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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 18632/2026

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si l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 18/10/2025, il Tribunale di Catanzaro, adito con appello ex art.310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], hadisposto (in luogo della custodia in carcere richiesta dall’appellante) la misura degli arrestidomiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di resistenza,violenza sessuale consumata e tentata, come meglio specificato ai capi da a) a c) dellarubrica.2.

Ricorre per cassazione lo XXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, contestando lasussistenza del pericolo di reiterazione ritenuto dal Tribunale, anche in considerazione dellecondizioni di salute e dell’età avanzata dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

E' necessario prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa SupremaCorte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nelgiudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamentirientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (cfr. ad es.Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 –

01. In senso analogo, tra le tante,cfr. da ultimo Sez. 5, n. 12365 del 12/12/2025, dep. 2026, C.).In tale prospettiva ermeneutica, le censure dedotte in punto di esigenze cautelari nonsuperano lo scrutinio di ammissibilità, avendo il Tribunale dato ampiamente conto, da unlato, della propensione alla violenza palesata dallo XXXXXXX (che dopo il matrimonio con lapersona offesa aveva iniziato a tormentarla per avere rapporti sessuali, ancheminacciandola, fino all'aggressione finale interrotta solo grazie all'intervento degli operanti).D'altro lato, la prognosi negativa formulata dal Tribunale circa la commissione di ulteriorireati con violenza, nonostante l'avvenuto allontanamento della persona offesa, risulta piùche adeguatamente motivata con il fatto che il ricorrente si era scagliato contro gli operantiintervenuti, addirittura brandendo due coltelli con cui aveva tentato di colpirli.In tale quadro, la misura cautelare (peraltro meno gravosa di quella sollecitata dal P.M.)appare sorretta da un percorso argomentativo del tutto immune da vizi deducibili in questasede.3.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremilain favore della Cassa delle Ammende.Derivando dall'odierna pronuncia l'esecutività dell'ordinanza del Tribunale, laCancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVITTORIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18/10/2025, il Tribunale di Catanzaro, adito con appello ex art.310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], hadisposto (in luogo della custodia in carcere richiesta dall’appellante) la misura degli arrestidomiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di resistenza,violenza sessuale consumata e tentata, come meglio specificato ai capi da a) a c) dellarubrica.2. Ricorre per cassazione lo XXXXXXX, a mezzo del proprio difensore, contestando lasussistenza del pericolo di reiterazione ritenuto dal Tribunale, anche in considerazione dellecondizioni di salute e dell’età avanzata dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. E' necessario prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa SupremaCorte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nelgiudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamentirientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossiala congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (cfr. ad es.Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01. In senso analogo, tra le tante,cfr. da ultimo Sez. 5, n. 12365 del 12/12/2025, dep. 2026, C.).In tale prospettiva ermeneutica, le censure dedotte in punto di esigenze cautelari nonsuperano lo scrutinio di ammissibilità, avendo il Tribunale dato ampiamente conto, da unlato, della propensione alla violenza palesata dallo XXXXXXX (che dopo il matrimonio con lapersona offesa aveva iniziato a tormentarla per avere rapporti sessuali, ancheminacciandola, fino all'aggressione finale interrotta solo grazie all'intervento degli operanti).D'altro lato, la prognosi negativa formulata dal Tribunale circa la commissione di ulteriorireati con violenza, nonostante l'avvenuto allontanamento della persona offesa, risulta piùche adeguatamente motivata con il fatto che il ricorrente si era scagliato contro gli operantiintervenuti, addirittura brandendo due coltelli con cui aveva tentato di colpirli.In tale quadro, la misura cautelare (peraltro meno gravosa di quella sollecitata dal P.M.)appare sorretta da un percorso argomentativo del tutto immune da vizi deducibili in questasede.3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremilain favore della Cassa delle Ammende.Derivando dall'odierna pronuncia l'esecutività dell'ordinanza del Tribunale, laCancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVITTORIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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