducibili e dimostrabili in primogrado; peraltro, trattasi di certificazione relativa all’anno 2015,anno di presentazione della domanda amministrativa, afferentea un reddito superiore alla soglia prevista per il godimentodell’assegno sociale.

Tale documento non aveva alcun valoreprobatorio né il giudice può attivare poteri officiosi per la suaacquisizione perché la parte non può far derivare elementi diNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026prova a sé favorevoli, ai fini del soddisfacimento deNllu’moenroe dri era ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026probatorio, da proprie dichiarazioni (come da ord. n.547/2015).2.

Avverso la pronuncia di rigetto, ricorre per cassazione ilrichiedente, affidandosi ad un motivo, illustrato da successivamemoria, a cui INPS resiste con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del26 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente, premesso di essere socio accomandante di s.a.s.da cui non percepiva utili e che non era stato superato il limitereddituale di € 5.830,76, richiamata la pronuncia del tribunalesecondo la quale il richiedente ha l’onere di dimostrare ilpossesso del requisito reddituale in base a criteri rigorosi,rammenta, riportando il contenuto del proprio atto di appello,che alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non puònegarsi valore indiziario nel giudizio civile nel quale è parte incausa la stessa p.a., tanto più quando essa concerna la provanegativa di aver superato, in un determinato periodo, un certolimite di reddito.

Ritiene l’ammissibilità di prove atipiche nonsmentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo, erileva che da un lato l’INPS non ha fornito alcuna prova di redditiostativi alla prestazione richiesta e che dalla certificazionedell’Agenzia delle Entrate del 10/7/2018 si evince chedall’1/1/16 il suo reddito è stato inferiore al limite previsto perlegge ai fini dell’assegno sociale.

Deduce quindi, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 437 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza per error in procedendo, avendo la Corted’appello ritenuto di non poter ammettere la certificazioneNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026proveniente dall’Agenzia delle Entrate quale nuovo docuNummeeron dti ora ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026in appello ammissibile nel caso in cui esso abbia specialeefficacia dimostrativa e sia ritenuto indispensabile ai fini deldecidere (cfr. Cass. 26257/2021); osserva che, per la ricercadella verità materiale, è ammesso ricorrere al potere d’ufficio exart. 437 co.2 c.p.c. (all’uopo richiama le pronunce dellaSuprema Corte S.U. n.8202/2005, e sent. n.10878/21, n.10790/17), che non ricorrono preclusioni e che è indispensabileciò che elimina ogni incertezza.

Trattasi, poi, in concreto, di undocumento decisivo perché da esso si evince che il reddito delricorrente a partire dal 2016 è inferiore al limite di legge perl’assegno sociale (nel 2016 il limite era di € 5.824,91 e dallacertificazione dell’Agenzia delle Entrate risulta che per il 2016 ilreddito era stato pari ad € 1.900).

Conclude per l’ammissibilitàdell’acquisizione, in appello, del documento indispensabile noncontrastando con esigenze di concentrazione e immediatezza.2.

Nel controricorso l’INPS evidenzia che le censure sollevate dalricorrente sono generiche e apodittiche; e che in realtà si vertein una critica all’iter motivazionale; per l’Istituto, la Corted’appello si era attenuta ai principi sulle preclusioni in appello el’efficacia dimostrativa dei documenti prodotti, evidenziando cheera stato compiuto un accertamento di fatto congruamentemotivato.3.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.4.

Preliminarmente va osservato, come ribadito di recente inord. n.30744/25, che, in rito del lavoro, nel giudizio di appellovige la disposizione dell’art. 437 secondo comma c.p.c. a mentedel quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo che ilcollegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini dellaNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026decisione della causa.

In tale ambito processuale, il sNiusmteerom di ara ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato allaesigenza della ricerca della “verità materiale”, nei poteri officiosidel giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di provaanche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini delladecisione (Cass. ord. 22371/21).

Occorre quindi precisare ilcontenuto della indispensabilità: nel rito del lavoro, affermaCass. ord. n.16358/24, costituisce prova nuova indispensabile,ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idoneaad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzionefattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola oconfermandola senza lasciare margini di dubbio oppureprovando quel che era rimasto non dimostrato o nonsufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che laparte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altracausa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.5.

