CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14930/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, A.Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. G. Lipera, in data 14 gennaio 2026, conla quale ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, resa il 14 agosto 2025, il Tribunale di Catania infunzione di riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale in sede, del 30 luglio 2025, con la quale è stata applicata a XXXXXXXXXXXXX lamisura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 56, 575, 577, n. 4 cod.pen., 61 n. 5 e 11-quinquies cod. pen.Il provvedimento riguarda il tentato omicidio aggravato commesso in dannodiXXXXXXXXXXXXXXXX per il quale l’indagata ha reso confessione, come da letteramanoscritta presentata all'udienza di riesame nella quale si scusava del fatto commessoriferendo di aver agito solo a tutela delle proprie figlie e perché esasperata.La richiesta di riesame riguardava soltanto il punto delle esigenze cautelari nullacontestando l’stante quanto alla gravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto. Sisegnalava l’assenza di un concreto rischio di recidiva e di fuga, facendo peraltro riferimentoal carattere sproporzionato della misura adottata, in considerazione dell’incensuratezzadell'indagata, dell’assoluta occasionalità della condotta commessa in una situazionecontingente e con dolo d'impeto, delle ferite inferte in una situazione concitata che nonconnoterebbero il fatto da particolare gravità.Il Tribunale ha confermato la misura più grave applicata riscontrando che la personaoffesa è una vicina di casa e che l’accoltellamento della vittima è avvenuto alla presenzadelle figlie minori dell'indagata, colpendola in più punti del corpo (alla spalla, al collo, dietrol'orecchio), causando vistose ferite e una copiosa perdita di sangue, manifestando con lapronuncia della frase “ti ammazzo” un chiaro e univoco intento omicidiario.Il provvedimento impugnato ricostruisce la condotta anche attraverso l'esito delleintercettazioni telefoniche seguite al fatto, nonché attraverso gli esiti delle immagini registratedalle telecamere di videosorveglianza, giungendo a una ricostruzione dei fatti conforme allacontestazione provvisoria, tenuto conto anche della documentazione sanitaria acquisita edella consulenza medico legale, atti che hanno confermato la tipologia delle lesioni arrecatee la natura potenzialmente letale di queste.L'ordinanza segnala la particolare gravità della condotta, posta in essere neiconfronti di una persona che già era stata verbalmente aggredita, nonché accerchiata e resainerme dalla presenza di altri condomini, pur in presenza di due bambine. Risulta, poi,valorizzata la condotta successiva al reato, diretta a depistare le indagini attraverso laripulitura della scena del delitto e rendendo false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, nonchéle frasi pronunciate mentre si svolgeva l’azione e successivamente ai fatti. Il Tribunale ha riscontrato il pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga (v. p. 4 ess.), nonché si sono ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificarel’adozione della custodia cautelare in carcere anche se l’indagata è madre di un minore dicinque anni, considerato che le condotte aggressive nei confronti della persona offesa nonsono state occasionali ma precedute da altri episodi, che l’indagata è stata intercettata dopoil fatto e si è acclarato che questa aveva cercato di depistare le indagini, nonché avevaprovato a sottrarsi all’esecuzione della misura nei suoi confronti, al momento dell’arrivopresso l’abitazione delle Forze dell’ordine, oltre ad aver manifestato l’intenzione di tentare,nuovamente, di eliminare la persona offesa.Il provvedimento impugnato (v. p. 5 e ss.) illustra, poi, le ragioni per le qualinemmeno l’applicazione del braccialetto elettronico in regime di arresti domiciliari dasvolgersi presso l’abitazione della madre, sita in un quartiere della città diverso da quelloteatro dei fatti, è stata reputata misura adeguata.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’indagata,per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti, neilimiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art 274 lett. c) cod. proc. pen., erronea valutazione del pericolo di recidiva.Il Tribunale fonda il pericolo di recidiva sulla presunta, totale assenza diautocontrollo e su un profondo astio dell'indagata, dedotti da intercettazioni telefonichesuccessive al fatto. Le conversazioni richiamate, del 26 luglio 2025, nn. 96 e 97, secondo laricorrente sarebbero un mero sfogo verbale, determinato dalla tensione dovuta alla presenzadelle Forze dell'ordine e della persona offesa sotto la sua abitazione; sicché l'indagata non èpassata a un’azione concreta, né ha manifestato la volontà di reiterare il reato.Il valore attribuito a queste dichiarazioni, rese in un momento di estremaconcitazione, sarebbe sproporzionato tenuto conto anche dell’incensuratezza dell'indagata edel carattere occasionale della condotta in addebito.