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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00735/2025

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G). - RICORRENTE – CONTRO la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Novara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, Padre [OSCURATO:PERSONA] .7.

COMMA 1, LETT .

I ), D .

LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017, non notificata.

U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 14 novembre 2024.

R [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 in relazione –per quanto ora occupa - ad un immobile concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’imposta;

2. la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia non erano da considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un'attività istituzionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ragioni di trasparenza gestionale, aveva organizzato una specifica gestione economica finanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza della responsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in capo alla persona del Parroco; b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione rilevava lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che, per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinatari del servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e di bilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi era determinata dalla ricerca del sostanziale conseguimento della copertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti ed addetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delle immobilizzazioni e di altri fattori.

Emergeva, dunque, un quadro obiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico, con modalità di gestione economica destinata al mantenimento della continuità del servizio.

Tutto ciò per concludere che la modalità di gestione evocava lo schema di servizi pubblici, anche costituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale, subordinata alle regole di mercato;

3. il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

4. la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380- bis.1., c.p.c.

C [OSCURATO:PERSONA] :

1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l.16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C- 622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”;

2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, proposto DA il C [OSCURATO:PERSONA] N OVARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67P24 C139 L) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54L19 H501 G). - RICORRENTE – CONTRO la C HIESA P ARROCCHIALE S AN G IUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Novara, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, Padre [OSCURATO:PERSONA] .7. COMMA 1, LETT . I ), D . LGS .504/1992 S CUOLA M ATERNA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 14 novembre 2024. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 in relazione –per quanto ora occupa - ad un immobile concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’imposta; 2. la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni: a. la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dell’Infanzia non erano da considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un'attività istituzionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, per ragioni di trasparenza gestionale, aveva organizzato una specifica gestione economica finanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza della responsabilità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in capo alla persona del Parroco; b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione rilevava lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che, per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinatari del servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e di bilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi era determinata dalla ricerca del sostanziale conseguimento della copertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti ed addetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delle immobilizzazioni e di altri fattori. Emergeva, dunque, un quadro obiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico, con modalità di gestione economica destinata al mantenimento della continuità del servizio. Tutto ciò per concludere che la modalità di gestione evocava lo schema di servizi pubblici, anche costituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale, subordinata alle regole di mercato; 3. il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 4. la [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380- bis.1., c.p.c. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16-bis del d.l.16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando “Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C- 622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023”; 2. in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattaz
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