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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05640/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - con riferimento all’affidamento in prova, gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, che è coerente, invece, con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “l'affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell'osservazione della personalità, sicché la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione” (Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065) e che sia necessario che sia stato avviato un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), non essendo peraltro manifestamente illogico aver ritenuto che la eventuale disponibilità di una attività lavorativa da parte del condannato avrebbe svolto una efficacia contenitiva della volontà a delinquere dello stesso; - con riferimento alla detenzione domiciliare, gli argomento dedotti nel secondo motivo di ricorso non sono conferenti con il provvedimento impugnato, atteso che nel caso in esame l’istanza di misura alternativa era in ogni caso inammissibile, come correttamente dichiarata dal Tribunale di sorveglianza, per mancato rispetto del limite massimo di due anni di pena da espiare previsto dall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. (istanza presentata il 24 febbraio 2024, fine pena: 16 settembre 2026; sulla circostanza che il limite massimo di pena da espiare costituisca presupposto di ammissibilità della istanza e debba essere esistente, pertanto, alla data della stessa, v.

Sez. 1, Sentenza n. 27136 del 28/05/2024, Liloia, Rv. 286607); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - con riferimento all’affidamento in prova, gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si limitano a censurare il giudizio del Tribunale di sorveglianza senza riuscire ad individuare tratti di manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, che è coerente, invece, con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “l'affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell'osservazione della personalità, sicché la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione” (Sez. 1, Sentenza n. 6762 del 08/11/2022, dep. 2023, Notarstefano, Rv. 284065) e che sia necessario che sia stato avviato un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), non essendo peraltro manifestamente illogico aver ritenuto che la eventuale disponibilità di una attività lavorativa da parte del condannato avrebbe svolto una efficacia contenitiva della volontà a delinquere dello stesso; - con riferimento alla detenzione domiciliare, gli argomento dedotti nel secondo motivo di ricorso non sono conferenti con il provvedimento impugnato, atteso che nel caso in esame l’istanza di misura alternativa era in ogni caso inammissibile, come correttamente dichiarata dal Tribunale di sorveglianza, per mancato rispetto del limite massimo di due anni di pena da espiare previsto dall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. (istanza presentata il 24 febbraio 2024, fine pena: 16 settembre 2026; sulla circostanza che il limite massimo di pena da espiare costituisca presupposto di ammissibilità della istanza e debba essere esistente, pertanto, alla data della stessa, v. Sez. 1, Sentenza n. 27136 del 28/05/2024, Liloia, Rv. 286607); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,
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