L’esigenza di rimozione della possibile incertezza deve,inoltre, coniugarsi con thema probandum, in quanto taledovendosi rapportare con l’oggetto della controversia, in lineacon la domanda ed in relazione con lo sviluppo probatorio comegià emergente ex actis.

Invero, da un lato, il giudice ha il poteredovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei asuperare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti edecisivi per la definizione della lite, ma gli elementi probatoricosì acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattualediversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto delprincipio della domanda (cfr. Cass. Sent. 21410/19), dall’altro,l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può maiessere volta a superare gli effetti derivanti da una tardivarichiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenzaNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di pNaurmteero, dii nra ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto, come osservato da Cass. ord. n.23605/2020, l'art. 421c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivocon le esigenze di ricerca della verità materiale qualecaratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio deipoteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano giàsignificativi dati di indagine, al fine di superare lo stato diincertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte.

Neconsegue che tale potere non può tradursi in una pura esemplice rimessione in termini del convenuto, in totale assenzadi fatti quantomeno indiziari che consentano al giudicanteun'attività di integrazione degli elementi delibatori giàritualmente acquisiti.6.

Il giudice deve cioè vagliare l'ammissibilità di nuovidocumenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza deglistessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione,valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto althema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assuntodall'intero processo (cfr. Cass. ord. n.7883/19) e, dovendosicontemperare il principio dispositivo con quello di ricerca dellaverità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodottitempestivamente -qualora li ritenga indispensabili ai fini delladecisione- anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosidi cui all'art. 437 c.p.c. (Cass. sent. 22907/2024).7.

Orbene, riguardo al solco già tracciato con le allegazioni delprimo grado di giudizio, va osservato che l’autocertificazione, acui il ricorrente non contesta l’attribuzione di valore indiziario,costituisce un principio di prova che giustifica unapprofondimento istruttorio officioso, «ne consegue che, ove ladichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primoNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026grado, è ammissibile la produzione in appello di documenNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026probatoria relativa al predetto requisito»; di tanto dà atto lasentenza n. 5471/2023 di questa Corte che, richiamando altreprecedenti pronunce (sent. n. 27173/2011 e n. 18772/2014) haprecisato che, pur non costituendo la dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà -prevista dalla legge allo scopo divelocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dalprodurre un documento o una certificazione pubblica-, provadella verità del suo contenuto, essendo semplicemente unindizio valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti, e nonassumendo valore probatorio nel senso che non può essereposta a fondamento della decisione (Cass. Sez.

L. n.24564 del01/12/2016), «ciò tuttavia non esclude che essa possa essereutilizzata dal giudice di merito nella sua realtà fenomenica,come "documento" idoneo a sollecitare il suo potere ufficioso.In altri termini, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàpuò costituire nella valutazione del giudice di merito,insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova(la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integratoda ulteriori acquisizioni processuali attraverso l'esercizio delpotere del giudice previsto dagli art. 421 e 437 c.p.c. (sullavalenza probatoria dell'autocertificazione quale "argomento diprova", v.

Cass. 1° aprile 2014, n. 7529; con riguardo alprocesso tributario, v.

Cass. 30 settembre 2011, n.20028; Cass.5 settembre 2014, n.18772; Cass., 19 ottobre 2015, n.21153)».7.1 - Nel prosieguo motivazionale, la citata sentenza n.5471/2023, enunciando affermazioni di principio pianamenteaderenti alla questione sollevata nel caso in esame, argomentanel senso che «Per altro verso, il deposito in appello diNumero registro generale 18148/2022documenti non prodotti in prime cure non è oggetto dNi umero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 20114/2026preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello,Data pubblicazione 16/06/2026nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., puòsempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove liritenga indispensabili al fine della decisione.

D'altra parte è benericordare che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 8202 del20.4.2005) hanno già chiarito che nel rito del lavoro il rigorososistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato allaesigenza della ricerca della "verità materiale", cui èdoverosamente funzionalizzato il rito stesso, teso a garantireuna tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nelgiudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio delgiudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, aisensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., oveessi siano indispensabili ai fini della decisione della causa,poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fattiallegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito delcontraddittorio delle parti stesse.

