CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine a due fattispecie di furto, di cui una nella forma tentata ed una nella forma consumata, commessi rispettivamente in data 6 e 8 luglio 2014; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm