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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 1980

Cassazione n. 15488/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/05/1980 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6.4.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato di beni dei coniugi Caldara (capo A) e di illecita detenzione di un caricatore della pistola semiautomatica Beretta (capo B) di cui all'imputazione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Vizio di motivazione, in relazione alle richieste di assoluzione dal reato ex art. 2

I. 895/67 (capo B) ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., profili su cui la Corte territoriale non ha motivato in alcun modo, nonostante le specifiche censure proposte in sede di appello.

II) Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., nonostante la deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non erano stati "rinvenuti sul sistema di sorveglianza atti di effrazione o forzatura", poiché il sistema era stato smontato e rimontato dopo la rimozione dell'hard disk, senza alcuna violenza sulle cose.

III) Vizio di motivazione, con riguardo alla richiesta di contenimento della pena nei minimi edittali, non potendosi tenere conto della recidiva esclusa dal primo giudice.

IV) Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di revoca dell'ordine di allontanamento dallo Stato italiano ex art. 235 cod. pen., stante l'assenza di una valutazione sulla pericolosità dell'imputato.

V) Erronea applicazione dell'art. 2

I. 895/67, atteso che il caricatore della pistola rinvenuto in possesso del prevenuto non costituisce un'arma da guerra.

VI) Erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., non risultando nel caso che l'imputato abbia manomesso il sistema di videosorveglianza, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione.

VII) Erronea applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., non risultando dimostrato il coinvolgimento dell'imputato nella rimozione dell'hard disk del sistema di videosorveglianza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo sub I) - con cui si contesta la configurabilità del reato ex art. 2

I. 895/67 (capo B) e dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. - è solo in parte fondato, con particolare riguardo al reato in materia di armi, rispetto al quale, in effetti, dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere la ragione per cui il caricatore è stato considerato parte di arma da guerra.

Sul punto, la Corte territoriale non ha motivato in alcun modo, nonostante le specifiche censure proposte in sede di appello, risultando dagli atti due distinti atti di gravame, in uno dei quali (quello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) il motivo in ordine alla condanna dell'imputato per il reato ex art. 2

I. 895/67 era stato specificamente posto.

L'omessa risposta ad un rilievo decisivo sulla qualificazione giuridica del caricatore detenuto dal prevenuto configura un evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La censura sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. è, invece, infondata, in quanto le sentenze di merito hanno accertato che l'imputato si è reso responsabile del furto, fra l'altro, di preziosi del valore di circa 20.000 euro, cagionando alle persone offese, secondo la plausibile valutazione dei giudici di merito, un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Il motivo sub II) - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen. - è fondato, in quanto la Corte territoriale si limita a constatare che l'imputato si era reso responsabile della "rimozione dell'hard disk", senza dare conto se da tale rimozione fosse derivato un effettivo danneggiamento del sistema di sorveglianza; ciò a fronte della deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non erano stati "rinvenuti sul sistema di sorveglianza atti di effrazione o forzatura".

In buona sostanza, i Giudici territoriali non spiegano se nella specie vi fosse stata manomissione del sistema di sorveglianza, in modo che, per riportarlo ad assolvere la sua originaria funzione, fosse necessaria un'attività di ripristino, con conseguente configurabilità dell'aggravante, ovvero se l'energia spiegata sulla cosa si fosse risolta in una semplice manipolazione che non avrebbe implicato alcuna rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione, nel qual caso si sarebbe dovuta escludere la contestata aggravante (cfr. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rv. 279042 - 01).

In definitiva, anche su tale aggravante la Corte territoriale ha omesso di rispondere alla specifica censura proposta dalla difesa dell'imputato in sede di gravame di merito, con conseguente configurabilità del dedotto vizio motivazionale.3.

Il motivo sub III), in punto di determinazione della pena, è inammissibile, svolgendo essenzialmente una censura di merito, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente motivato sul punto, avendo al riguardo valorizzato ex art.133 cod. pen. i precedenti penali specifici a carico dell'imputato ed il valore dei beni sottratti, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Il motivo sub IV) - relativo all'ordine di allontanamento dallo Stato italiano ex art. 235 cod. pen. - è privo di pregio, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la pericolosità sociale dell'imputato, posta a fondamento della disposta misura di sicurezza, avendo il Tribunale constatato la condotta estremamente riprovevole del Pascariu ai danni di una famiglia che si era rivolta a lui per ottenere assistenza.

La Corte di appello ha fatto richiamo a tale valutazione per la conferma dell'ordine di allontanamento nei confronti del prevenuto, trattandosi di una c.d.

"doppia conforme", nel senso che, sul punto, il percorso argonnentativo della sentenza di appello si salda con quello della sentenza di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 - Rv. 277218 - 01).

5. Il motivo sub V) - con cui si contesta che il caricatore della pistola semiautomatica rinvenuto in possesso del prevenuto costituisca un'arma da guerra - rimane assorbito dal riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito alla configurabilità, nel caso concreto, del reato in materia di armi di cui al capo B) (v. supra al punto 1).

6. Anche i motivi sub VI) e VII) rimangono assorbiti dal riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito alla configurabilità, nel caso concreto, dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (v. supra al punto 2).

