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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2024

Cassazione n. 38814/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12/03/2021 dal Tribunale di Salerno, irrevocabile il 28/07/2021.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore fiducia, articolando i seguenti motivi.

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova.

Argomenta che la Corte di appello aveva basato la conoscenza del procedimento sulla avvenuta nomina di un difensore di fiducia, ma non aveva considerato che il predetto, nominato prima dell'avvio della fase dibattimentale, aveva rinunciato al mandato e che il ricorrente non aveva avuto più notizia del processo; il difensore di ufficio nominato in data 16/11/2018 non aveva mai contattato il ricorrente, il quale era stato dichiarato irreperibile.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2.

Costituiscono affermazioni consolidate, in tema di rescissione del giudicato, i seguenti principi di diritto: la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez.3 n. 14577 del 14/12/2022, dep.06/04/2023, Rv.284460 - 01); la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, avendo nominato un difensore di fíducia, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez 3 n. 15124 del 28/03/2024, Rv. 286146 - 01); la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019 - 01)

3. La Corte di appello di Salerno ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, rimarcando, quale indice di effettiva conoscenza del processo, che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia e non si era attivato per mantenere contatti con lo stesso per verificare l'andamento del procedimento; il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni della Corte di appello, propone generici rilievi in fatto senza addurre concrete circostanze, in base alle quali, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non abbia conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inannmissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12/03/2021 dal Tribunale di Salerno, irrevocabile il 28/07/2021. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore fiducia, articolando i seguenti motivi. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 629-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. Argomenta che la Corte di appello aveva basato la conoscenza del procedimento sulla avvenuta nomina di un difensore di fiducia, ma non aveva considerato che il predetto, nominato prima dell'avvio della fase dibattimentale, aveva rinunciato al mandato e che il ricorrente non aveva avuto più notizia del processo; il difensore di ufficio nominato in data 16/11/2018 non aveva mai contattato il ricorrente, il quale era stato dichiarato irreperibile. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2. Costituiscono affermazioni consolidate, in tema di rescissione del giudicato, i seguenti principi di diritto: la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez.3 n. 14577 del 14/12/2022, dep.06/04/2023, Rv.284460 - 01); la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, avendo nominato un difensore di fíducia, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez 3 n. 15124 del 28/03/2024, Rv. 286146 - 01); la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019 - 01) 3. La Corte di appello di Salerno ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, rimarcando, quale indice di effettiva conoscenza del processo, che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia e non si era attivato per mantenere contatti con lo stesso per verificare l'andamento del procedimento; il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni della Corte di appello, propone generici rilievi in fatto senza addurre concrete circostanze, in base alle quali, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non abbia conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inannmissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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