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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 19295/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RIMINIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le pronunce consequenziali.Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Rimini ha applicato a RIGHETTI Manuele, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada, la pena di giorni 120 di arresto e euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con 124 giorni di lavoro di pubblica utilità, sospendendo la disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due sino all'esito del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto vizio di motivazione insufficiente e inidonea in relazione alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; con il secondo, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, discosta sensibilmente dal minimo edittale.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le pronunce consequenziali.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno a esporre.

2. Il primo motivo non è deducibile.

Esso, infatti, riguarda una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.) e si fonda su motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul punto) non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

3. Il secondo motivo, invece, si sottrae ai limiti di impugnazione sopra richiamati, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena.

La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha infatti limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 2 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224).

Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sez.

U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

4. Il motivo è, peraltro, fondato.

Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, limitandosi in sentenza a statuirne l'applicazione in misura corrispondente al massimo previsto dalla legge.

Sul punto, peraltro, va ribadito che - nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada - la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. sez. 4, n. 4740 del 18/1172020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139; n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

5. Ne discende l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per nuovo esame in punto determinazione dell'entità della sanzione amministrativa accessoria che tenga conto dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso il 27 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] re Dovere - traffr D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RIMINIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le pronunce consequenziali.Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Rimini ha applicato a RIGHETTI Manuele, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada, la pena di giorni 120 di arresto e euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con 124 giorni di lavoro di pubblica utilità, sospendendo la disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due sino all'esito del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto vizio di motivazione insufficiente e inidonea in relazione alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.; con il secondo, ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, discosta sensibilmente dal minimo edittale. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'avvocato generale Pasquale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le pronunce consequenziali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno a esporre. 2. Il primo motivo non è deducibile. Esso, infatti, riguarda una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.) e si fonda su motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione sul punto) non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). 3. Il secondo motivo, invece, si sottrae ai limiti di impugnazione sopra richiamati, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha infatti limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (sez. 2 4 n. 29179 del 23/5/2018, Stratta, Rv. 273091; n. 18942 del 27/3/2019, Bruna, Rv. 275435; sez. 6, n. 15848 del 5/2/2019, Moretti, Rv. 275224). Tale principio è vieppiù valido, all'indomani della decisione assunta dal Supremo collegio di questa Corte di legittimità, con la quale si è riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, con il quale si censuri, per l'appunto, l'erronea ovvero l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 4. Il motivo è, peraltro, fondato. Nella specie, il giudice non ha esposto le ragioni della scelta sanzionatoria, limitandosi in sentenza a statuirne l'applicazione in misura corrispondente al massimo previsto dalla legge. Sul punto, peraltro, va ribadito che - nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada - la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. sez. 4, n. 4740 del 18/1172020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; n. 13882 del 19/2/2020, Vivaldi, Rv. 279139; n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). 5. Ne discende l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per nuovo esame in punto determinazione dell'entità della sanzione amministrativa accessoria che tenga conto dei principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 27 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] re Dovere - traffr D
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