Né elementi di giudizio diversipossono trarsi da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 547 del 15/01/2015(Rv. 634096 - 01) e Sez.

L, Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018(Rv. 647523 - 01), posto che in quella sede l'esclusionedell'approfondimento probatorio si ricollegava alla mancataallegazione del fatto da provare.

Ciò posto, nella fattispeciel'autocertificazione dei redditi era entrata a far parte delcontraddittorio, essendo stata regolarmente prodotta sin daldeposito del ricorso introduttivo del giudizio, tanto che adintegrazione della stessa la ricorrente aveva successivamenteprodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate, per cui ilcorredo documentale così formatosi consentiva alla Corted'appello di ammettere l'ulteriore documentazione redditualeaggiornata, sulla base della quale veniva definitivamenteNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026ritenuto sussistente il requisito in esame.

Può dunque affeNurmerao rdis rai ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026che nelle controversie assistenziali la dichiarazione sostitutiva didi diversa previsione di legge, valore probatorio e tuttavia lapresenza di tale dichiarazione in atti consente al giudice unapprofondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, secondocomma, cod. proc. civ. (da esercitarsi pur sempre conriferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo aseguito del contraddittorio delle parti stesse); pertanto, ove ladichiarazione sostitutiva relativa al reddito sia versata in atti, inquanto allegata al ricorso di primo grado, è ammissibile laproduzione in appello di documentazione probatoria relativa alcd. requisito reddituale (nella specie, un certificato dell'Agenziadelle Entrate).»8.

Gli argomenti sono stati richiamati in un caso analogo nellarecente pronuncia di questa Corte resa con ord. n. 5075/2026.Nella fattispecie, a fronte dell’allegazione nell’atto introduttivodella sussistenza dei requisiti reddituali, l'autocertificazione deiredditi, puntualmente richiamata nel ricorso, era entrata a farparte del contraddittorio, essendo stata regolarmente prodottasin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primogrado, e ad integrazione della stessa la parte ricorrente avevasuccessivamente prodotto certificazione dell'Agenzia delleEntrate, per cui il corredo documentale, così formatosi, avrebbe,in ipotesi, consentito alla Corte d'appello di valutare l’eventualeammissione dell’ulteriore documentazione redditualeaggiornata, sulla base della quale avrebbe potuto esseredefinitivamente ritenuto sussistente il requisito in esame.9.

La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi di fontenormativa e giurisprudenziale, escludendo, già in astratto, alcunNumero registro generale 18148/2022valore dimostrativo alla dichiarazione sostitutiva e, “pur a volerN umero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026di notorietà”, ha negando che tale atto potesse ritenersielemento idoneo a sollecitare l’attivazione dei poteri officiosi,ritenendo rilevante la tardività della proposizione in appello delcertificato reddituale dell’Agenzia delle Entrate, senza tenerconto della possibilità di approfondimento istruttorio a seguitodella valorizzazione dell’iniziale autocertificazione comeargomento di prova, nel senso sopra richiamato.10.

