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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39751/2025

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tenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 06.03.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 bis cod.pen, previa riqualificazione dell’originaria contestazione di peculato di uso, e, con la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. e il giudizio di equivalenza con la riconosciuta aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa.

1.1. Secondo il capo d’imputazione, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di impiegato della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cioè la società “in house providing” a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato di rifiuti, avendo il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava di otto carrellati per la raccolta differenziata destinati ai condomini della zona sud di Messina.

Fatto commesso in Messina il 05.06.2021. 2.Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo in tre distinti motivi di ricorso: 2.1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all’art. 131 bis cod.pen. in considerazione della particolare tenuità del fatto in considerazione della condotta posta in essere e del danno subito dalla collettività consistente in alcuni carrellati per la raccolta dei rifiuti.

In particolare deduce il mancato riconoscimento, ex officio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod.pen., anche alla luce della modifica legislativa intervenuta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha tipizzato nuovi tetti edittali per l’operatività dell’istituto, applicabile all’art. 624 e 625 n. 7bis cod. pen., punito con reclusione da due a sei anni.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 2.2.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante specifica di cui all’art. 626 cod.pen (furti minori) o dell’ipotesi delittuosa di cui alla appropriazione indebita, in quanto il ricorrente versava in una situazione di esercizio di un potere autonomo sulle cose fuori del potere di vigilanza e custodia spettanti al proprietario.

Conseguentemente doveva rilevarsi la improcedibilità dell’azione per mancanza della querela. 2.3.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 cod. pen. confermata dalla sentenza di appello rispetto alla sentenza di primo grado nonostante la riqualificazione in furto aggravato 3.Il Procuratore generale in sede con requisitoria ha richiesto di annullare la sentenza limitatamente alla conferma delle pene accessorie irrogate con sentenza di primo grado, con revoca delle stesse; rigettare nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati oltre che generici e aspecifici.

Va premesso che il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è rilevabile di ufficio in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche dal giudice di appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, cod. proc. pen. (Sez.

IV, sent. n. 29139 del 28.04.2023).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 Va rilevata non solo l’assoluta genericità del motivo che si limita a richiamare l’applicabilità astratta della fattispecie di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ma che la sentenza impugnata pur escludendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, in quanto dipendente incaricato di mansioni meramente materiali, ha qualificato la gravità della condotta di sottrazione dei carrellati per la raccolta differenziata destinati a Condomini della zona Sud di Messina, mettendo in rilievo il dolo, riconosciuto di intensità modesta, consistito nella sottrazione consapevole dei carrellati, dal quale di sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto il favore e il vantaggio sull’uso degli stessi, realizzando il profitto dei condomini interessati al discarico dei rifiuti differenziati, accreditando l’efficienza delle sue mansioni e della sua attività di organizzazione nei confronti degli utenti (fol. 4-5). 1.1.Quanto al secondo motivo la difesa del ricorrente chiede venga riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 626 cod.pen. - furti minori - ed in particolare la ipotesi di cui al n. 1 del comma 1 riguardante l’ uso momentaneo della cosa sottratta, immediatamente restituita.

Le censure generiche non si confrontano con la ricostruzione dei fatti descritta ed accertata dai giudici di merito secondo cui carrellati furono collocati all’interno del condominio, nell’area cui aveva accesso il solo imputato attraverso un cancelletto di cui aveva le chiavi, e da dove lo stesso organizzava il suo lavoro e che furono rinvenuti a seguito dell’accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il condominio di [OSCURATO:PERSONA] 48, nell’area a suo uso esclusivo, così che il [OSCURATO:PERSONA] poteva utilizzarli in modo stabile e continuativo per agevolare le fasi del suo lavoro.

La Corte distrettuale argomenta logicamente e in modo coerente con le risultanze probatorie che non sussiste alcun elemento per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] dopo essersi impossessato dei carrelli allocati nel suo recinto e altri sulla pubblica via avesse l’intenzione di ripristinare la destinazione dei beni sottratti e restituirli all’ utilizzo ricavabile dal codice di appartenenza

1.2. E’ manifestamente infondato anche il motivo concernente la pretesa riqualificazione nella diversa ipotesi di delitto di cui all’art. 646 cod.pen., delitto di appropriazione indebita.

Il discrimine tra le due figure criminose è individuato nel titolo del possesso della cosa mobile altrui.

In particolare, è integrata la fattispecie del furto qualora l’agente si impossessa del bene F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 sottraendolo al legittimo detentore, e quindi acquisisce il possesso mediante un atto di spoglio; è integrata la fattispecie di appropriazione indebita, allorché l’agente, già in possesso legittimo della cosa a qualsiasi titolo, ne muta la destinazione e se ne comporta come proprietario, ponendo in essere una condotta di interversione del possesso.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “integra il reato di appropriazione indebita e non di furto la condotta di chi, avendo ricevuto la cosa con il consenso del proprietario, la trattiene o la utilizza in modo incompatibile con il titolo di detenzione” (Sez.

II, n. 36783 del 19/09/2024).

Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi la configurabilità del reato di appropriazione indebita in quanto l’imputato non ha mai ricevuto la disponibilità dei carrellati, che invece non solo vengono assegnati ai condomini, ma non possono essere posti all’interno di un cortile o comunque di un’area ad uso esclusivo del singolo condomino. 1.3.Il terzo motivo di ricorso con cui la difesa deduce la violazione dell’art. 28 cod.pen., lamentando che la Corte d’appello abbia omesso la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di prime cure, sebbene il reato contestato, originariamente qualificato come reato proprio, sia stato riqualificato dai giudici del gravame del merito come reato di furto aggravato, è fondato.

Invero, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è prevista quale effetto della condanna per determinati delitti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni.

La riqualificazione del fatto in furto ai sensi dell’art. 624, 625 n. 7bis cod.pen determina il venir meno del presupposto soggettivo richiesto per l’applicazione della predetta sanzione accessoria.

Sul punto la Cassazione ha statuito che “la riqualificazione del reato da proprio a improprio comporta la caducazione delle pene accessorie tipiche dei reati propri” (Sez.

V, sent. n.48630 del 12/10/2016; Sez.

VI, sent. n. 23952 del 05.05.2011).F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5

