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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29335/2026

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posti da: MACHI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto al giudizio di penale responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti degli odierni ricorrenti per il reato di furto aggravato.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con il quale si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva.

Quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

I ricorsi sono entrambi inammissibili perché manifestamente infondato, quello di [OSCURATO:PERSONA], e totalmente generico quello di [OSCURATO:PERSONA].

In relazione al riconoscimento della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione espressa prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte di appello di Palermo, con la quale si fa riferimento al numero e alla omogeneità dei precedenti penali, valutati come indicativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato, si sottrae alle lamentate censure in sede di legittimità, trattandosi di una valutazione prettamente di merito, sorretta da motivazione sufficiente.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece formulato in termini del tutto astratti senza alcun aggancio concreto ai singoli snodi della decisione e dunque affetto da genericità.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: MACHI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto al giudizio di penale responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti degli odierni ricorrenti per il reato di furto aggravato. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con il quale si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché manifestamente infondato, quello di [OSCURATO:PERSONA], e totalmente generico quello di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al riconoscimento della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione espressa prima dal Tribunale e successivamente dalla Corte di appello di Palermo, con la quale si fa riferimento al numero e alla omogeneità dei precedenti penali, valutati come indicativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato, si sottrae alle lamentate censure in sede di legittimità, trattandosi di una valutazione prettamente di merito, sorretta da motivazione sufficiente. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece formulato in termini del tutto astratti senza alcun aggancio concreto ai singoli snodi della decisione e dunque affetto da genericità. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur
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