7. Dalle superiori considerazioni consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo B) e all'aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen., punti che saranno nuovamente esaminati dal giudice del rinvio, individuato come da dispositivo.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B), all'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. e rinvia sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il componente più

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/05/1980 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6.4.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato di beni dei coniugi Caldara (capo A) e di illecita detenzione di un caricatore della pistola semiautomatica Beretta (capo B) di cui all'imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Vizio di motivazione, in relazione alle richieste di assoluzione dal reato ex art. 2 I. 895/67 (capo B) ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., profili su cui la Corte territoriale non ha motivato in alcun modo, nonostante le specifiche censure proposte in sede di appello. II) Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., nonostante la deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non erano stati "rinvenuti sul sistema di sorveglianza atti di effrazione o forzatura", poiché il sistema era stato smontato e rimontato dopo la rimozione dell'hard disk, senza alcuna violenza sulle cose. III) Vizio di motivazione, con riguardo alla richiesta di contenimento della pena nei minimi edittali, non potendosi tenere conto della recidiva esclusa dal primo giudice. IV) Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di revoca dell'ordine di allontanamento dallo Stato italiano ex art. 235 cod. pen., stante l'assenza di una valutazione sulla pericolosità dell'imputato. V) Erronea applicazione dell'art. 2 I. 895/67, atteso che il caricatore della pistola rinvenuto in possesso del prevenuto non costituisce un'arma da guerra. VI) Erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., non risultando nel caso che l'imputato abbia manomesso il sistema di videosorveglianza, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento o la trasformazione. VII) Erronea applicazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen., non risultando dimostrato il coinvolgimento dell'imputato nella rimozione dell'hard disk del sistema di videosorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo sub I) - con cui si contesta la configurabilità del reato ex art. 2 I. 895/67 (capo B) e dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. - è solo in parte fondato, con particolare riguardo al reato in materia di armi, rispetto al quale, in effetti, dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere la ragione per cui il caricatore è stato considerato parte di arma da guerra. Sul punto, la Corte territoriale non ha motivato in alcun modo, nonostante le specifiche censure proposte in sede di appello, risultando dagli atti due distinti atti di gravame, in uno dei quali (quello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) il motivo in ordine alla condanna dell'imputato per il reato ex art. 2 I. 895/67 era stato specificamente posto. L'omessa risposta ad un rilievo decisivo sulla qualificazione giuridica del caricatore detenuto dal prevenuto configura un evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata. La censura sull'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. è, invece, infondata, in quanto le sentenze di merito hanno accertato che l'imputato si è reso responsabile del furto, fra l'altro, di preziosi del valore di circa 20.000 euro, cagionando alle persone offese, secondo la plausibile valutazione dei giudici di merito, un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Il motivo sub II) - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della contestata aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen. - è fondato, in quanto la Corte territoriale si limita a constatare che l'imputato si era reso responsabile della "rimozione dell'hard disk", senza dare conto se da tale rimozione fosse derivato un effettivo danneggiamento del sistema di sorveglianza; ciò a fronte della deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non erano stati "rinvenuti sul sistema di sorveglianza atti di effrazione o forzatura". In buona sostanza, i Giudici territoriali non spiegano se nella specie vi fosse stata manomissione del sistema di sorveglianza, in modo che, per riportarlo ad assolvere la sua originaria funzione, fosse necessaria un'attività di ripristino, con conseguente configurabilità dell'aggravante, ovvero se l'energia spiegata sulla cosa si fosse risolta in una semplice manipolazione che non avrebbe implicato alcuna rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione, nel qual caso si sarebbe dovuta escludere la contestata aggravante (cfr. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 - dep. 2020, Rv. 279042 - 01). In definitiva, anche su tale aggravante la Corte territoriale ha omesso di rispondere alla specifica censura proposta dalla difesa dell'imputato in sede di gravame di merito, con conseguente configurabilità del dedotto vizio motivazionale.3. Il motivo sub III), in punto di determinazione della pena, è inammissibile, svolgendo essenzialmente una censura di merito, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente motivato sul punto, avendo al riguardo valorizzato ex art.133 cod. pen. i precedenti penali specifici a carico dell'imputato ed il valore dei beni sottratti, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Il motivo sub IV) - relativo all'ordine di allontanamento dallo Stato italiano ex art. 235 cod. pen. - è privo di pregio, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la pericolosità sociale dell'imputato, posta a fondamento della disposta misura di sicurezza, avendo il Tribunale constatato la condotta estremamente riprovevole del Pascariu ai danni di una famiglia che si era rivolta a lui per ottenere assistenza. La Corte di appello ha fatto richiamo a tale valutazione per la conferma dell'ordine di allontanamento nei confronti del prevenuto, trattandosi di una c.d. "doppia conforme", nel senso che, sul punto, il percorso argonnentativo della sentenza di appello si salda con quello della sentenza di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 - Rv. 277218 - 01). 5. Il motivo sub V) - con cui si contesta che il caricatore della pistola semiautomatica rinvenuto in possesso del prevenuto costituisca un'arma da guerra - rimane assorbito dal riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito alla configurabilità, nel caso concreto, del reato in materia di armi di cui al capo B) (v. supra al punto 1). 6. Anche i motivi sub VI) e VII) rimangono assorbiti dal riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata in merito alla configurabilità, nel caso concreto, dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. (v. supra al punto 2). 7. Dalle superiori considerazioni consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo B) e all'aggravante ex art. 625, n. 2, cod. pen., punti che saranno nuovamente esaminati dal giudice del rinvio, individuato come da dispositivo. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B), all'aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. e rinvia sui predetti punti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 15 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] l'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., si attesta che il [OSCURATO:PERSONA] è impossibilitato a sottoscrivere e che pertanto sottoscrive la sentenza il componente più
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