CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano n.63/2022 depositata il 29/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Numero registro generale 28912/2022Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 24359/2026Data pubblicazione 01/08/2026con ricorso depositato il 26.05.2020 la società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva accertarsiche il rapporto negoziale instauratosi con la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzanoin forza del decreto del direttore di Ripartizione n. 2811/2019, riguardanteun’area di circa 23.990 m² sita in Bolzano, fosse da qualificarsi comecontratto di locazione ad uso non abitativo e che, in conseguenza di ciò, ilrapporto avesse la durata di sei anni secondo quanto stabilito dagli artt. 27ss. della legge 27 luglio 1978, n. 392, decorrenti dal 01.02.2019.Deduceva che in forza di decreti provinciali di “messa a disposizione” laparte del patrimonio disponibile della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano,allorché in data 5 marzo 2020 la [OSCURATO:PERSONA] inviava un sollecitocon cui comunicava che “la messa a disposizione dell’Area in oggetto ad usoparcheggio, è scaduta in data 01.02.2020 e che, pertanto, “l’Area dovràessere lasciata libera da cose e persone entro 60 giorni”.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], contestando, in sostanza,che il rapporto fosse da qualificare quale contratto di locazione e chiedendo,di conseguenza, il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 1032/2020 di data 10.12.2020 il Tribunale di Bolzanoqualificava il rapporto negoziale tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e ladel contratto pari a sei anni, decorrenti dal 06.08.2015.Come si legge in sentenza, avverso la pronuncia interponeva appello laProvincia [OSCURATO:SOCIETA].La Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenzadel 29.04.2022 in accoglimento dell’appello principale, riformava lasentenza di primo grado con rigetto, stante l’inefficacia del rapportolocatizio fatto valere, delle domande svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorsoex art. 447 bis c.p.c. d.d. 26.05.2020, rimanendo assorbito il gravameincidentale e condannava [OSCURATO:SOCIETA]., al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 28912/2022Numero sezionale 1621/2026Numero di raccolta generale 24359/2026Data pubblicazione 01/08/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] diBolzano. Entrambe le parti depositano in data 2 aprile 2026 nota congiuntacon la quale comunicano di avere definito la lite e chiedono un rinvio dellatrattazione per formalizzare l’accordo;ritenuto che:con istanza congiunta del 2 aprile 2026 le parti hanno comunicato di averehanno trovato un accordo transattivo in via di definizione e che per laformalizzazione e l’esecuzione dell’accordo è prevista la stipula di uncontratto di compravendita tra le parti.Il termine per la stipula è stato fissato nel mese di maggio e tutto ciòpremesso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, chiedono ilrinvio dell’udienza già fissata per permettere alle parti di formalizzare edeseguire l’accordo transattivo.La richiesta merita accoglimento. P.Q.MLa Corte rinvia la causa nuovo ruolo.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino