CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) cod. pen. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argonnentativo sul punto, avendo la Corte di merito precisato che la somma offerta a titolo di riparazione appare esigua in relazione ai danni riportati dalla persona offesa a seguito del tentativo di furto posto in essere dall'imputato. Rilevato che il motivo di ricorso - proteso al riconoscimento dell'attenuante - è del tutto generico, poiché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme