CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amaria Agosto e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a marginedel ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2571/2024,pubblicata in data 26 settembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del3 luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6507/2025Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 25074/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione,affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale diTorre Annunziata ha confermato la sentenza con cui il locale [OSCURATO:PERSONA] che l’aveva condannata al pagamento, in favore di PaoloVarone e [OSCURATO:PERSONA]– rispettivamente cointestatario ed erede esola erede di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 500,00 corrispondentialla somma sottoscritta dai medesimi mediante buono fruttiferopostale serie AA1, n. 57035310104 emesso in data 26.01.2001.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.3. Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto che Poste italiane fosse inadempiente agli obblighi informativisu di essa ricadenti per legge in relazione alle modalità di escussionedell’importo di cui al buono postale, nella specie recante solo lagenerica dicitura “buono a termine”, sicché essa andava condannataa pagare il relativo importo ai detentori del titolo.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D.M. TESORO[OSCURATO:DATA_NASCITA], ARTT. 1339, 1175, 1176 C.C., [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.», deducendo l’erroneainterpretazione della natura dei buoni postali e l’erroneaaffermazione della genericità dei riferimenti per la lororiscossione, come etero-integrati dalla legge e dai decretiministeriali di riferimento;b. Secondo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 9 DEL D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA]., [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3r.g. n. 06507/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] FrauliniNumero registro generale 6507/2025Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 25074/2026Data pubblicazione 06/09/2026C.P.C.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata, attesoche il D.M. 19.12.2000, oltre a creare nuove tipologie di buonifruttiferi postali, ha introdotto anche una nuova disciplina deglistessi, in base alla quale i rendimenti e la scadenza dei buoni nondebbono più essere riportati sui buoni postali, bensì su fogliinformativi consegnati ai sottoscrittori al momento del rilascio deititoli.c. Terzo motivo: «[OSCURATO:PERSONA].112C.P.C. E 24 COST. [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3C.P.C.», deducendo la nullità della sentenza impugnata in quantoaffetta da ultrapetizione, siccome non sarebbe mai stataavanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alcuna contestazione inordine alla presunta mancata consegna dei fogli informativi.d. Quarto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2935 E 2946C.C., [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.»,deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha, difatto, collocato il termine inziale dei decorrenza della prescrizionenon da quando l’intermediario è asseritamente venuto meno aldovere di informare il cliente e, dunque, al momento dellasottoscrizione del buono, ma dal momento in cui l’investitore haavuto personale contezza dell’intervenuta prescrizione, con ciòrendendo sommamente difficile, se non impossibile, individuareuna data certa.e. Quinto motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1227 C.C., [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.», deducendol'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe imputato aPoste l’esclusiva responsabilità per la presunta carenzar.g. n. 06507/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] FrauliniNumero registro generale 6507/2025Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 25074/2026Data pubblicazione 06/09/2026informativa, rispetto a un titolo che pone il suo detentore inperfetta condizione di avvedersi delle leggi che ne regolavano latrasmissione e l’incasso.2. Osserva questa Corte osserva che, alla luce delleconsiderazioni espresse nel leading case, deciso da questa stessaSezione con la sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, il ricorso ècomplessivamente fondato, nei limiti e per le considerazioni cheseguono.3. Nel citato precedente questa Corte ha affermato ilprincipio di diritto secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi,l'omessa consegna del foglio informativo analitico, di cui all'art. 3del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, all'acquirente dei buoni nonconcorre in alcun modo a concretizzare un nesso di causalità tral’omessa (o parimenti generica) informazione resa al cliente daPoste italiane s.p.a. sulla data di maturazione della prescrizione e ilmaturarsi della prescrizione medesima, sicché nemmeno èipotizzabile l’insorgenza di un diritto al risarcimento del danno incapo al cliente laddove, per effetto della decorrenza dellaprescrizione ordinaria decennale, questi lamenti che la mancataconoscenza della scadenza dei titoli abbia determinato la suainerzia nell’esigere l’incasso dell’importo portato dal titolo.4. Tale approdo, che questa Corte ha immediatamenteseguito con altre pronunce di segno conforme, (da ultimo, Sez. 1,Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026; Sez. 1, Sentenza n. 5384 del10/03/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 4948 del 05/03/2026 e altreprecedenti dello stesso segno, cui per brevità si fa espressorinvio), si fonda sulla considerazione secondo cui l'art. 2941, n. 8,cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente il comportamento doloso del debitore dir.g. n. 06507/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] FrauliniNumero registro generale 6507/2025Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 25074/2026Data pubblicazione 06/09/2026occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costuiche abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto, sicché nonè configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria,avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato neltermine di prescrizione, il comportamento inadempiente deldebitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo difatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo deldiritto. In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplinanormativa concernente il regime giuridico ad essi concretamenteapplicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi dellecorrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico di cui all'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000all'acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA], che,successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi acausa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensidell'articolo 2946 cod. civ., non determina nemmeno, come detto,l'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenutol'oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore delsottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e,dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buonimedesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loroscadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli anche dallamancata consegna del foglio suddetto.5. A tali principi la sentenza impugnata non si è attenuta,avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni, segnatamenteinerente a una pretesa genericità nell’indicazione della scadenza,ai fini della decorrenza della prescrizione ordinaria del diritto aincassare l’importo del buono.r.g. n. 06507/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] FrauliniNumero registro generale 6507/2025Numero sezionale 3023/2026Numero di raccolta generale 25074/2026Data pubblicazione 06/09/20266. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod.proc. civ., rigettandosi la domanda originaria.7. Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questogiudizio di legittimità possono essere interamente compensate trale parti, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamentonomofilattico di questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensa interamentetra le parti le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 06507/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]