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 275, comma 1, 1-bis, 4 cod. proc.pen. ed erronea esclusione della misura degli arresti domiciliari.L'ordinanza ritiene insostituibile la misura della custodia in carcere reputando chel'indagata potrebbe violare le prescrizioni ed eludere i controlli. Tanto, senza spiegare perchéla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre – domiciliodiverso da quello dove si sono svolti i fatti - con braccialetto elettronico, luogo posto adistanza dall'abitazione della persona offesa, sarebbe inefficaci.Il Tribunale non ha valutato le condizioni personali dell'indagata madre di unabambina di cinque anni e non ha considerato le eccezionali esigenze cautelari necessarieper applicare la misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, inordine all'erronea valutazione del pericolo di fuga.Il Tribunale ravvisa il pericolo di fuga traendolo da una mera frase intercettata einterpretata come volontà di sottrarsi all'azione giudiziaria. La motivazione è illogica perchél’indagata la ha pronunciata in un momento di agitazione per la presenza delle Forzedell'ordine sotto casa sua. Del resto, la ricorrente non si è mai allontanata né si è resairreperibile ma, anzi, si è mostrata disponibile alle Autorità, nonostante la situazione di fortestress in cui si sono svolti i successivi accertamenti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. Cocomello, ha concluso, conrequisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.Con memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. G. Lipera, in data 14 gennaio 2026,la ricorrente, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ha concluso chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo e terzo motivo sono inammissibili in quanto reiterativi delle ragioniposte a fondamento del proposto riesame, alle quali il Tribunale ha risposto conragionamento completo ed immune da illogicità manifesta. Le censure, dunque, appaiononon coerenti e specifiche, rispetto alla compiuta, complessiva motivazione resa con ilprovvedimento impugnato. Queste, peraltro, sollecitano la rilettura delle conversazioniintercettate, inibita a questa Corte.Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto,rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione concui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).Inoltre, si chiede la rivalutazione delle condizioni personali e soggettive dell’indagataper quanto rilevanti in punto esigenze cautelari e la rilettura in fatto di circostanze giàesaminate dal Tribunale, con motivazione congrua e completa, oltre a un’interpretazionealternativa delle frasi commentate nel provvedimento impugnato, non consentita per i notilimiti al sindacato di legittimità in tema cautelare.Infatti, ai fini che interessano, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo afondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine aireati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli"indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale dicolpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede laprecisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod.proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n.43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conf. n.22968 del 2017, Rv. 270172)).In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata da conto, secondo cadenzeargomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degliindizi, finendo per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che unminoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n.55410 del26/11/2018, Pittella, Rv. 274690, N. 31448 del 2013 Rv. 257781, N. 40061 del 2012 Rv.253723, N. 25239 del 2016 Rv. 267424).Del resto, le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsiaddirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto, non senzaaggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della"concretezza", da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi dellamotivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte,laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verificadella reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmentedistinto, della "attualità" — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze delfatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico cheil Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito.Altrettanto dicasi per i profili di critica che investono la pretesa violazione dei principi diproporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificio necessario"non è altro che la declinazione, che si risolvono nell'astratta enunciazione