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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 31090/2025

Testo disponibile della fonte

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/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4002/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Fabio CERVI, rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]:Responsabilità civile –Rinuncia - E stinzione CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] FRANCHINI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la sentenza n. 2370/2023, della Corte d’appello di Bologna , pubblicata in data 1/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 /0 9 /202 5 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ritenuto che

1. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 608/2019 accoglieva la domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] econdannava, in solido fra di loro, i convenuti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore degliattori della somma di € 27.356,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi erivalutazione, oltre al rimborso delle spese di A.T.P. e di causa; rigettava infine la domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s;

2. l a Corte d’appello di Bologna , con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA], accertando e dichiarando la pari quota di corresponsabilità sua e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,condannandoli tutti , in solido tra di loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di € 22.776,00 a titolo di risarcimento del danno patito, con restituzione di quanto dagli originari convenuti pagato in eccesso, a tale titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 336 c.p.c., oltre interessi legali dal pagamento al saldo; condannava, inoltre , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 31.140,09 per compensi,oltre accessori di legge, € 305,00 per spese esenti, € 932,67 per opinamento della notula da parte del CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri di Modena, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2022 dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo e compensando le spese legali di entrambi i gradi giudizio ele spese di A.T.P.; regolava altresì le spese del doppio grado del giudizio di merito tra gli originari attori e gli attuali intimati; 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2370/2023 articolato in due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e Serra impianti di [OSCURATO:SOCIETA].; ai fini della decisione del presentericorso, questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 bis .1 c.p.c.; Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso , tenuto conto che è stata depositata in data9 settembre 2025 la dichiarazione di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore nonché, per accettazione, dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore di questi; pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite , come concordemente richiesto dalle stesse; non vi é luogo a provvedere in merito alle dette spese nei confrontidegli intimati che non hanno ritenuto di svolgere difese i n questa sede; non deve provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra le parti cost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4002/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Fabio CERVI, rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale ex lege; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]:Responsabilità civile –Rinuncia - E stinzione CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] FRANCHINI, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la sentenza n. 2370/2023, della Corte d’appello di Bologna , pubblicata in data 1/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 /0 9 /202 5 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 608/2019 accoglieva la domanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] econdannava, in solido fra di loro, i convenuti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore degliattori della somma di € 27.356,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi erivalutazione, oltre al rimborso delle spese di A.T.P. e di causa; rigettava infine la domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s; 2. l a Corte d’appello di Bologna , con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA], accertando e dichiarando la pari quota di corresponsabilità sua e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,condannandoli tutti , in solido tra di loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della minor somma di € 22.776,00 a titolo di risarcimento del danno patito, con restituzione di quanto dagli originari convenuti pagato in eccesso, a tale titolo, in esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 336 c.p.c., oltre interessi legali dal pagamento al saldo; condannava, inoltre , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 31.140,09 per compensi,oltre accessori di legge, € 305,00 per spese esenti, € 932,67 per opinamento della notula da parte del CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri di Modena, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2022 dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo e compensando le spese legali di entrambi i gradi giudizio ele spese di A.T.P.; regolava altresì le spese del doppio grado del giudizio di merito tra gli originari attori e gli attuali intimati; 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2370/2023 articolato in due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e Serra impianti di [OSCURATO:SOCIETA].; ai fini della decisione del presentericorso, questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 8 0 bis .1 c.p.c.; Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso , tenuto conto che è stata depositata in data9 settembre 2025 la dichiarazione di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore nonché, per accettazione, dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore di questi; pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti costituite , come concordemente richiesto dalle stesse; non vi é luogo a provvedere in merito alle dette spese nei confrontidegli intimati che non hanno ritenuto di svolgere difese i n questa sede; non deve provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura CC24.09.2025 Ric. n. 4002/2024 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimitàtra le parti cost
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