CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3054/2026Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 19880/2026Data pubblicazione 15/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3054/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo in favoredell’erario, stante che il Fallimento controricorrente è ammesso alpatrocinio a spese dello Stato; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore delloStato, delle spese di tale giudizio, che liquida in complessivi euro3.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi.Roma, 11 giugno 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano