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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10270/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, il 22 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannato alla pena di giustizia per guida senza patente con recidiva nel biennio.

Ne chiede l'annullamento articolando un unico motivo per vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato in primo luogo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

Per quanto attiene in particolare ai diniego delle attenuanti generiche, esso risulta adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla mancanza di resipiscenza del prevenuto (l'erronea indicazione del cognome è evidentemente frutto di un errore materiale) e alla assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione a tal fine; si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peti., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, il 22 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva condannato alla pena di giustizia per guida senza patente con recidiva nel biennio. Ne chiede l'annullamento articolando un unico motivo per vizio di motivazione, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato in primo luogo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Per quanto attiene in particolare ai diniego delle attenuanti generiche, esso risulta adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla mancanza di resipiscenza del prevenuto (l'erronea indicazione del cognome è evidentemente frutto di un errore materiale) e alla assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione a tal fine; si rammenta che al riguardo il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peti., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbra
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