CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2023
Cassazione n. 21587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053VAIA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avyiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] tvlohamed Fekry avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, rimodulando solo la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen.. 2. Considerato che il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, presentandola all'ufficio matricola del carcere di Ancona ove è detenuto, firmandola personalmente, in data 21.12.2022. (vi è anche revoca nomina avvocato del 10.4.2023) 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 202