dei principimedesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presentevicenda processuale, in cui la reiterata condotta di evasione, vale a significare all'evidenza -così come opinato dal Tribunale - l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, e ilricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere.All’uopo, il Tribunale valorizza la particolare gravità del comportamento, trattandosi diun accoltellamento con più colpi inferti e accompagnati da frasi minacciose profferite nelcorso della condotta posta in essere ai danni di soggetto già pesantemente aggreditoverbalmente, reso inerme dalla presenza di più persone disposte in un vero e proprioaccerchiamento, con la finalità di costringerlo a trasferirsi altrove, fatti commessi nonostantela presenza di una bambina di cinque anni. Si valorizza altresì la condotta successiva alreato diretta ad eliminarne le tracce, a ripulire il luogo del delitto, senza esitare a renderedichiarazioni alla polizia giudiziaria non confortate dai dati acclarati attraverso la visione delleimmagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che davano atto dell'accoltellamentoavvenuto nel cortile condominiale.Il provvedimento impugnato, dunque, dà atto dell'assenza di autocontrollo dell'indagata,non inibita nello svolgimento di un atto così cruento dalla presenza delle proprie figlie minori;si segnala, altresì, il profondo astio nei confronti della vittima e la manifestata volontà diucciderla ad ogni costo anche dopo il tentativo di omicidio, soffermandosi anche sulla nonoccasionalità della condotta, perché descritta come preceduta da frequenti liti condominiali eda aggressioni svolte dalla stessa indagata, nei confronti della persona offesa, la cuipresenza non era gradita nel condominio, tanto da essere stata costretta a richiedere in altracircostanza l'intervento delle forze dell'ordine.Viene altresì giustificata (v. p. 5) la misura cautelare custodiale in relazione alsussistente pericolo di fuga correttamente ritenuto anche dal giudice per le indaginipreliminari sulla base delle intercettazioni svolte successivamente al fatto, dalle quali emergela volontà dell'indagata oltre che di depistare le indagini di allontanarsi per evitare l'arresto.Anche la misura più estrema in esecuzione trova giustificazione, secondo il Tribunale,per la finalità di impedire di entrare nuovamente in contatto con la persona offesa stantel'elevatissimo pericolo di reiterazione del reato, in presenza di indagata del tutto incapace diautocontrollo e animata dall'intento di portare a compimento il proposito omicidiario a tutti icosti.1.2. Il secondo motivo è infondato.La motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale di rilevanza sussiste ed èstringente e specifica.L’ordinanza impugnata non si limita, invero, a stigmatizzare la gravità della condotta,dato peraltro nemmeno trascurabile vista la complessiva azione, posta in essere nonostantela presenza di minori.Il Tribunale, invece, valorizza, ai fini che interessano, il comportamento tenuto dallaricorrente nei momenti immediatamente successivi al fatto, laddove questa ha esternato lafrustrazione di non essere riuscita nell'intento e ha manifestato, anzi, lo specifico proposito direiterare la condotta criminosa verso la stessa vittima, giungendo a tale conclusione conragionamento completo, immune da illogicità manifesta e, dunque, non rivedibile nellapresente sede.Si è svolto, in sostanza, un giudizio di puro merito, dunque non censurabile in sede dilegittimità, espresso nel senso che, ove sottoposta a misura diversa da quella custodia incarcere, l’indagata proseguirebbe senz’altro nella commissione di delitti della stessa specie.Quindi, per il Tribunale non è idonea nemmeno la misura degli arresti domiciliari,seppure con lo strumento di controllo a distanza del braccialetto, da fruirsi presso la madredell’indagata, in domicilio diverso ma sempre nella medesima città.La motivazione è specifica e sufficiente e si pone in linea con il costante indirizzointerpretativo di questa Corte (Sez. 1, n. 20045 del 21/03/2024, Rv. 286535 – 01) secondo ilquale, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nellecondizioni indicate nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull'eccezionalerilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità dellacondotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione –adeguatamente svolta nel caso di specie - che tenga conto di un complesso di circostanzenon solo dei precedenti penali, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto amisure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti dellastessa specie di quello per cui si procede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda lacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 23/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.