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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 27966/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22406-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 2 DELLA REGIONE UMBRIA, (già AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] N 3 DELLA REGIONE UMBRIA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 111, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22406/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 26 aprile 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore della Giammichele, dirigente medico presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione dell’incarico di alta specializzazione attinente al “servizio di anestesia per la chirurgia vascolare”; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che non fosse os tativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti gli “eventi straordinari della dinamica retributiva”, cui doveva riportarsi l’avvenuta attribuzione alla Giammichele dell’incarico di alta specializzazione, in esito alla verifica favorevole del suo precedente operato, sul presupposto altresì che l’indennità nella misura post quinquennio andava a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivoattribuito; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL Umbria n. 2 affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Giammichele.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con il vizio di motivazionalededuce la nullità della sentenza in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel fare applicazione del principio di non contestazione, a vendo ritenuto su questa base provatala circostanza dello svolgimento da parte della Giammichele, in conseguenza dell’incarico aggiuntivo attribuitole, di funzioni diverse da quelle in precedenza esercitate; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 4, e 15 quater d.lgs. n. 502/1992, 27 e 28 CCNL 8.6.2000, e 5 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica, la AUSL ricorrente lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, volta ad affermare la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, non soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000, conv. in l. n. 122/2010, l’AUSL ricorrente ribadisce la censura tesa a sostenere l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale; - che, venendo all’esame dei motivi, si deve rilevare come il secondo ed il terzo, entrambi tesi a censurare l’interpretazione del complessivo quadro normativo prospettata dalla Corte territoriale, meritino accoglimento, conseguendone,quindi, l’assorbimento del primo e ciò sulla base dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»; - che, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti, assorbito il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, che non necessita di alcun altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; - la novità ( all’epoca del deposito del ricorso ) e la complessità della questione giuridica giu stificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22406-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] N 2 DELLA REGIONE UMBRIA, (già AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] N 3 DELLA REGIONE UMBRIA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 111, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22406/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 57/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 26 aprile 2018, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore della Giammichele, dirigente medico presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione dell’incarico di alta specializzazione attinente al “servizio di anestesia per la chirurgia vascolare”; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che non fosse os tativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti gli “eventi straordinari della dinamica retributiva”, cui doveva riportarsi l’avvenuta attribuzione alla Giammichele dell’incarico di alta specializzazione, in esito alla verifica favorevole del suo precedente operato, sul presupposto altresì che l’indennità nella misura post quinquennio andava a remunerare in maniera specifica e differenziata l’incarico aggiuntivoattribuito; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL Umbria n. 2 affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Giammichele. CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in una con il vizio di motivazionalededuce la nullità della sentenza in relazione all’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel fare applicazione del principio di non contestazione, a vendo ritenuto su questa base provatala circostanza dello svolgimento da parte della Giammichele, in conseguenza dell’incarico aggiuntivo attribuitole, di funzioni diverse da quelle in precedenza esercitate; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 comma 4, e 15 quater d.lgs. n. 502/1992, 27 e 28 CCNL 8.6.2000, e 5 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica, la AUSL ricorrente lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, volta ad affermare la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, non soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000, conv. in l. n. 122/2010, l’AUSL ricorrente ribadisce la censura tesa a sostenere l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale; - che, venendo all’esame dei motivi, si deve rilevare come il secondo ed il terzo, entrambi tesi a censurare l’interpretazione del complessivo quadro normativo prospettata dalla Corte territoriale, meritino accoglimento, conseguendone,quindi, l’assorbimento del primo e ciò sulla base dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»; - che, il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno dunque accolti, assorbito il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, che non necessita di alcun altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; - la novità ( all’epoca del deposito del ricorso ) e la complessità della questione giuridica giu stificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e com
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