CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per aspecificità dei motivi, l'appello proposto dal suddetto imputato avverso la pronunzia di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che le censure proposte sono del tutto generiche e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; Ritenuto, inoltre, che correttamente è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, giacché i motivi dedotti in relazione al trattamento sanzionatorio non rispettano i criteri di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 ma