Pertanto, entrambe le censure ai sensi del n. 3 e n. 4 dell’art.360 c.p.c. sono meritevoli di accoglimento; la pronunciaimpugnata, che non ha seguito gli enunciati principi, va cassata;si dispone, quindi, il rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, per nuovo esame della vicenda,unitamente alla determinazione delle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Così deciso in Roma all’esito della Camera di consiglio dellaQuarta Sezione Civile, il 26 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1584 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 111/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 2913/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/20261. La Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuNnumceiaro ddi rai ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026primo grado di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] voltoa conseguire l’assegno sociale, non essendo stata ritenutadimostrata la sussistenza del requisito reddituale richiesto dallalegge (ex art. 3 co.6 L.335/95) sulla base di una dichiarazionesostitutiva di atto notorio a cui il ricorrente collegava carattereindiziario unitamente alla certificazione di Agenzia delle Entratesulla sussistenza dei requisiti reddituali dal gennaio 2016.Il tribunale aveva ritenuto, in particolare, che la dichiarazionesostitutiva di atto notorio non fosse idonea a comprovare ilpossesso dei requisiti di carattere reddituale per il godimentodella richiesta prestazione, trattandosi di atto preveniente dallaparte stessa, avente efficacia certificatoria e probatoria nei soliconfronti della [OSCURATO:PERSONA]; richiamava alriguardo SS.UU. 10153/2010 sulla mancanza di efficaciaprobatoria della dichiarazione sostitutiva nel giudizio civile.La Corte territoriale ha precisato, inoltre, che la prova non puòderivare da dichiarazioni di parte, che possono valere comeprincipio di prova per l’attivazione dei poteri officiosi ex art. 437II co. c.p.c.; quanto al certificato dell’Agenzia delle Entrate, essoera stato prodotto soltanto in grado di appello, tardivamentetrattandosi di circostanze già deducibili e dimostrabili in primogrado; peraltro, trattasi di certificazione relativa all’anno 2015,anno di presentazione della domanda amministrativa, afferentea un reddito superiore alla soglia prevista per il godimentodell’assegno sociale. Tale documento non aveva alcun valoreprobatorio né il giudice può attivare poteri officiosi per la suaacquisizione perché la parte non può far derivare elementi diNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026prova a sé favorevoli, ai fini del soddisfacimento deNllu’moenroe dri era ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026probatorio, da proprie dichiarazioni (come da ord. n.547/2015).2. Avverso la pronuncia di rigetto, ricorre per cassazione ilrichiedente, affidandosi ad un motivo, illustrato da successivamemoria, a cui INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del26 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente, premesso di essere socio accomandante di s.a.s.da cui non percepiva utili e che non era stato superato il limitereddituale di € 5.830,76, richiamata la pronuncia del tribunalesecondo la quale il richiedente ha l’onere di dimostrare ilpossesso del requisito reddituale in base a criteri rigorosi,rammenta, riportando il contenuto del proprio atto di appello,che alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non puònegarsi valore indiziario nel giudizio civile nel quale è parte incausa la stessa p.a., tanto più quando essa concerna la provanegativa di aver superato, in un determinato periodo, un certolimite di reddito. Ritiene l’ammissibilità di prove atipiche nonsmentite dal raffronto critico con altre risultanze del processo, erileva che da un lato l’INPS non ha fornito alcuna prova di redditiostativi alla prestazione richiesta e che dalla certificazionedell’Agenzia delle Entrate del 10/7/2018 si evince chedall’1/1/16 il suo reddito è stato inferiore al limite previsto perlegge ai fini dell’assegno sociale. Deduce quindi, in relazioneall’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 437 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza per error in procedendo, avendo la Corted’appello ritenuto di non poter ammettere la certificazioneNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026proveniente dall’Agenzia delle Entrate quale nuovo docuNummeeron dti ora ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026in appello ammissibile nel caso in cui esso abbia specialeefficacia dimostrativa e sia ritenuto indispensabile ai fini deldecidere (cfr. Cass. 26257/2021); osserva che, per la ricercadella verità materiale, è ammesso ricorrere al potere d’ufficio exart. 437 co.2 c.p.c. (all’uopo richiama le pronunce dellaSuprema Corte S.U. n.8202/2005, e sent. n.10878/21, n.10790/17), che non ricorrono preclusioni e che è indispensabileciò che elimina ogni incertezza. Trattasi, poi, in concreto, di undocumento decisivo perché da esso si evince che il reddito delricorrente a partire dal 2016 è inferiore al limite di legge perl’assegno sociale (nel 2016 il limite era di € 5.824,91 e dallacertificazione dell’Agenzia delle Entrate risulta che per il 2016 ilreddito era stato pari ad € 1.900). Conclude per l’ammissibilitàdell’acquisizione, in appello, del documento indispensabile noncontrastando con esigenze di concentrazione e immediatezza.2. Nel controricorso l’INPS evidenzia che le censure sollevate dalricorrente sono generiche e apodittiche; e che in realtà si vertein una critica all’iter motivazionale; per l’Istituto, la Corted’appello si era attenuta ai principi sulle preclusioni