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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32167/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3513/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentat a e difes a dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 (già Azienda USL Roma A), rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 20654/2024, pubblicata il 24 luglio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 nov em bre [OSCURATO:PERSONA] civili — Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., gestrice della Casa di cura privata [OSCURATO:PERSONA], chiese e ottenne, nel 2009, dal Tribunale di Roma l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dellaASL Roma 1 per il pagamento della somma di euro 810.227,83, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di differenziale tariffario relativo a prestazioni sanitarie di alta specialità riabilitativa (codice 75) erogate nell’anno 2008.

Proposta opposizione dall’ingiunta, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1646/2014, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannò l’Asl al pagamento della minor somma di euro 701.987,91 , avendo consideratoche, benché la società ingiungente, come accertato dal c.t.u., non avesse l’accreditamento per lo svolgimento delle prestazioni di alta specialità riabilitativa –accreditamento ritenuto dalla Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 143/2006, presupposto per ottenere la remunerazione –tuttavia le successive delibere regionali n. 436/2007 e n. 1061/2007 avevano abilitato gli IRCSS e le strutture di classe A, quale era la ingiungente, in via provvisoria e fino al 2009,ad erogare le suddette prestazioni, come risultava confermato dal comportamento che la Regione Lazio aveva tenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale, proprio per la sua qualificazione come IRCSS, aveva ottenuto un provvedimento autorizzativo ad hoc ed aveva erogato prestazioni di alta specialità.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6920/2019, in accoglimento di quello principale dell’Aslrigettò integralmente la domanda di pagamento.

Ritenne, infatti, che la società [OSCURATO:PERSONA], essendo priva di accreditamento istituzionale e non destinataria di provvedimento autorizzatorio ad hoc, non potesse pretendere la remunerazione delle prestazioni cod. 75, essendo il sistema di remunerazione delle strutture private connotato da tariffe vincolanti, tetti di spesa e dal presupposto indefettibile dell’accreditamento.

Aggiunse, ad abundantiam, che il credito non era certo né liquido, mancando il provvedimento regionale di riparto del fondo destinato alle prestazioni di alta specialità.

3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proposericorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo, per violazione delle delibere regionali che, a suo dire, avrebbero consentito alle strutture di classe A di erogare prestazioni cod. 75 senza accreditamento; il secondo, per erronea valutazione della posizione dell’IRCCS [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe operato senza provvedimento autorizzatorio; il terzo, per erronea affermazione circa la mancanza di certezza e liquidità del credito.

4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20654 del 24/07/2024, ha dichiaratoinammissibile il ricorso.

Quanto al primo motivo, ha rilevato che correttamente la Corte d’appello aveva ritenuto indispensabile l’accreditamento o un provvedimento autorizzatorio ad hoc, richiamando il principio del “regime delle tre A” (autorizzazione, accreditamento, accordo) e la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla remunerazione non può prescindere da tali presupposti.

Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché irrilevante, essendo comunque ostativo il difetto di accreditamento della ricorrente.

Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di statuizione resa ad abundantiam, priva di incidenza sul dispositivo.

5. Tale ordinanza è ora impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con ricorso per revocazione, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] 1 depositando controricorso.

6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale, con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo in via rescindente la ricorrente deduce che a base dell’ordinanza impugnata vi èun «errore di fatto ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, c.p.c.», avendo la S.C. omesso di considerare che, nel periodo di riferimento (anno 2008), nessuna struttura sanitaria nella Regione Lazio risultava formalmente accreditata per lo svolgimento di prestazioni di riabilitazione di cui al codice 75, non essendo stati approvati nemmeno i relativi requisiti e le tariffe.

Sostiene che tale circostanza, emergente dagli atti e non contestata, avrebbe dimostrato che l’accreditamento non poteva costituire requisito indefettibile per la remunerazione delle prestazioni cod. 75 e che, s e la Corte avesse considerato questo fatto, avrebbe dovuto accogliere il ricorso originario.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso(v.

Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319); e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v.

Cass. Sez.

U. n. 20013 del 19/07/ 2024 ; Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018).

4. Nella specie la doglianza risulta palesemente distante dall’esposto paradigma, risultando priva di tutti i requisiti suindicati.

Lungi dal prospettare un errore di fatto percettivo si deduce in definitiva un errore di giudizio tendendosi in ultima istanza a sollecitare inammissibilmenteun nuovo giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione, trasformando il ricorso per revocazione in un secondo ricorso per cassazione questa volta avente ad oggetto la prima sfavorevole pronuncia della Cassazione.

