CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27590/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Visti i ricorsi proposti, con un unico atto di impugnazione, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con cui si è applicata la pena concordata per i reati di concorso in tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è formulato in modo estremamente generico e composto da ragioni inammissibili, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, la sentenza impugnata ha ampiamente corrisposto all'obbligo di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen., sinteticamente enunciando gli elementi di fatto in base ai quali non era possibile pervenire ad una sentenza di proscioglimento (richiamando il verbale di arresto dei Carabinieri di Faenza, che ha dato atto di come i due imputati siano stati sorpresi nell'atto di forzare gli sportelli delle autovetture oggetto del tentativo di furto). 2.1. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 magg