CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1972
Cassazione n. 10759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/10/1972 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria con motivi aggiunti del 17/1/2024; ritenuto che il ricorrente contesta il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata in data 10/2/2023 dinanzi alla Corte di appello; ritenuto che la Corte di appello ha fornito logica e coerente motivazione per addivenire al rigetto della richiesta, non rilevando che i motivi del rigetto esposti nell'ordinanza del 2/5/2023 siano stati ulteriormente integrati con la motivazione della sentenza, tanto meno risulta - anche alla luce della memoria difensiva - che le ragioni ostative indicate dalla Corte di appello possano ritenersi manifestamente illogiche o contraddittorie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]