in appello el’efficacia dimostrativa dei documenti prodotti, evidenziando cheera stato compiuto un accertamento di fatto congruamentemotivato.3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.4. Preliminarmente va osservato, come ribadito di recente inord. n.30744/25, che, in rito del lavoro, nel giudizio di appellovige la disposizione dell’art. 437 secondo comma c.p.c. a mentedel quale non sono ammessi nuovi mezzi di prova salvo che ilcollegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini dellaNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026decisione della causa. In tale ambito processuale, il sNiusmteerom di ara ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato allaesigenza della ricerca della “verità materiale”, nei poteri officiosidel giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di provaanche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini delladecisione (Cass. ord. 22371/21). Occorre quindi precisare ilcontenuto della indispensabilità: nel rito del lavoro, affermaCass. ord. n.16358/24, costituisce prova nuova indispensabile,ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idoneaad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzionefattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola oconfermandola senza lasciare margini di dubbio oppureprovando quel che era rimasto non dimostrato o nonsufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che laparte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altracausa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.5. L’esigenza di rimozione della possibile incertezza deve,inoltre, coniugarsi con thema probandum, in quanto taledovendosi rapportare con l’oggetto della controversia, in lineacon la domanda ed in relazione con lo sviluppo probatorio comegià emergente ex actis. Invero, da un lato, il giudice ha il poteredovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei asuperare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti edecisivi per la definizione della lite, ma gli elementi probatoricosì acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattualediversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto delprincipio della domanda (cfr. Cass. Sent. 21410/19), dall’altro,l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può maiessere volta a superare gli effetti derivanti da una tardivarichiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenzaNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di pNaurmteero, dii nra ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto, come osservato da Cass. ord. n.23605/2020, l'art. 421c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivocon le esigenze di ricerca della verità materiale qualecaratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio deipoteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano giàsignificativi dati di indagine, al fine di superare lo stato diincertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte. Neconsegue che tale potere non può tradursi in una pura esemplice rimessione in termini del convenuto, in totale assenzadi fatti quantomeno indiziari che consentano al giudicanteun'attività di integrazione degli elementi delibatori giàritualmente acquisiti.6. Il giudice deve cioè vagliare l'ammissibilità di nuovidocumenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza deglistessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione,valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto althema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assuntodall'intero processo (cfr. Cass. ord. n.7883/19) e, dovendosicontemperare il principio dispositivo con quello di ricerca dellaverità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodottitempestivamente -qualora li ritenga indispensabili ai fini delladecisione- anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosidi cui all'art. 437 c.p.c. (Cass. sent. 22907/2024).7. Orbene, riguardo al solco già tracciato con le allegazioni delprimo grado di giudizio, va osservato che l’autocertificazione, acui il ricorrente non contesta l’attribuzione di valore indiziario,costituisce un principio di prova che giustifica unapprofondimento istruttorio officioso, «ne consegue che, ove ladichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primoNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026grado, è ammissibile la produzione in appello di documenNtuamzeiroo ndi era ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026probatoria relativa al predetto requisito»; di tanto dà atto lasentenza n. 5471/2023 di questa Corte che, richiamando altreprecedenti pronunce (sent. n. 27173/2011 e n. 18772/2014) haprecisato che, pur non costituendo la dichiarazione sostitutivadell'atto di notorietà -prevista dalla legge allo scopo divelocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dalprodurre un documento o una certificazione pubblica-, provadella verità del suo contenuto, essendo semplicemente unindizio valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti, e nonassumendo valore probatorio nel senso che non può essereposta a fondamento della decisione (Cass. Sez. L. n.24564 del01/12/2016), «ciò tuttavia non esclude che essa possa essereutilizzata dal giudice di merito nella sua realtà fenomenica,come "documento" idoneo a sollecitare il suo potere ufficioso.In altri termini, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàpuò costituire nella valutazione del giudice di merito,insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova(la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integratoda ulteriori acquisizioni processuali attraverso l'esercizio delpotere del giudice previsto dagli art. 421 e 437 c.p.c. (sullavalenza probatoria dell'autocertificazione quale "argomento diprova", v. Cass. 1° aprile 2014, n. 7529; con riguardo alprocesso tributario, v. Cass. 30 settembre 2011, n.20028; Cass.5 settembre 2014, n.18772; Cass., 19 ottobre 2015, n.21153)».7.1 - Nel prosieguo motivazionale, la citata sentenza n.5471/2023, enunciando affermazioni di principio pianamenteaderenti alla questione sollevata nel caso in esame, argomentanel senso che «Per altro verso, il deposito in appello diNumero registro generale 18148/2022documenti non prodotti in prime cure non è oggetto dNi umero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 20114/2026preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello,Data pubblicazione 16/06/2026nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., puòsempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove liritenga indispensabili al fine della decisione. D'altra parte è benericordare che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 8202 del20.4.2005) hanno già chiarito che nel rito del lavoro il rigorososistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato allaesigenza della ricerca della "verità materiale", cui èdoverosamente funzionalizzato il rito stesso, teso a garantireuna tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nelgiudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio delgiudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, aisensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., oveessi siano indispensabili ai fini della decisione della causa,poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fattiallegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito delcontraddittorio delle parti stesse. Né elementi di giudizio diversipossono trarsi da Sez. 6 - L, Ordinanza n. 547 del 15/01/2015(Rv. 634096 - 01) e Sez. L, Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018(Rv. 647523 - 01), posto che in quella sede l'esclusionedell'approfondimento probatorio si ricollegava alla mancataallegazione del fatto da provare. Ciò posto, nella fattispeciel'autocertificazione dei redditi era entrata a far parte delcontraddittorio, essendo stata regolarmente prodotta sin daldeposito del ricorso introduttivo del giudizio, tanto che adintegrazione della stessa la ricorrente aveva successivamenteprodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate, per cui ilcorredo documentale così formatosi consentiva alla Corted'appello di ammettere l'ulteriore documentazione redditualeaggiornata, sulla base della quale veniva definitivamenteNumero registro generale 18148/2022Numero sezionale 1584/2026ritenuto sussistente il requisito in esame. Può dunque affeNurmerao rdis rai ccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026che nelle controversie assistenziali la dichiarazione sostitutiva didi diversa previsione di legge, valore probatorio e tuttavia lapresenza di tale dichiarazione in atti consente al giudice unapprofondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, secondocomma, cod. proc. civ. (da esercitarsi pur sempre conriferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo aseguito del contraddittorio delle parti stesse); pertanto, ove ladichiarazione sostitutiva relativa al reddito sia versata in atti, inquanto allegata al ricorso di primo grado, è ammissibile laproduzione in appello di documentazione probatoria relativa alcd. requisito reddituale (nella specie, un certificato dell'Agenziadelle Entrate).»8. Gli argomenti sono stati richiamati in un caso analogo nellarecente pronuncia di questa Corte resa con ord. n. 5075/2026.Nella fattispecie, a fronte dell’allegazione nell’atto introduttivodella sussistenza dei requisiti reddituali, l'autocertificazione deiredditi, puntualmente richiamata nel ricorso, era entrata a farparte del contraddittorio, essendo stata regolarmente prodottasin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primogrado, e ad integrazione della stessa la parte ricorrente avevasuccessivamente prodotto certificazione dell'Agenzia delleEntrate, per cui il corredo documentale, così formatosi, avrebbe,in ipotesi, consentito alla Corte d'appello di valutare l’eventualeammissione dell’ulteriore documentazione redditualeaggiornata, sulla base della quale avrebbe potuto esseredefinitivamente ritenuto sussistente il requisito in esame.9. La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi di fontenormativa e giurisprudenziale, escludendo, già in astratto, alcunNumero registro generale 18148/2022valore dimostrativo alla dichiarazione sostitutiva e, “pur a volerN umero sezionale 1584/2026Numero di raccolta generale 20114/2026Data pubblicazione 16/06/2026di notorietà”, ha negando che tale atto potesse ritenersielemento idoneo a sollecitare l’attivazione dei poteri officiosi,ritenendo rilevante la tardività della proposizione in appello delcertificato reddituale dell’Agenzia delle Entrate, senza tenerconto della possibilità di approfondimento istruttorio a seguitodella valorizzazione dell’iniziale autocertificazione comeargomento di prova, nel senso sopra richiamato.10. Pertanto, entrambe le censure ai sensi del n. 3 e n. 4 dell’art.360 c.p.c. sono meritevoli di accoglimento; la pronunciaimpugnata, che non ha seguito gli enunciati principi, va cassata;si dispone, quindi, il rinvio alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, per nuovo esame della vicenda,unitamente alla determinazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Così deciso in Roma all’esito della Camera di consiglio dellaQuarta Sezione Civile, il 26 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 20114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris