CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 28490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si ritiene che osti al riconoscimento della causa di non punibilità la offensività in concreto della condotta a cagione della portata lesiva dell'arma e della rilevanza dei precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.