CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. nelle Filippine 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 4/8/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Venezia rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Padova resa in data 11/11/2020, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa per i reati di rapina impropria e lesioni aggravate.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 420 bis e 629 bis cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa deve ritenersi certo che l'Abanico non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, terminato con l'emissione della sentenza del Tribunale di Padova in data 11/11/2020, in quanto tutti gli atti sono stati notificati al difensore d'ufficio, il quale ha avuto contatti con il prevenuto solo nell'immediatezza del fatto contestatogli. Tuttavia la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato, argomentando circa la volontaria sottrazione del condannato alla conoscenza del processo, in contrasto con i principi dettati da Sezioni Unite n. 23948/2020, alla cui stregua la sottrazione alla conoscenza del procedimento richiede condotte positive e l'accertamento del necessario coefficiente psicologico. La Corte di merito ha, invece, ritenuto che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo potesse essere desunta dalla residenza in Padova del ricorrente, dalla conoscenza della lingua italiana e da un singolo contatto con il difensore d'ufficio, coevo alla commissione dei fatti, elementi inidonei a provare l'elemento psicologico e che si risolvono in una mera presunzione. Inoltre, l'ordinanza impugnata risulta illogica laddove adduce a sostegno della propria decisione la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio, in epoca precedente la vocatio in iudicium aveva interloquito con la madre del ricorrente, la quale lo aveva informato che il figlio si era allontanato dal territorio italiano, trattandosi, al contrario, di emergenza che depone per la buona fede del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento siccome infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U , n. 23948 del 28/11/2019,dep. 2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420; Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483; Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637). 2 chk, 1.1 Nella specie consta dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura delle doglianze formulate, che il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], designato suo difensore d'ufficio, in data 26/3/2015, nel contesto di una perquisizione locale e personale eseguita dalla Sezione Volanti della Questura di Padova in relazione al delitto di rapina ascrittogli. All'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice, in sede di verifica della regolarità delle notifiche eseguite presso il difensore, interpellava il legale, il quale riferiva che all'epoca dell'instaurazione del procedimento aveva avuto contatti con il ricorrente, chiarendo che in relazione ad altro procedimento a suo carico l'Abanico lo aveva designato quale difensore di fiducia; aggiungeva che successivamente i rapporti si erano interrotti ed egli aveva contattato la madre, la quale gli aveva comunicato che il figlio si era allontanato dal domicilio familiare. 1.2 Alla luce di siffatte dichiarazioni si ha, dunque, contezza dell'avvenuta interlocuzione tra il difensore e il proprio assistito nella fase genetica del procedimento; della sussistenza, alla base dell'elezione di domicilio, di un rapporto professionale qualificato, avendo il condannato usufruito fiduciariamente delle prestazioni del legale anche in relazione ad altro procedimento; dell'esistenza di un canale di comunicazione familiare, avendo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] riferito di aver cercato il ricorrente ed interloquito con la madre, dalla quale aveva appreso del suo allontanamento. In detto contesto, osserva la Corte, non sussistono spazi per ritenere l'incolpevole mancata conoscenza del processo, dovendo -al contrario- fondatamente reputarsi che l'Abanico, a conoscenza delle indagini a suo carico per i fatti ascrittigli, si sia disinteressato delle sorti del processo, evitando i necessari contatti informativi con il legale designato alla difesa, come correttamente argomentato dall'ordinanza censurata. 1.3 Non è fuor di luogo aggiungere che la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez.3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851; Sez. 2, n.14375 del 31/3/2021, Rv.281101), come inequivocabilmente accertato nel caso a giudizio. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. 3 £,, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]