2. Deve essere quindi annullata la sentenza limitatamente alla conferma delle pene accessorie irrogate con la sentenza di primo grado, con revoca delle stesse.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per cinque anni, pena accessoria c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Messina del 06.03.2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 bis cod.pen, previa riqualificazione dell’originaria contestazione di peculato di uso, e, con la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. e il giudizio di equivalenza con la riconosciuta aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. 1.1. Secondo il capo d’imputazione, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di impiegato della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cioè la società “in house providing” a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato di rifiuti, avendo il possesso o comunque la disponibilità, si appropriava di otto carrellati per la raccolta differenziata destinati ai condomini della zona sud di Messina. Fatto commesso in Messina il 05.06.2021. 2.Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo in tre distinti motivi di ricorso: 2.1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della disposizione di cui all’art. 131 bis cod.pen. in considerazione della particolare tenuità del fatto in considerazione della condotta posta in essere e del danno subito dalla collettività consistente in alcuni carrellati per la raccolta dei rifiuti. In particolare deduce il mancato riconoscimento, ex officio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod.pen., anche alla luce della modifica legislativa intervenuta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha tipizzato nuovi tetti edittali per l’operatività dell’istituto, applicabile all’art. 624 e 625 n. 7bis cod. pen., punito con reclusione da due a sei anni.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 2.2.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante specifica di cui all’art. 626 cod.pen (furti minori) o dell’ipotesi delittuosa di cui alla appropriazione indebita, in quanto il ricorrente versava in una situazione di esercizio di un potere autonomo sulle cose fuori del potere di vigilanza e custodia spettanti al proprietario. Conseguentemente doveva rilevarsi la improcedibilità dell’azione per mancanza della querela. 2.3.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 cod. pen. confermata dalla sentenza di appello rispetto alla sentenza di primo grado nonostante la riqualificazione in furto aggravato 3.Il Procuratore generale in sede con requisitoria ha richiesto di annullare la sentenza limitatamente alla conferma delle pene accessorie irrogate con sentenza di primo grado, con revoca delle stesse; rigettare nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati oltre che generici e aspecifici. Va premesso che il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è rilevabile di ufficio in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche dal giudice di appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129, cod. proc. pen. (Sez. IV, sent. n. 29139 del 28.04.2023). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 Va rilevata non solo l’assoluta genericità del motivo che si limita a richiamare l’applicabilità astratta della fattispecie di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. ma che la sentenza impugnata pur escludendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio del ricorrente, in quanto dipendente incaricato di mansioni meramente materiali, ha qualificato la gravità della condotta di sottrazione dei carrellati per la raccolta differenziata destinati a Condomini della zona Sud di Messina, mettendo in rilievo il dolo, riconosciuto di intensità modesta, consistito nella sottrazione consapevole dei carrellati, dal quale di sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva tratto il favore e il vantaggio sull’uso degli stessi, realizzando il profitto dei condomini interessati al discarico dei rifiuti differenziati, accreditando l’efficienza delle sue mansioni e della sua attività di organizzazione nei confronti degli utenti (fol. 4-5). 1.1.Quanto al secondo motivo la difesa del ricorrente chiede venga riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 626 cod.pen. - furti minori - ed in particolare la ipotesi di cui al n. 1 del comma 1 riguardante l’ uso momentaneo della cosa sottratta, immediatamente restituita. Le censure generiche non si confrontano con la ricostruzione dei fatti descritta ed accertata dai giudici di merito secondo cui carrellati furono collocati all’interno del condominio, nell’area cui aveva accesso il solo imputato attraverso un cancelletto di cui aveva le chiavi, e da dove lo stesso organizzava il suo lavoro e che furono rinvenuti a seguito dell’accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il condominio di [OSCURATO:PERSONA] 48, nell’area a suo uso esclusivo, così che il [OSCURATO:PERSONA] poteva utilizzarli in modo stabile e continuativo per agevolare le fasi del suo lavoro. La Corte distrettuale argomenta logicamente e in modo coerente con le risultanze probatorie che non sussiste alcun elemento per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] dopo essersi impossessato dei carrelli allocati nel suo recinto e altri sulla pubblica via avesse l’intenzione di ripristinare la destinazione dei beni sottratti e restituirli all’ utilizzo ricavabile dal codice di appartenenza 1.2. E’ manifestamente infondato anche il motivo concernente la pretesa riqualificazione nella diversa ipotesi di delitto di cui all’art. 646 cod.pen., delitto di appropriazione indebita. Il discrimine tra le due figure criminose è individuato nel titolo del possesso della cosa mobile altrui. In particolare, è integrata la fattispecie del furto qualora l’agente si impossessa del bene F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 sottraendolo al legittimo detentore, e quindi acquisisce il possesso mediante un atto di spoglio; è integrata la fattispecie di appropriazione indebita, allorché l’agente, già in possesso legittimo della cosa a qualsiasi titolo, ne muta la destinazione e se ne comporta come proprietario, ponendo in essere una condotta di interversione del possesso. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “integra il reato di appropriazione indebita e non di furto la condotta di chi, avendo ricevuto la cosa con il consenso del proprietario, la trattiene o la utilizza in modo incompatibile con il titolo di detenzione” (Sez. II, n. 36783 del 19/09/2024). Applicando tali principi al caso di specie, deve escludersi la configurabilità del reato di appropriazione indebita in quanto l’imputato non ha mai ricevuto la disponibilità dei carrellati, che invece non solo vengono assegnati ai condomini, ma non possono essere posti all’interno di un cortile o comunque di un’area ad uso esclusivo del singolo condomino. 1.3.Il terzo motivo di ricorso con cui la difesa deduce la violazione dell’art. 28 cod.pen., lamentando che la Corte d’appello abbia omesso la revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di prime cure, sebbene il reato contestato, originariamente qualificato come reato proprio, sia stato riqualificato dai giudici del gravame del merito come reato di furto aggravato, è fondato. Invero, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è prevista quale effetto della condanna per determinati delitti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni. La riqualificazione del fatto in furto ai sensi dell’art. 624, 625 n. 7bis cod.pen determina il venir meno del presupposto soggettivo richiesto per l’applicazione della predetta sanzione accessoria. Sul punto la Cassazione ha statuito che “la riqualificazione del reato da proprio a improprio comporta la caducazione delle pene accessorie tipiche dei reati propri” (Sez. V, sent. n.48630 del 12/10/2016; Sez. VI, sent. n. 23952 del 05.05.2011).F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 2. Deve essere quindi annullata la sentenza limitatamente alla conferma delle pene accessorie irrogate con la sentenza di primo grado, con revoca delle stesse. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per cinque anni, pena accessoria c
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