Il tutto, peraltro, secondo una impostazione critica concentrata su temi prettamente fattuali che, come tale, si rivela eccentrica e inconferente, anche considerato che la circostanza che altre società fossero parimenti sprovviste di accreditamento o autorizzazione provvisoria è stata espressamente e motivatamente giudicata irrilevante nell’ordinanza impugnatanello scrutinio del secondo motivo di ricorso.

La decisione impugnata non risulta affatto fondata sulla supposizione di un fatto in ipotesi smentito o contraddetto in modo obiettivo, immediato ed evidente dagli atti di causa: tale, secondo la prospettazione della odierna ricorrente , la supposizione che altre società, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avessero avuto l’accreditamento o comunque una autorizzazione provvisoria a erogare le prestazioni in questione: codice

75. Di una siffatta supposizione e dell’attribuzione ad essa di rilievo fondante della decisione non vi è traccia alcuna nella ordinanza impugnata.

In questa, al contrario,è espressamente giudicata irrilevante ogni valutazione al riguardo per essere assorbente il ragionamento, esclusivamente in iure , della inderogabile necessità dell’accreditamento o di un provvedimento autorizzatorio ad hoc, tale ritenuta in base al principio del “regime delle tre A” (autorizzazione, accreditamento, accordo) e sulla base della giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla remunerazione non può prescindere da tali presupposti.

Assumendo che, se avesse considerato che nessun ente aveva ottenuto nel Lazio l’accreditamento o l’autorizzazione necessari, la Corte di cassazione sarebbe dovuta giungere ad una diversa valutazione, la ricorrente intende evidentemente contestare ─ peraltro in termini meramente oppositivi, posto che, come detto , tale circostanza è stata in realtà anche espressamente considerata e giudicata irrilevante ─ la correttezza di un tale giudizio in iure, con ciò però ponendosi patentemente al di fuori dei presupposti e della funzione del rimedio impugnatorio in questa sede attivato.

5. La memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto scrutinio.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata indispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquidain euro 11.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 3513/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentat a e difes a dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 (già Azienda USL Roma A), rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 20654/2024, pubblicata il 24 luglio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 nov em bre [OSCURATO:PERSONA] civili — Ricorso per revocazione di ordinanza della Corte di cassazione 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., gestrice della Casa di cura privata [OSCURATO:PERSONA], chiese e ottenne, nel 2009, dal Tribunale di Roma l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dellaASL Roma 1 per il pagamento della somma di euro 810.227,83, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di differenziale tariffario relativo a prestazioni sanitarie di alta specialità riabilitativa (codice 75) erogate nell’anno 2008. Proposta opposizione dall’ingiunta, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1646/2014, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannò l’Asl al pagamento della minor somma di euro 701.987,91 , avendo consideratoche, benché la società ingiungente, come accertato dal c.t.u., non avesse l’accreditamento per lo svolgimento delle prestazioni di alta specialità riabilitativa –accreditamento ritenuto dalla Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 143/2006, presupposto per ottenere la remunerazione –tuttavia le successive delibere regionali n. 436/2007 e n. 1061/2007 avevano abilitato gli IRCSS e le strutture di classe A, quale era la ingiungente, in via provvisoria e fino al 2009,ad erogare le suddette prestazioni, come risultava confermato dal comportamento che la Regione Lazio aveva tenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale, proprio per la sua qualificazione come IRCSS, aveva ottenuto un provvedimento autorizzativo ad hoc ed aveva erogato prestazioni di alta specialità. 2. Pronunciando sui contrapposti gravami La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6920/2019, in accoglimento di quello principale dell’Aslrigettò integralmente la domanda di pagamento. Ritenne, infatti, che la società [OSCURATO:PERSONA], essendo priva di accreditamento istituzionale e non destinataria di provvedimento autorizzatorio ad hoc, non potesse pretendere la remunerazione delle prestazioni cod. 75, essendo il sistema di remunerazione delle strutture private connotato da tariffe vincolanti, tetti di spesa e dal presupposto indefettibile dell’accreditamento. Aggiunse, ad abundantiam, che il credito non era certo né liquido, mancando il provvedimento regionale di riparto del fondo destinato alle prestazioni di alta specialità. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proposericorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo, per violazione delle delibere regionali che, a suo dire, avrebbero consentito alle strutture di classe A di erogare prestazioni cod. 75 senza accreditamento; il secondo, per erronea valutazione della posizione dell’IRCCS [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe operato senza provvedimento autorizzatorio; il terzo, per erronea affermazione circa la mancanza di certezza e liquidità del credito. 4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20654 del 24/07/2024, ha dichiaratoinammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che correttamente la Corte d’appello aveva ritenuto indispensabile l’accreditamento o un provvedimento autorizzatorio ad hoc, richiamando il principio del “regime delle tre A” (autorizzazione, accreditamento, accordo) e la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla remunerazione non può prescindere da tali presupposti. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché irrilevante, essendo comunque ostativo il difetto di accreditamento della ricorrente. Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di statuizione resa ad abundantiam, priva di incidenza sul dispositivo. 5. Tale ordinanza è ora impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con ricorso per revocazione, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] 1 depositando controricorso. 6. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale, con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo in via rescindente la ricorrente deduce che a base dell’ordinanza impugnata vi èun «errore di fatto ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, c.p.c.», avendo la S.C. omesso di considerare che, nel periodo di riferimento (anno 2008), nessuna struttura sanitaria nella Regione Lazio risultava formalmente accreditata per lo svolgimento di prestazioni di riabilitazione di cui al codice 75, non essendo stati approvati nemmeno i relativi requisiti e le tariffe. Sostiene che tale circostanza, emergente dagli atti e non contestata, avrebbe dimostrato che l’accreditamento non poteva costituire requisito indefettibile per la remunerazione delle prestazioni cod. 75 e che, s e la Corte avesse considerato questo fatto, avrebbe dovuto accogliere il ricorso originario. 3. Il ricorso è inammissibile. Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte le affermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso(v. Cass. n. 4678 del 14/02/2022, Rv. 664195; n. 24334 del 14/11/2014, Rv. 633319); e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (v. Cass. Sez. U. n. 20013 del 19/07/ 2024 ; Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018). 4. Nella specie la doglianza risulta palesemente distante dall’esposto paradigma, risultando priva di tutti i requisiti suindicati. Lungi dal prospettare un errore di fatto percettivo si deduce in definitiva un errore di giudizio tendendosi in ultima istanza a sollecitare inammissibilmenteun nuovo giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione, trasformando il ricorso per revocazione in un secondo ricorso per cassazione questa volta avente ad oggetto la prima sfavorevole pronuncia della Cassazione. Il tutto, peraltro, secondo una impostazione critica concentrata su temi prettamente fattuali che, come tale, si rivela eccentrica e inconferente, anche considerato che la circostanza che altre società fossero parimenti sprovviste di accreditamento o autorizzazione provvisoria è stata espressamente e motivatamente giudicata irrilevante nell’ordinanza impugnatanello scrutinio del secondo motivo di ricorso. La decisione impugnata non risulta affatto fondata sulla supposizione di un fatto in ipotesi smentito o contraddetto in modo obiettivo, immediato ed evidente dagli atti di causa: tale, secondo la prospettazione della odierna ricorrente , la supposizione che altre società, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avessero avuto l’accreditamento o comunque una autorizzazione provvisoria a erogare le prestazioni in questione: codice 75. Di una siffatta supposizione e dell’attribuzione ad essa di rilievo fondante della decisione non vi è traccia alcuna nella ordinanza impugnata. In questa, al contrario,è espressamente giudicata irrilevante ogni valutazione al riguardo per essere assorbente il ragionamento, esclusivamente in iure , della inderogabile necessità dell’accreditamento o di un provvedimento autorizzatorio ad hoc, tale ritenuta in base al principio del “regime delle tre A” (autorizzazione, accreditamento, accordo) e sulla base della giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto alla remunerazione non può prescindere da tali presupposti. Assumendo che, se avesse considerato che nessun ente aveva ottenuto nel Lazio l’accreditamento o l’autorizzazione necessari, la Corte di cassazione sarebbe dovuta giungere ad una diversa valutazione, la ricorrente intende evidentemente contestare ─ peraltro in termini meramente oppositivi, posto che, come detto , tale circostanza è stata in realtà anche espressamente considerata e giudicata irrilevante ─ la correttezza di un tale giudizio in iure, con ciò però ponendosi patentemente al di fuori dei presupposti e della funzione del rimedio impugnatorio in questa sede attivato. 5. La memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto scrutinio. 6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata indispositivo. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquidain euro 11.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma
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