CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 20270/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Pescara, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto continuato di cui all'art. 612 comma n. 2 e 3 cod. pen., ha assolto il ricorrente da alcune contestazioni, limitando la condanna al solo episodio del 5.4.2019, in relazione al quale comunque ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 612 cod. pen.; la Corte ha ritenuto, pertanto, il reato di minaccia rientrante nella competenza del giudice di pace e ha condannato Airong alla pena di 400 euro di multa; letta, altresì, la memoria difensiva con cui si reiterano i motivi di ricorso primo e secondo e si chiede l'annullamento della sentenza; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'inesistenza dell'elemento soggettivo sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Il motivo si risolve in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); 2.1. Considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; 3. Rilevato che man il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge penale circa l'erronea esclusione della particolare tenuità del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Inoltre, poiché il reato è stato riqualificato come di competenza del giudice di pace dalla Corte d'appello, l'art. 131-bis cod. pen. non è comunque applicabile (Sez. U, n. 53683 del 22/6/2017, Pmp, Rv. 271587); 4. Valutato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della rifusione delle spese di giustizia, è inammissibile perché: - per la prima censura, si tratta di osservazioni generiche sull'omessa risposta al motivo d'appello, formulato in modo altrettanto inammissibilmente generico, soltanto evocando la norma di cui all'art. 62 -bis cod. pen. nell'intestazione dello stesso motivo d'appello; - per la seconda ragione di censura, l'unica sviluppata, si tratta di eccezione manifestamente infondata, poiché la rivalutazione della condanna alla rifusione delle spese di giustizia è stata al centro di una rimodulazione complessiva: il risarcimento del danno è stato diminuito, mentre le spese non sono state modificate, ma sono state in parte compensate tra le parti comunque, proprio in considerazione del parziale accoglimento dell'appello; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il